Cassazione Civile, Ordinanza n. 19876/2021 del 13/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibili gli altri due motivi e ha confermato la decisione della CTR che aveva ritenuto legittimo l'accertamento fiscale. Ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società operante nel settore immobiliare ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato, per l'anno d'imposta 2005, il reddito dichiarato ai fini IRES, IRAP e IVA, assumendo che in varie compravendite di immobili i corrispettivi fatturati fossero inferiori sia ai mutui accesi dagli acquirenti sia ai prezzi effettivamente corrisposti, emersi da controlli e informazioni raccolte presso gli acquirenti. In primo grado il ricorso è stato respinto e la decisione è stata confermata in appello. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'irretroattività della disciplina sopravvenuta e sul divieto di rettifica dei corrispettivi ai fini IVA, sostenendo che, essendo le operazioni del 2005, trovasse applicazione il previgente art. 15 d.l. 41/1995, che impediva la rettifica quando i corrispettivi non risultavano inferiori ai valori catastali rivalutati; 2) violazione dell'art. 2729 c.c. e delle norme sull'accertamento presuntivo, lamentando che la CTR avesse valorizzato indebitamente la discordanza tra preliminari, mutui e importi versati; 3) violazione del divieto di doppia presunzione, per asserito utilizzo di presunzioni su presunzioni. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva fondato la decisione non sulla sola rettifica del valore catastale, ma su esiti di ispezione delle scritture contabili e su documentazione acquisita, idonei a dimostrare attività economiche non dichiarate e omessa fatturazione; ha precisato che il ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti è comunque legittimo per le imposte dirette. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile perché rivolto a contestare il merito della valutazione delle prove, e in parte assorbito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato per la prima volta in cassazione. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato, con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La preclusione alla rettifica dei corrispettivi delle cessioni di fabbricati è richiamata come limite rilevante ai fini IVA, ma nel caso concreto non opera perché l'accertamento è stato fondato su documenti e scritture che provavano omessa fatturazione, non sulla sola rivalutazione automatica catastale.
L. 55/1995
conversione del d.l. 41/1995
Richiamata solo come legge di conversione della disciplina invocata dalla ricorrente.
Invocato nel motivo di ricorso in tema di disponibilità della prova, ma non ritenuto decisivo dalla Corte nel caso concreto.
Il ricorso a presunzioni semplici è ritenuto legittimo quando sorretto da elementi gravi, precisi e concordanti; nel caso concreto la motivazione della CTR era supportata anche da documenti e scritture contabili.
art. 39 comma 1 lett. d) DPR 600/1973
Per le imposte dirette l'accertamento fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti è ritenuto conforme alla norma.
art. 54 commi 2 e 3 DPR 633/1972
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha escluso che la rettifica fosse stata operata in violazione della disciplina richiamata, valorizzando la base documentale dell'accertamento.
Il dedotto divieto di doppia presunzione è stato dichiarato inammissibile perché prospettato per la prima volta in cassazione.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'irretroattività della disciplina sopravvenuta; la Corte non ha accolto la censura.
art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13 comma 1-bis DPR 115/2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In materia tributaria, il divieto o limite alla rettifica automatica dei corrispettivi ai fini IVA non impedisce l'accertamento quando l'Ufficio fondi la pretesa su elementi documentali e scritture contabili idonei a dimostrare ricavi non dichiarati o omessa fatturazione.
- L'accertamento fiscale può legittimamente poggiare su presunzioni semplici, purché assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza; la presenza di documenti o atti acquisiti nel corso della verifica rafforza la tenuta dell'accertamento.
- In cassazione non sono scrutinabili censure che mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito delle prove, né possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove, come la dedotta doppia presunzione non sollevata nei gradi di merito.
- La disciplina sulla rettifica dei valori catastali, quando invocata dal contribuente, va letta in relazione al tipo di accertamento effettivamente compiuto dall'Ufficio: se la ripresa deriva da elementi probatori diretti di maggior corrispettivo, il limite alla valutazione automatica non è decisivo.
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