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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37993/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (trasgressore)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione amministrativa per violazioni del codice della strada: il destinatario del verbale aveva presentato ricorso al Prefetto; a seguito del rigetto era stata emessa ordinanza-ingiunzione. Impugnata tale ordinanza davanti al Giudice di pace, il primo giudice aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per asserita incompetenza territoriale; il Tribunale, in appello, ha corretto la questione di competenza ma ha poi respinto nel merito l'opposizione, ritenendo che alcuni motivi diretti contro il verbale di contestazione dovessero essere proposti con autonomo ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011 e non nel giudizio di opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione. Con il ricorso per cassazione si deduce violazione degli artt. 205 del codice della strada e 22 l. 689/1981, sostenendo che, avendo scelto il ricorso al Prefetto, il successivo giudizio ex art. 205 C.d.S. e art. 6 d.lgs. 150/2011 consentiva di riproporre tutte le doglianze già formulate in sede amministrativa, senza limitazione ai soli vizi propri dell'ordinanza. Si lamenta quindi che il giudice di appello abbia erroneamente escluso l'esame della dedotta tardività della notifica del verbale di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che nel sistema delle sanzioni del codice della strada il trasgressore può scegliere tra ricorso al Prefetto e ricorso diretto al giudice; se sceglie il Prefetto e questo rigetta il ricorso, l'ordinanza-ingiunzione conseguente è impugnabile davanti al Giudice di pace ai sensi dell'art. 205 C.d.S. e dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, senza il limite dei soli vizi propri dell'ordinanza, potendo essere riproposte tutte le doglianze già sollevate in sede amministrativa, incluso il vizio di tardiva notifica del verbale. Il Tribunale aveva invece confuso questa fattispecie con quella, diversa, del ricorso diretto avverso il verbale ex art. 7 d.lgs. 150/2011 dopo pagamento in misura ridotta, erroneamente applicando un precedente relativo a un caso diverso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 203 C.d.S.

    prevede il ricorso amministrativo al Prefetto contro il verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada.

  • art. 204 bis C.d.S.

    prevede il ricorso diretto all'autorità giudiziaria contro il verbale di accertamento, quale rimedio alternativo a quello prefettizio.

  • art. 204 C.d.S.

    disciplina l'ordinanza-ingiunzione conseguente al rigetto del ricorso prefettizio.

  • art. 205 C.d.S.

    attribuisce l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione davanti all'autorità giudiziaria, secondo il rito previsto dal d.lgs. 150/2011.

  • art. 201, comma 1, C.d.S.

    richiamato come parametro del vizio dedotto, in relazione alla tardiva notifica del verbale di accertamento.

  • art. 22, l. n. 689/1981

    richiamato dal ricorrente quale norma sull'opposizione alle sanzioni amministrative.

  • art. 6, d.lgs. n. 150/2011

    regola il procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa a seguito di ricorso al Prefetto.

  • art. 7, d.lgs. n. 150/2011

    regola il ricorso diretto al giudice avverso il verbale di accertamento; non è il rimedio da usare quando si impugna l'ordinanza-ingiunzione dopo il rigetto del ricorso prefettizio.

Massime di principio

  • Nel sistema delle sanzioni del codice della strada il verbale di accertamento e l'ordinanza-ingiunzione sono atti diversi, impugnabili con rimedi diversi a seconda del percorso prescelto dal trasgressore.
  • Se il destinatario del verbale sceglie il ricorso al Prefetto e questo viene rigettato, l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione consente di riproporre tutte le doglianze già dedotte in sede amministrativa, non essendo limitata ai soli vizi propri dell'ordinanza.
  • L'azione ex art. 7 d.lgs. 150/2011 riguarda il ricorso diretto al giudice contro il verbale e non può essere confusa con l'opposizione ex art. 6 d.lgs. 150/2011 contro l'ordinanza-ingiunzione successiva al ricorso prefettizio.
  • L'erronea assimilazione tra fattispecie diverse in materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada integra violazione di legge e impone la cassazione con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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