Cassazione Civile, Ordinanza n. 25068/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La Cassa aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’agente della riscossione per il pagamento di somme corrispondenti a crediti iscritti a ruolo e rimasti insoluti e non riversati all’ente, relativi a ruoli trasmessi negli anni indicati in sentenza. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione dell’ingiunto, mentre la Corte d’appello aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto, ritenendo che, per effetto della disciplina sopravvenuta, l’obbligo di anticipazione e riversamento fosse venuto meno e che la Cassa non avesse provato in modo specifico il credito residuo. Con il ricorso per cassazione la Cassa ha dedotto: 1) violazione della disciplina transitoria sull’abrogazione del principio del "non riscosso come riscosso", sostenendo che la Corte d’appello avesse esteso erroneamente l’abrogazione anche a ruoli e quote non ancora scadute; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che l’onere della prova fosse stato invertito a suo danno, pur gravando sul debitore la prova dei fatti estintivi o modificativi; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente/violazione del dovere di pronuncia, per avere la Corte d’appello ritenuto assorbita la questione del consolidamento del rapporto e della continuità normativa delle proroghe per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità; 4) omessa pronuncia sul medesimo tema del consolidamento del rapporto; 5) violazione della disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2013 (art. 1, commi 527-529, l. 228/2012) e delle norme costituzionali e convenzionali, sostenendo che tale disciplina non potesse applicarsi a un ente privatizzato come la Cassa forense e che fosse comunque incostituzionale perché incidente sull’equilibrio finanziario dell’ente e lesiva dell’art. 6 CEDU. La resistente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata non solo sulla disciplina normativa, ma soprattutto sulla mancata prova del credito residuo e della specifica titolarità delle somme pretese; ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando che, in base alla disciplina richiamata, l’onere di dimostrare la debenza delle somme residue e la loro riconducibilità a quote ancora soggette all’obbligo di riversamento gravava sulla Cassa; ha respinto il terzo e il quarto motivo, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui, per gli agenti della riscossione pubblici e per i rapporti confluiti nel sistema pubblico, non vi è soluzione di continuità nelle proroghe dei termini per le comunicazioni di inesigibilità, con conseguente infondatezza della tesi del consolidamento del rapporto; ha respinto anche il quinto motivo, affermando che la disciplina della legge n. 228/2012 si applica anche alla Cassa forense, la quale svolge una funzione pubblica e può essere sottoposta dal legislatore a limiti nella riscossione a mezzo ruolo; ha inoltre escluso che l’annullamento del ruolo equivalga all’estinzione del credito sottostante, trattandosi di misura di riorganizzazione della riscossione e di effetto contabile, e ha giudicato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale e convenzionale prospettate.
Norme richiamate
art. 32, comma 3, d.P.R. n. 43/1988
La disciplina sull'obbligo del 'non riscosso come riscosso' è stata ritenuta non più operante, nei limiti e secondo la disciplina transitoria richiamata, per i ruoli interessati dalla rettifica prevista dalla normativa sopravvenuta.
Dal momento di entrata in vigore del decreto, i concessionari non sono tenuti ai versamenti non scaduti conseguenti all'obbligo del 'non riscosso come riscosso' relativi a ruoli consegnati prima di tale data.
art. 1, comma 1, d.m. 23 marzo 1999
I ruoli affidati in carico anteriormente al 26 febbraio 1999, i cui importi dovevano essere anticipati successivamente, sono rettificati per le somme relative a rate o decimi ancora da scadere, trasformandosi in ruoli senza obbligo del 'non riscosso come riscosso'.
artt. 62 e 86 d.P.R. n. 43/1988
Sono richiamati come disposizioni che contemplavano ipotesi di dilazione di pagamento e sgravio provvisorio, la cui insussistenza doveva essere specificamente dedotta e provata dalla parte che rivendicava il credito residuo.
L'onere di provare l'esistenza del credito e la sua specifica scadenza grava su chi si assume creditore; nel caso concreto, spettava alla Cassa dimostrare il titolo delle somme residue pretese.
Il motivo di ricorso che non si confronta con la ratio decidendi e non contiene una critica specifica della decisione integra un 'non motivo' ed è inammissibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È evocato dalla ricorrente per denunciare un vizio motivazionale, ma la Corte esclude il vizio perché la motivazione d'appello è intelligibile e supportata da ratio decidendi sufficiente.
