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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38117/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a tributi per il periodo d’imposta 1999, collegata a un verbale di conciliazione giudiziale del 31 ottobre 2007, a sua volta originato da un avviso di accertamento contestato. In primo e secondo grado aveva sostenuto che la cartella fosse nulla perché il verbale di conciliazione non si era mai perfezionato, per mancato versamento della prima rata, con conseguente inesistenza del titolo presupposto; in subordine aveva dedotto la prescrizione del credito tributario. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, in sostanza, violazione di legge perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la pretesa derivasse da una sentenza del giudice tributario divenuta definitiva, anziché da una conciliazione mai perfezionata, e avrebbe così equiparato una conciliazione validamente conclusa a una mai perfezionata, con lesione del diritto di difesa. La ricorrente ha anche sostenuto che, venuto meno l’accordo conciliativo, l’Ufficio avrebbe dovuto emettere un nuovo avviso di accertamento e non una cartella di pagamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i due motivi perché diretti, nella sostanza, a ottenere un diverso accertamento in fatto sulla fonte dell’obbligazione tributaria, operazione non consentita sotto la veste della violazione di legge. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva accertato che il titolo della pretesa non era il verbale di conciliazione non perfezionato, ma il dispositivo di una sentenza tributaria che aveva rideterminato il quantum debeatur e che era divenuta definitiva per mancata impugnazione; quella sentenza non si era limitata a dichiarare cessata la materia del contendere, ma aveva inciso sul merito della pretesa, sostituendo per relationem il titolo originario. Nel merito, la Corte ha comunque confermato la correttezza della decisione impugnata, rilevando dal controricorso che la sentenza di primo grado richiamata aveva disposto l’annullamento dell’atto impugnato e la riformulazione della pretesa anche mediante ruolo, sulla base di quanto concordato nel verbale conciliativo. Il ricorso è stato quindi rigettato; sono state poste a carico della ricorrente le spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di violazione di legge non può essere impiegata per contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, quando il motivo miri in realtà a individuare una diversa fonte del credito o un diverso contenuto della decisione impugnata.
  • Quando il giudice tributario abbia rideterminato nel merito la pretesa impositiva e la relativa decisione sia divenuta definitiva per mancata impugnazione, tale pronuncia può sostituire il titolo originario della pretesa, anche in relazione a un precedente verbale di conciliazione richiamato per relationem.
  • Se la decisione di merito ha chiarito che il giudice non si è limitato a dichiarare cessata la materia del contendere, ma ha determinato il quantum debeatur e la pretesa dovuta, non è consentito sostenere che la successiva riscossione sia fondata su un titolo inesistente per mancato perfezionamento della conciliazione.
  • La contestazione della cartella di pagamento deve confrontarsi con il reale titolo posto a base della riscossione; se tale titolo è una sentenza passata in giudicato che ha riformulato la pretesa, non basta allegare l’inefficacia del precedente accordo conciliativo per travolgere la cartella.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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