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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37990/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condòmino)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto l'annullamento di una delibera assembleare del 7 maggio 2009, assunta in una riunione comune ai due plessi del condominio, sostenendo che la decisione fosse stata approvata con maggioranze non conformi al regolamento condominiale e alle tabelle millesimali della singola scala B1, benché riguardasse in larga parte interessi riferibili a quel solo plesso. Sostenevano inoltre che l'assemblea si fosse svolta in un locale interrato insalubre e inidoneo. Nel giudizio di merito avevano anche domandato il risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata nei confronti dell'amministratrice del condominio. In cassazione hanno dedotto, tra gli altri, che: la delibera doveva essere approvata solo dai condomini interessati della scala B1; il condomino della scala B2 non era legittimato a proporre appello contro la sentenza di primo grado che aveva annullato la delibera; il deposito del fascicolo di parte del condominio era tardivo e quindi inutilizzabile; l'amministratore non poteva costituirsi in appello senza preventiva autorizzazione assembleare; era errato il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. per asserita mancanza di prova del danno, poiché l'insalubrità dei locali sarebbe stata già provata o non contestata; conseguentemente, era ingiusta la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando che il singolo condomino della scala B2 non era legittimato ad appellare la sentenza di primo grado che aveva annullato la delibera, poiché la controversia riguardava la gestione di interessi comuni del condominio e, in tale ipotesi, la legittimazione processuale appartiene esclusivamente all'amministratore. Sono stati respinti il quarto, il quinto e il sesto motivo; il primo, il terzo e il settimo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità processuale aggravata presuppone una condotta processuale con dolo o colpa grave e, nei casi rilevanti, l'esistenza di un pregiudizio concretamente provato; non si trasforma in un danno punitivo sganciato dall'allegazione e prova del danno.

  • art. 1137 c.c.

    Per le delibere che attengono alla gestione del condominio, l'impugnazione delle decisioni è rimessa alla struttura rappresentativa del condominio; il singolo condomino non può sostituirsi all'amministratore nell'impugnazione della sentenza relativa a tale controversia.

  • art. 1130 c.c.

    Le controversie relative all'esecuzione delle deliberazioni assembleari e alla gestione del condominio rientrano nelle attribuzioni dell'amministratore, che può difendere in giudizio la validità delle delibere senza preventiva autorizzazione assembleare.

  • art. 1131 c.c.

    L'amministratore ha la rappresentanza processuale del condominio nelle liti relative alle parti comuni e può costituirsi e impugnare la sentenza anche senza previa autorizzazione, salvo il successivo dovere di riferire all'assemblea e, per gli atti eccedenti, di ottenere ratifica.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia dedotto nei motivi di ricorso, ma non è ritenuto decisivo nei capi accolti o respinti.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato in tema di legittimazione e interesse ad agire/impugnare, ma la Corte risolve la questione principalmente sulla specifica disciplina condominiale.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato con riferimento alla valutazione delle prove e all'asserita non contestazione, ma la Corte ribadisce la necessità di prova del pregiudizio per l'art. 96 c.p.c.

  • art. 116 c.p.c.

    È citato tra le norme processuali richiamate nei motivi, senza autonoma ratio decisoria nel provvedimento.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato per vizio motivazionale, ma la Corte non accoglie le censure sul punto.

  • art. 1117 c.c.

    È invocato dai ricorrenti per sostenere la disciplina dei beni e interessi comuni della singola scala, ma la Corte non aderisce alla tesi dell'obbligo di separate assemblee nel caso concreto.

  • art. 1123, comma 2, c.c.

    È richiamato a sostegno della tesi della ripartizione per scale o porzioni dell'edificio, ma il relativo motivo resta assorbito dopo il rilievo sulla carenza di legittimazione dell'appellante.

  • art. 3 regolamento condominiale

    È richiamato quale disposizione regolamentare che, secondo i ricorrenti, imponeva una diversa modalità di convocazione e deliberazione; la censura resta assorbita.

  • art. 30 regolamento condominiale

    È richiamato insieme all'art. 3 del regolamento condominiale a sostegno dell'illegittimità della delibera; il motivo è assorbito.

  • art. 77 c.p.c.

    È citato nel motivo relativo al deposito del fascicolo e alla regolarità degli atti difensivi, ma la Corte non vi fonda la decisione finale.

  • art. 169 c.p.c.

    È richiamato nel motivo sulla tardività del deposito del fascicolo di parte.

  • art. 189 c.p.c.

    È richiamato nel motivo sulla rimessione della causa in istruttoria per l'acquisizione del fascicolo.

  • art. 190 c.p.c.

    È richiamato nel motivo sulla tardività del deposito degli atti di parte.

  • art. 77 disp. att. c.p.c.

    È richiamato nel motivo relativo al fascicolo di parte e alla disponibilità degli atti nel fascicolo d'ufficio.

  • art. 1399 c.c.

    È richiamato con riferimento alla ratifica degli atti processuali dell'amministratore o al deposito di atti di parte; la Corte precisa che, nel caso dell'amministratore, l'autorizzazione assembleare non è necessaria per la costituzione in giudizio nelle controversie rientranti nelle sue attribuzioni.

  • art. 1398 c.c.

    È richiamato nel quarto motivo, ma la Corte ritiene non necessaria l'autorizzazione assembleare per la costituzione dell'amministratore nelle liti che attengono alla gestione condominiale.

  • art. 94 c.p.c.

    È citato insieme all'art. 96 c.p.c. nel motivo risarcitorio, senza autonoma decisività nel provvedimento.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato nel motivo sulle spese di lite, ma il relativo esame viene assorbito dal rinvio.

  • art. 92 c.p.c.

    È richiamato nel motivo sulle spese di lite, ma la questione è rinviata al giudice del rinvio.

  • artt. 1226 e 2056 c.c.

    Sono richiamati per affermare che la liquidazione equitativa del danno non elimina l'onere di allegare e provare l'esistenza del pregiudizio risarcibile.

  • L. 69/2009

    È richiamata per precisare che la disciplina applicabile all'art. 96 c.p.c. è quella anteriore alla novella.

Massime di principio

  • Nelle controversie condominiali che hanno per oggetto la gestione di interessi comuni e l'impugnazione di deliberazioni assembleari, la legittimazione processuale del condominio è attribuita all'amministratore; il singolo condomino non può impugnare la sentenza se non nei limiti in cui gli spetti un autonomo potere di azione sulla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
  • Quando la lite riguarda la mera gestione condominiale e non diritti individuali su parti comuni, il principio di legittimazione concorrente del singolo condomino non opera, perché resta ferma la rappresentanza esclusiva dell'amministratore ex artt. 1130 e 1131 c.c.
  • L'amministratore può costituirsi in giudizio e proporre impugnazione senza preventiva autorizzazione assembleare nelle liti rientranti nelle sue attribuzioni; l'eventuale autorizzazione non è condizione di validità dell'atto processuale quando l'attività sia già compresa nei suoi poteri rappresentativi.
  • La responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la prova non solo della condotta processuale connotata da dolo o colpa grave, ma anche di un pregiudizio concreto risarcibile; non è configurabile un danno in re ipsa automaticamente derivante dalla sola illegittimità della condotta.
  • La liquidazione equitativa del danno non esonera la parte dall'onere di allegare e dimostrare gli elementi di fatto che consentano di accertare l'effettiva esistenza del pregiudizio.
  • Nelle liti condominiali, la deduzione di vizi relativi ai quorum o alla validità della deliberazione può restare assorbita quando la decisione di appello sia viziata a monte da carenza di legittimazione dell'appellante a proporre impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese di liteImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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