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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25073/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento emessi per IRES e IVA su contributi percepiti negli anni 2009, 2010 e 2011 da una società che svolgeva servizio di trasporto pubblico locale. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione tali somme, ritenendole ricavi e corrispettivi imponibili, sul presupposto che il rapporto con la Provincia Autonoma di Bolzano dovesse essere riqualificato come contratto di servizio e che i contributi fossero connessi al servizio reso. La CTR aveva invece escluso la natura di ricavi ai fini delle imposte dirette e aveva negato l'assoggettamento a IVA, valorizzando la natura pubblicistica concessoria del rapporto e l'assenza di un nesso sinallagmatico. L'Agenzia ricorre per cassazione denunciando violazione di numerose norme civilistiche, tributarie, costituzionali ed eurounitarie, sostenendo in sintesi che i contributi dovevano essere considerati ricavi sia in contabilità sia fiscalmente, e che comunque costituivano corrispettivo di servizi imponibile IVA; la società e la Provincia resistono, eccependo anche tardività e inammissibilità del ricorso, oltre alla correttezza della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte respinge le eccezioni preliminari di tardività, difetto di autosufficienza e inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c.; quindi accoglie il ricorso solo in parte. Viene confermato l'orientamento per cui i contributi pubblici erogati per il trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e non sono imponibili ai fini delle imposte dirette. Invece, con riguardo all'IVA, la sentenza d'appello viene cassata perché la CTR non ha verificato in concreto se i contributi fossero direttamente connessi al prezzo del servizio e se consentissero alla società di praticare tariffe inferiori; occorre dunque un nuovo esame sul nesso tra contributo e corrispettivo. Il giudizio è rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018

    sospesi, per un periodo di nove mesi, i termini di impugnazione

    La sospensione straordinaria dei termini opera ex lege per le liti definibili, anche in assenza di concreta istanza di definizione, e si applica a beneficio di tutte le parti.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il requisito di autosufficienza risulta rispettato quando la ricostruzione dei fatti di causa è sintetica ma comprensibile e consente di individuare le argomentazioni rilevanti.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    L'inammissibilità ricorre solo se esiste una giurisprudenza di legittimità consolidata contraria alla tesi del ricorrente; tale condizione non era presente nella specie.

  • art. 85, comma 1, lett. h), TUIR

    I contributi esaminati non sono stati considerati ricavi dalla CTR; la Cassazione conferma l'esclusione dall'imposizione diretta in base all'orientamento consolidato sui contributi al trasporto pubblico.

  • art. 3, comma 1, n. 3, D.L. n. 833/1986

    I contributi alle imprese di trasporto pubblico sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile e tale regola si applica anche ai contributi provinciali nel caso concreto.

  • art. 13, D.P.R. n. 633/1972

    La base imponibile IVA comprende anche somme versate da terzi se direttamente connesse con il prezzo delle operazioni svolte.

  • art. 73, D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come disposizione interna conforme alla disciplina eurounitaria sulla base imponibile IVA.

  • art. 17, comma 1, L.P. Bolzano n. 16/1985

    Il contributo provinciale è erogato con contenuto ricognitivo e sulla base di costi standard predeterminati; la sua qualificazione giuridica non è decisiva per l'IVA, che dipende dalla funzione economica del contributo.

  • art. 14, L.P. Bolzano n. 16/1985

    Tali contributi devono essere calcolati in modo da assicurare al concessionario, per i viaggiatori trasportati a tariffa preferenziale e speciale, un introito complessivo corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle tariffe ordinarie

    La norma mostra che i contributi possono incidere sul prezzo del servizio e quindi rilevare ai fini IVA se direttamente connessi alla riduzione tariffaria.

  • art. 8, Reg. (CE) n. 1370/2007

    Richiamato dall'Agenzia quale parametro interpretativo, ma la Corte decide la questione facendo leva soprattutto sulla nozione di nesso diretto tra contributo e prezzo.

  • artt. 1322, 1325 e 1362 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto; la Corte afferma che, ai fini IVA, la qualificazione formale del rapporto non è decisiva.

  • art. 3, 4 e 17, D.P.R. n. 633/1972

    Norme invocate per l'assoggettabilità a IVA delle prestazioni di servizi e per la nozione di corrispettivo.

  • art. 2, 24 e 25, Direttiva 2006/112/CE

    Richiamate in chiave eurounitaria per affermare che rileva la connessione diretta tra il pagamento del terzo e il prezzo del servizio.

Massime di principio

  • Ai fini dell'IVA, un contributo erogato da un ente pubblico a favore di un operatore economico è imponibile solo se, in concreto, è direttamente connesso al prezzo di una determinata prestazione o cessione, cioè se consente di praticare al destinatario un prezzo inferiore in misura proporzionale all'importo ricevuto.
  • La qualificazione formale del rapporto tra amministrazione e operatore come concessione, appalto o contratto di servizio non è di per sé निर्णisiva per l'IVA: occorre indagare la funzione economica del contributo e il nesso diretto con il corrispettivo.
  • I contributi pubblici destinati a ripianare disavanzi di esercizio del trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e restano esclusi dall'imposizione diretta in forza della disciplina speciale di settore.
  • La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista per le liti definibili opera automaticamente, anche senza istanza di definizione, e rende tempestivo il ricorso depositato nel periodo di sospensione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. richiede un orientamento di legittimità consolidato realmente contrario alla tesi del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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