Cassazione Civile, Ordinanza n. 25072/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un comune aveva impugnato un atto di recupero con cui l'Ufficio aveva irrogato una sanzione pari al 30% delle somme indebitamente utilizzate in compensazione come credito non spettante, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. La contestazione riguardava l'utilizzo, per l'anno 2013, di un credito IVA nei mesi di luglio e agosto 2013, mentre il credito era stato determinato solo con la dichiarazione IVA relativa al 2013 presentata il 21 febbraio 2014. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo non scriminato da alcuna norma l'errore del contribuente e sussistente la responsabilità ex art. 17 del d.lgs. n. 471 del 1997. In cassazione il comune ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997, dell'art. 4, par. 3, TUE, dell'art. 325 TFUE e degli artt. 250 e 273 della direttiva 2006/112/CE, sostenendo che la sanzione applicata sarebbe sproporzionata quando il credito compensato esiste e l'unica violazione consiste nel mancato rispetto del termine di presentazione della dichiarazione, senza danno per l'Erario; ha inoltre lamentato che la CTR non avesse applicato la riduzione della sanzione prevista dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997 per manifesta sproporzione tra tributo e sanzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso perché la questione della manifesta sproporzione tra tributo e sanzione non risultava trattata nella sentenza impugnata né era stata adeguatamente dimostrata come dedotta nei gradi di merito, con indicazione dell'atto processuale in cui era stata proposta. Richiamando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte ha rilevato che non basta allegare in modo generico di aver sollevato la questione in precedenza, ma occorre indicare specificamente dove ciò sia avvenuto. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato. Il comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 471/1997
30% delle somme indebitamente utilizzate quale credito non spettante
la sanzione è stata applicata all'utilizzo indebito in compensazione di un credito ritenuto non spettante.
art. 17 d.lgs. n. 471/1997
richiamato dal giudice di merito come base della responsabilità del contribuente per l'errore commesso.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 471/1997
consente la riduzione della sanzione sino alla metà del minimo qualora concorrano circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione
invocato dal ricorrente per sostenere la riduzione della sanzione in presenza di sproporzione manifesta.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997
consente la riduzione della sanzione sino alla metà del minimo qualora concorrano circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione
ritenuto parametro utile alla riduzione della sanzione, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per novità.
art. 4, par. 3, TUE
richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di proporzionalità e del corretto assolvimento degli obblighi derivanti dal diritto UE.
art. 325 TFUE
richiamato dal ricorrente nel quadro della doglianza di sproporzione della sanzione rispetto alla violazione fiscale.
artt. 250 e 273 direttiva 2006/112/CE
richiamati dal ricorrente a sostegno dell'assunto che il credito esistente non potesse comportare una sanzione sproporzionata se l'unica violazione riguardava il termine dichiarativo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento della denuncia di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che introduca una questione giuridica nuova, se essa non risulta trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non indica specificamente in quale atto del giudizio di merito l'abbia dedotta.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone al ricorrente, quando solleva una questione non esaminata dal giudice di merito, di allegare non solo l'avvenuta deduzione, ma anche il preciso atto processuale in cui la questione è stata prospettata, consentendo il controllo ex actis.
- La riduzione della sanzione per manifesta sproporzione tra tributo e sanzione può essere invocata solo se la relativa questione risulta ritualmente introdotta nei gradi di merito; in cassazione non può essere esaminata per la prima volta.
- La mancanza di danno per l'Erario o l'esistenza del credito compensato non esonerano di per sé dall'onere di dedurre tempestivamente e specificamente le circostanze che si assumono rilevanti ai fini della mitigazione della sanzione.
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