È richiamato nel motivo di nullità, ma la Corte non ravvisa alcuna omissione di decisione o invalidità della sentenza.
È richiamato in tema di motivazione della sentenza, ma la Corte ritiene la decisione d'appello adeguatamente motivata.
Non vi è omessa pronuncia sulla questione del consolidamento del rapporto, perché la Corte d'appello ha comunque deciso in senso incompatibile con la tesi della ricorrente, anche implicitamente.
art. 1, commi 527, 528, 529, l. n. 228/2012
La disciplina si applica anche alla Cassa forense; l'annullamento dei ruoli per crediti di importo inferiore o superiore alla soglia non estingue il credito sottostante, ma elimina la possibilità di riscossione mediante ruolo e produce effetti contabili.
La privatizzazione della Cassa non esclude la sua sottoposizione a discipline legali sulla riscossione dei crediti, ove l'ente svolga una funzione pubblica.
artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994
Sono richiamati per sostenere la natura privatizzata dell'ente, ma la Corte afferma che tale natura non impedisce l'applicazione della disciplina sulla riscossione a mezzo ruolo.
Richiamato nel quadro della disciplina della riscossione e del discarico, in collegamento con la riforma del sistema dei ruoli.
È la base normativa della comunicazione di inesigibilità, oggetto delle proroghe richiamate dalla giurisprudenza.
È richiamato come disposizione collegata agli effetti del mancato discarico e al riversamento delle somme.
art. 3, comma 12, d.l. n. 203/2005
È parte delle proroghe specifiche per gli agenti della riscossione pubblici e per il gruppo Equitalia/Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 3, commi 24 e 25, d.l. n. 203/2005
Sono richiamati per distinguere il regime dei vecchi concessionari privati e delle società scorporate da quello degli agenti pubblici della riscossione.
art. 59, comma 4-quater, d.lgs. n. 112/1999
È ritenuto applicabile solo agli ex concessionari privati e alle società private scorporate, non agli agenti pubblici della riscossione.
art. 1, comma 1, d.m. 15 giugno 2015
È richiamato dalla ricorrente ma ritenuto non decisivo ai fini dell'applicazione della disciplina contestata.
artt. 3, 35, comma 1, 36, comma 1, 38, 42, comma 3, 97, comma 2, 117 Cost.
Le censure costituzionali sono ritenute infondate, poiché la disciplina è ragionevole e si inserisce in un percorso di riforma della riscossione non lesivo dell'equilibrio costituzionale invocato.
art. 6 CEDU
La Corte esclude la violazione del principio di parità delle parti e dell'affidamento processuale, ritenendo la norma sopravvenuta coerente con l'evoluzione del sistema di riscossione.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non formula una critica specifica delle ragioni effettive della decisione.
- In tema di riscossione a mezzo ruolo, quando il credito azionato riguarda somme residue o conguagli, chi si afferma creditore deve indicare e provare in modo specifico il titolo delle somme richieste e la loro riconducibilità a quote ancora soggette all'obbligo di riversamento.
- La disciplina sopravvenuta sulla cessazione dell'obbligo del 'non riscosso come riscosso' può operare anche con riferimento ai ruoli affidati prima della riforma, secondo le regole transitorie, facendo venir meno l'obbligo di anticipazione per le somme non ancora scadute e, nei limiti indicati dalla normativa, anche per quelle successive rettifiche.
- La mancata prova, da parte dell'ente creditore, della specifica debenza delle somme residue comporta il difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in via monitoria.
- Per gli agenti della riscossione pubblici e per i rapporti confluiti nel sistema pubblico non opera la soluzione di continuità nelle proroghe dei termini per le comunicazioni di inesigibilità; la disciplina speciale va distinta da quella prevista per i vecchi concessionari privati.
- La normativa che limita o esclude la riscossione mediante ruolo per crediti risalenti non estingue automaticamente il credito sottostante, ma incide sul solo titolo esecutivo e risponde a esigenze di razionalizzazione e di veridicità contabile.
- La natura privatizzata di un ente previdenziale non impedisce al legislatore di disciplinare, anche restrittivamente, le modalità di riscossione dei suoi crediti quando l’ente esercita una funzione pubblica.
- Le questioni di legittimità costituzionale e convenzionale contro la disciplina di annullamento dei ruoli sono infondate quando la misura è ragionevole, non ablativa del credito e inserita in un percorso normativo già avviato di riforma della riscossione.
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