Cassazione Civile, Ordinanza n. 25071/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato il diniego di rimborso dell'IVA a credito indicata nella dichiarazione Mod. Unico 2006. La CTP aveva accolto il ricorso; l'Ufficio aveva appellato. La CTR aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo tempestiva l'istanza di rimborso, soggetta al termine decennale di prescrizione ordinaria e non al termine biennale decadenziale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 5 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 53 Cost., sostenendo che il giudice d'appello non si era pronunciato sull'eccepito difetto di prova circa la spettanza del credito IVA chiesto a rimborso, prova che incomberebbe sul contribuente-attore sostanziale nel giudizio di rimborso. La Corte ha rilevato che la difesa dell'Ufficio, sia in primo grado sia in appello, era basata non sulla mancata esistenza del credito, ma sulla mancata presentazione del modello VR, e ha ritenuto fondato il motivo nei limiti in cui la CTR aveva escluso la scrutinabilità della contestazione sulla prova del credito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di appello, in diversa composizione, per nuovo esame. La decisione si fonda sul principio per cui, nel giudizio di rimborso IVA, il contribuente è attore anche in senso sostanziale e l'Amministrazione può in appello negare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al rimborso senza incorrere nel divieto di nuove eccezioni di cui all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992; è invece preclusa solo l'introduzione di fatti giuridici nuovi con efficacia modificativa o estintiva della pretesa.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato congiuntamente all'art. 57 per censurare la decisione di appello sul tema delle eccezioni nel processo tributario.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
preclude in appello soltanto le nuove eccezioni in senso tecnico; non impedisce alla parte soccombente di contestare i fatti costitutivi del diritto azionato o la loro qualificazione giuridica.
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare l'omessa pronuncia del giudice d'appello sull'eccezione relativa alla prova del credito IVA.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato quale parametro del vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 2697 c.c.
richiamato per sostenere che l'onere di provare il credito IVA da rimborsare grava sul contribuente.
art. 53 Cost.
richiamato in collegamento con l'onere del contribuente di dimostrare il proprio diritto al rimborso nel sistema tributario.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di violazione di legge denunciato dall'Agenzia.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
menzionato dalla CTR come termine biennale decadenziale ritenuto non applicabile dalla decisione di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di rimborso IVA il contribuente assume la veste di attore anche in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere.
- Il divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 riguarda solo le eccezioni in senso tecnico, cioè quelle fondate su fatti nuovi con efficacia modificativa o estintiva della pretesa.
- Non integra nuova eccezione in appello la mera contestazione da parte dell'Amministrazione della sussistenza del credito richiesto a rimborso o della qualificazione giuridica attribuita ai fatti allegati dal contribuente.
- Nel processo tributario il giudice d'appello deve esaminare le contestazioni relative alla prova del credito posto a fondamento della domanda di rimborso, quando esse investano i fatti costitutivi della pretesa e non introducano elementi nuovi estintivi o modificativi.
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