Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 37994/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione a verbale di contravvenzione al codice della strada. Nel giudizio di primo grado, il verbale era stato annullato in autotutela dopo la notifica del ricorso e prima della trattazione, con declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Giudice di Pace aveva liquidato le spese in misura molto contenuta; il Tribunale, decidendo sull’appello limitato alle spese, aveva ritenuto corretta la liquidazione, affermando che, in ragione della semplicità del giudizio e dell’applicazione dei parametri del D.M. n. 55/2014, potevano riconoscersi solo i compensi per la fase di studio e introduttiva, con esclusione di fase istruttoria e decisionale, e che comunque la somma non scendeva sotto i minimi. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione del D.M. n. 55/2014, art. 4, e delle tabelle dei parametri, per omessa liquidazione dei compensi per la fase decisionale e istruttoria; 2) violazione degli artt. 91 c.p.c., 24 Cost. e 2233 c.c., per avere il giudice liquidato una somma irrisoria, non rispettosa del decoro professionale e tale da svuotare la tutela giurisdizionale; 3) violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. e dell’art. 14 D.M. n. 127/2004, per omessa condanna al rimborso forfettario delle spese generali.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nella liquidazione delle spese ai sensi del D.M. n. 55/2014, il giudice può discostarsi dai valori medi solo con specifica motivazione; inoltre non può riconoscere importi meramente simbolici, perché contrastanti con l’art. 2233, comma 2, c.c. Ha rilevato che, nel caso concreto, il compenso liquidato nei gradi di merito era stato fissato immotivatamente al di sotto dei minimi applicabili, omettendo sia la fase di trattazione/istruzione, ritenuta ineludibile, sia la fase decisionale, che pure si era svolta. Ha inoltre ribadito che il rimborso forfettario delle spese generali spetta automaticamente al difensore. Cassata la sentenza impugnata, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rideterminando le spese del primo grado in euro 167,00 oltre euro 43,00 per contributo unificato, spese generali, IVA e CPA, e condannando il Comune al pagamento delle spese del giudizio di appello e di legittimità.

Norme richiamate

  • D.M. n. 55/2014, art. 4

    diminuzione di regola fino al 70%

    il giudice può discostarsi dai valori medi anche oltre i limiti di scostamento solo con specifica motivazione; la diminuzione fino al 70% significa che la riduzione non può eccedere il 70% del valore medio, con minimo liquidabile pari al 30% del valore medio.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    impone che la liquidazione dei compensi professionali non sia simbolica o irrisoria e sia consona al decoro della professione.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza e comprendono le voci dovute alla parte vittoriosa secondo i parametri applicabili.

  • art. 24 Cost.

    la liquidazione irrisoria delle spese non deve vanificare il diritto di difesa e l’accesso effettivo alla tutela giurisdizionale.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi su tutte le voci di spesa richieste e dovute, inclusa la componente del rimborso forfettario quando spettante.

  • art. 14 D.M. n. 127/2004

    richiamato dal ricorrente per il rimborso delle spese generali, ritenuto dovuto in via automatica.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nella liquidazione giudiziale dei compensi professionali, il discostamento dai parametri medi richiede una motivazione specifica e non può tradursi in una liquidazione meramente simbolica.
  • Ai fini della liquidazione delle spese di causa secondo il D.M. n. 55/2014, la fase di trattazione/istruzione non può essere esclusa quando il giudizio abbia comunque richiesto il suo svolgimento; parimenti, la fase decisionale va riconosciuta se la causa sia stata precisata e discussa.
  • Il rimborso forfettario delle spese generali costituisce componente automatica delle spese giudiziali e spetta al difensore anche in mancanza di una domanda espressa.
  • Quando la causa è decisa sulla base di dati già acquisiti e non occorrono ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito sulla liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.