Cassazione Civile, Ordinanza n. 38117/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a tributi per il periodo d’imposta 1999, collegata a un verbale di conciliazione giudiziale del 31 ottobre 2007, a sua volta originato da un avviso di accertamento contestato. In primo e secondo grado aveva sostenuto che la cartella fosse nulla perché il verbale di conciliazione non si era mai perfezionato, per mancato versamento della prima rata, con conseguente inesistenza del titolo presupposto; in subordine aveva dedotto la prescrizione del credito tributario. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, in sostanza, violazione di legge perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la pretesa derivasse da una sentenza del giudice tributario divenuta definitiva, anziché da una conciliazione mai perfezionata, e avrebbe così equiparato una conciliazione validamente conclusa a una mai perfezionata, con lesione del diritto di difesa. La ricorrente ha anche sostenuto che, venuto meno l’accordo conciliativo, l’Ufficio avrebbe dovuto emettere un nuovo avviso di accertamento e non una cartella di pagamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili i due motivi perché diretti, nella sostanza, a ottenere un diverso accertamento in fatto sulla fonte dell’obbligazione tributaria, operazione non consentita sotto la veste della violazione di legge. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva accertato che il titolo della pretesa non era il verbale di conciliazione non perfezionato, ma il dispositivo di una sentenza tributaria che aveva rideterminato il quantum debeatur e che era divenuta definitiva per mancata impugnazione; quella sentenza non si era limitata a dichiarare cessata la materia del contendere, ma aveva inciso sul merito della pretesa, sostituendo per relationem il titolo originario. Nel merito, la Corte ha comunque confermato la correttezza della decisione impugnata, rilevando dal controricorso che la sentenza di primo grado richiamata aveva disposto l’annullamento dell’atto impugnato e la riformulazione della pretesa anche mediante ruolo, sulla base di quanto concordato nel verbale conciliativo. Il ricorso è stato quindi rigettato; sono state poste a carico della ricorrente le spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un nuovo accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
art. 48, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale norma sulla conciliazione nel processo tributario, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma decisiva nel caso.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Citato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne sviluppi un’interpretazione autonoma decisiva.
art. 1, comma 162, l. 27 dicembre 2006, n. 296
Citato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne sviluppi un’interpretazione autonoma decisiva.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Citato nel motivo di ricorso in relazione alla cartella di pagamento e al ruolo.
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
Citato dal ricorrente a sostegno della censura, ma non dirimente nella decisione.
art. 6 CEDU
Invocato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa, senza accoglimento della censura.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente, senza specifica applicazione decisiva da parte della Corte.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente, senza specifica applicazione decisiva da parte della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma introduttiva dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di violazione di legge non può essere impiegata per contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, quando il motivo miri in realtà a individuare una diversa fonte del credito o un diverso contenuto della decisione impugnata.
- Quando il giudice tributario abbia rideterminato nel merito la pretesa impositiva e la relativa decisione sia divenuta definitiva per mancata impugnazione, tale pronuncia può sostituire il titolo originario della pretesa, anche in relazione a un precedente verbale di conciliazione richiamato per relationem.
- Se la decisione di merito ha chiarito che il giudice non si è limitato a dichiarare cessata la materia del contendere, ma ha determinato il quantum debeatur e la pretesa dovuta, non è consentito sostenere che la successiva riscossione sia fondata su un titolo inesistente per mancato perfezionamento della conciliazione.
- La contestazione della cartella di pagamento deve confrontarsi con il reale titolo posto a base della riscossione; se tale titolo è una sentenza passata in giudicato che ha riformulato la pretesa, non basta allegare l’inefficacia del precedente accordo conciliativo per travolgere la cartella.
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