Cassazione Civile, Ordinanza n. 25097/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato alla società costi di sponsorizzazione sostenuti per una squadra di calcio e una di pallavolo, ritenendoli indeducibili ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio, qualificando tali esborsi come costi di rappresentanza e quindi deducibili, perché attinenti all'attività d'impresa. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; con il secondo motivo denunciava violazione delle norme sull'accertamento e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR aveva omesso di esaminare la specifica contestazione di antieconomicità e sproporzione dei costi rispetto agli utili e ai ritorni d'immagine, profilo rilevante per negare l'inerenza della spesa.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, non fosse solo apparente perché esplicitava il collegamento tra costi di sponsorizzazione, attività d'impresa e diffusione dell'immagine della società. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudizio di inerenza richiede una verifica concreta della connessione tra costo e attività imprenditoriale e che la CTR aveva omesso di confrontarsi con la specifica censura di antieconomicità/proporzione sollevata dall'Ufficio, limitandosi a un'affermazione generica sul ritorno d'immagine. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè se non consente di percepire il fondamento della decisione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione riconoscibile; la nullità ricorre solo in caso di motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio denunciato deve consistere in violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non in mera insufficienza motivazionale.
art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla CTR, ma la Corte precisa che non è la fonte del principio di inerenza; attiene piuttosto al diverso principio di correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma evocata nel motivo di ricorso in relazione alla rettifica dei redditi d'impresa e alla valutazione degli elementi probatori.
art. 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma evocata nel motivo di ricorso in tema di accertamento IVA, in collegamento con il giudizio di inerenza e antieconomicità.
Richiamati per la prova presuntiva dell'antieconomicità e della sproporzione dei costi, utilizzabili come indici della carenza di inerenza.
art. 90, comma 8, l. 27 dicembre 2002, n. 289
La Corte segnala, in via incidentale, che se le spese di sponsorizzazione fossero state sostenute in favore di società dilettantistiche potrebbe operare tale disposizione, questione però rimessa al giudice del rinvio.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso argomentativo seguito dal giudice; non basta che sia sintetica o succinta.
- Il principio di inerenza dei costi è un giudizio qualitativo sulla riferibilità del costo all'attività d'impresa, e non dipende di per sé dalla sua entità o dalla convenienza economica dell'operazione.
- L'antieconomicità o la sproporzione del costo non coincidono con l'inerenza, ma possono costituire un indice probatorio della sua assenza e devono essere specificamente valutate dal giudice di merito se dedotte dall'Ufficio.
- In tema di inerenza, il contribuente deve provare l'esistenza, la natura e la destinazione del costo all'attività imprenditoriale; l'Amministrazione finanziaria può contestare la deduzione anche mediante elementi sintomatici di antieconomicità o di mancanza di connessione con l'impresa.
- Nel sindacato di legittimità, non è consentito sostituire alla valutazione di merito una diversa apprezzazione del vantaggio economico dell'operazione; rileva solo l'eventuale omissione dell'esame di un rilievo decisivo o la violazione dei criteri giuridici di inerenza.
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