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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37995/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a contributi consortili per gli anni 2007 e 2008 richiesti da un consorzio di bonifica. Sia il giudice provinciale sia quello regionale avevano respinto l’impugnazione; la commissione regionale aveva ritenuto che, non essendo stato impugnato il piano di classifica con il relativo perimetro di contribuenza, non spettasse al consorzio provare la sussistenza del beneficio, dovendo invece essere il contribuente a dimostrarne l’insussistenza. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., difetto, insufficienza e illogicità della motivazione, nonché omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il beneficio posto a fondamento della pretesa contributiva dovesse essere provato dal consorzio creditore. La censura, però, è stata formulata in modo promiscuo, mescolando vizi diversi e contestando sostanzialmente la ricostruzione di merito operata dai giudici di appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’unico motivo di ricorso perché formulato in modo confuso e disorganico, con cumulo non scindibile di censure eterogenee; inoltre ha rilevato che la doglianza sull’omesso esame del fatto decisivo era priva degli specifici requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e, in sostanza, tendeva a sollecitare una nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione. Non essendosi costituito il consorzio, la Corte non ha statuito sulle spese. Ha inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso; non sono più deducibili il mero difetto di sufficienza o la contraddittorietà della motivazione, né censure che riguardino questioni o argomentazioni.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è sindacabile in cassazione solo entro il limite del "minimo costituzionale"; la sua mancanza totale o apparente, o l’obiettiva incomprensibilità, integra un vizio rilevante.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione mancante o meramente apparente determina una nullità processuale deducibile con ricorso per cassazione.

  • art. 54 del d.l. n. 83 del 2012

    È richiamato come norma che ha riformulato l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il perimetro del vizio denunciabile.

  • L. n. 134 del 2012

    È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, che ha confermato la riforma del motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale per denunciare in cassazione la nullità per mancanza o apparenza della motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato indirettamente nel contesto della doglianza sull’onere probatorio, ma la Corte non si pronuncia nel merito sulla relativa ripartizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato per sottolineare l’esigenza di ragionevole durata del processo nel valutare l’inutilità della rinnovazione di una notifica nulla dopo la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato, insieme al principio di ragionevole durata, per giustificare l’assenza di rinnovazione della notifica quando il ricorso è comunque inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. può riguardare solo l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso; non sono ammissibili censure che attacchino genericamente la motivazione, la sua sufficienza o la ricostruzione delle risultanze probatorie.
  • È inammissibile il motivo che cumuli in modo non separabile doglianze eterogenee, come violazione di legge, omesso esame e vizi motivazionali, perché viola il requisito di chiarezza del ricorso e impedisce alla Corte di individuare puntualmente le censure.
  • La deduzione dell’omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione specifica del fatto, del momento processuale in cui è stato dedotto, del modo in cui è stato provato e delle ragioni della sua decisività; la mancanza di tali indicazioni rende il motivo inammissibile.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle prove e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
  • La motivazione è censurabile in cassazione, sotto il profilo della nullità, solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, cioè quando scenda sotto il minimo costituzionale di razionalità richiesto dall’ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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