Cassazione Civile, Ordinanza n. 37992/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di opposizione a una cartella di pagamento emessa per violazioni del codice della strada. Il giudice di pace aveva deciso nel 2010; la società soccombente aveva proposto appello che il Tribunale di Salerno ha ritenuto tardivo, calcolando il termine lungo di impugnazione sulla base della sospensione feriale dei termini ridotta a 31 giorni. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione delle norme sul periodo di sospensione feriale, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente computato il termine di appello e che, per la sentenza del 2010, dovesse ancora applicarsi la sospensione di 46 giorni prevista dalla disciplina previgente. Sono rimasti intimati il comune e l’agente della riscossione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la modifica della sospensione feriale introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, convertito nella l. n. 162 del 2014, che ha ridotto la sospensione da 46 a 31 giorni, si applica solo a decorrere dalla sospensione relativa all’anno solare 2015, in assenza di disciplina transitoria. Poiché la sentenza di primo grado era stata depositata nel 2010, il termine lungo di appello era ancora soggetto alla sospensione di 46 giorni; di conseguenza l’appello proposto nel novembre 2010 doveva considerarsi tempestivo. La sentenza del Tribunale è stata cassata con rinvio allo stesso tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 327, comma 1, c.p.c.
termine di impugnazione cd. lungo
Il termine lungo per impugnare la sentenza va computato tenendo conto della sospensione feriale dei termini applicabile ratione temporis.
art. 16, comma 1, d.l. n. 132/2014
misure urgenti di "degiurisdizionalizzazione"
La disposizione ha ridotto il periodo di sospensione feriale da 46 a 31 giorni, sostituendo l'art. 1 della l. n. 742/1969.
L. n. 162/2014
conversione con modificazioni del d.l. n. 132/2014
In assenza di disciplina transitoria, la nuova durata della sospensione feriale si applica a partire dal periodo feriale dell'anno solare 2015.
L. n. 742/1969
art. 1 sostituito dall'art. 16, comma 1, d.l. n. 132/2014
La previgente disciplina prevedeva una sospensione feriale di 46 giorni, applicabile ai termini in corso nel 2010.
Massime di principio
- La modifica legislativa della durata della sospensione feriale dei termini processuali si applica solo dal periodo indicato dalla legge; in mancanza di una disciplina transitoria, non incide sui termini già assoggettati alla disciplina previgente.
- Nel computo del termine lungo per impugnare ex art. 327 c.p.c. occorre applicare la sospensione feriale vigente al momento in cui decorre il termine, non quella introdotta successivamente.
- L’erroneo uso della disciplina sopravvenuta sulla sospensione feriale determina un errore di diritto nel calcolo della tempestività dell’impugnazione e comporta la cassazione della sentenza che dichiara tardivo il gravame.
Come è indicizzato
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