Cassazione Civile, Ordinanza n. 37991/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un verbale di contestazione per eccesso di velocità, notificato al destinatario nel 2011. Il sanzionato aveva opposto l'ordinanza-ingiunzione ottenendo solo la riduzione della sanzione al minimo edittale; l'appello era stato respinto e, dopo un primo intervento della Cassazione con rinvio, il Tribunale aveva nuovamente rigettato l'appello ritenendo tempestiva la consegna del verbale per la notifica all'ufficio postale e regolare la relata di notifica. Con il ricorso per cassazione, il destinatario ha dedotto: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c. e della L. n. 890/1982, sostenendo che il giudice del rinvio non avesse ottemperato al dictum della precedente Cassazione e dovesse ordinare alla P.A. di produrre l'avviso di ricevimento; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando la mancata assunzione di prova testimoniale e l'erronea affermazione di rinuncia all'istruttoria; 3) nullità della sentenza per violazione delle norme sulle prove e sull'esame dei documenti, deducendo che in udienza la controparte avrebbe ammesso che la data dell'8 settembre 2011 si riferiva a una diversa consegna e che quindi il documento fosse inattendibile; 4) falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993, perché la relata sarebbe priva di sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale. La Corte ha ritenuto infondati i motivi 1, 3 e 4, e inammissibile il motivo 2, confermando che la relazione di notificazione fa piena prova fino a querela di falso delle attestazioni del pubblico ufficiale, che la doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può tradursi in censura dell'istruttoria e che, nella specie, operava anche la regola della doppia conforme; inoltre, ha ribadito che per i verbali del codice della strada è valida la notifica anche senza firma autografa se l'atto è formato con sistema meccanizzato o automatizzato. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pretesa violazione del giudicato rescissorio, alla dedotta nullità della sentenza e alla mancanza di sottoscrizione autografa della relata/verbale, e ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché volto sostanzialmente a contestare l'attività istruttoria e comunque precluso dalla doppia conforme. È stata confermata la decisione di merito che aveva ritenuto regolare la notificazione del verbale e, conseguentemente, sono state poste a carico del ricorrente le spese di lite e l'eventuale raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
norma sostanziale violata secondo il verbale di contestazione; non è oggetto di interpretazione autonoma nella decisione, ma costituisce il presupposto dell'illecito amministrativo.
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e agli accertamenti richiesti dalla sentenza rescindente.
L. n. 890/1982, art. 4, commi 1, 3 e 4
richiamata dal ricorrente per sostenere la necessità di acquisire l'avviso di ricevimento; la Corte non accoglie la censura.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
usato come parametro per dedurre nullità della sentenza; la Corte ritiene infondate le doglianze così qualificate.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione dell'istruttoria o della valutazione delle prove.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
impone l'indicazione specifica del fatto storico omesso e del dato da cui risulta.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiede il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, in coerenza con l'onere di specificazione.
invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte non ravvisa violazione.
richiamato nella censura sulle prove; la Corte esclude che vi sia stata falsa applicazione della regola di valutazione.
richiamato dal ricorrente in relazione all'apprezzamento del documento notificatorio; non ritenuto violato.
invocato nella censura documentale; la Corte non vi ravvisa profili decisivi.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993
nella redazione di atti amministrativi la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, se l'atto è formato con sistema automatizzato.
la relazione di notificazione fa piena prova, fino a querela di falso, delle attestazioni del pubblico ufficiale e delle attività da lui compiute.
supportano la validità della formazione meccanizzata/automatizzata del verbale e della sua notificazione senza firma autografa.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
in presenza di doppia conforme, limita la proponibilità in cassazione della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presuppone il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La relazione di notificazione redatta dal pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, delle attestazioni in essa contenute e delle attività da lui compiute; non è quindi sufficiente una mera contestazione difensiva del contenuto del documento per infirmarne l'efficacia probatoria.
- Nei procedimenti sanzionatori del codice della strada, la notificazione del verbale è valida anche se l'atto è formato con sistema meccanizzato o di elaborazione dati e privo di sottoscrizione autografa, poiché la firma può essere sostituita dall'indicazione a stampa del responsabile.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata ammissione di prove o la rivalutazione dell'istruttoria; il ricorrente deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, il momento della discussione e la sua decisività.
- In presenza di doppia conforme di merito, la censura per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se le decisioni di primo e secondo grado si fondano sulla medesima ratio decidendi in ordine ai fatti principali della causa.
- Quando il giudice di rinvio è chiamato a verificare la data di consegna dell'atto all'ufficio postale ai fini della tempestività della notificazione, la prova della data ricavabile dalla relata/documentazione notificatoria vincola il giudice di merito, salvo l'esperimento della querela di falso.
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