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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25069/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento emesso per l’anno 2012 nei confronti di una società esercente trasporto pubblico locale, con recupero a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, dei contributi percepiti dalla Provincia Autonoma di Bolzano per l’attività svolta. La società aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia ritenendo, in sintesi, che i contributi provinciali non fossero imponibili né ai fini reddituali né ai fini IVA, valorizzando la disciplina provinciale, la persistenza del regime concessorio e l’assenza di un vero contratto sinallagmatico di servizio. L’Agenzia ricorre per cassazione con un unico articolato motivo, denunciando violazione di numerose norme costituzionali, civilistiche, tributarie e unionale, sostenendo che i contributi costituiscano ricavi imponibili e, quanto all’IVA, corrispettivi direttamente connessi al prezzo del servizio, indipendentemente dalla qualificazione formale del rapporto. La società resiste e propone ricorso incidentale sulle spese di lite; la Provincia Autonoma resiste a sua volta. La società eccepisce anche l’inammissibilità del ricorso principale, ma la Corte la disattende. La Cassazione accoglie il ricorso principale limitatamente al profilo IVA, cassando sul punto la sentenza impugnata perché la CTR non ha verificato in concreto se il contributo fosse direttamente connesso al prezzo del servizio e se consentisse di praticare tariffe inferiori; rigetta invece la censura relativa all’imposizione diretta, ritenendo i contributi esclusi dal reddito per previsione di legge. Il ricorso incidentale della società viene dichiarato assorbito, così come la doglianza sulla rideterminazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate solo in parte, limitatamente alla questione IVA, e cassa la sentenza della CTR di Bolzano sul punto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, perché accerti in concreto la funzione dei contributi e il loro eventuale nesso diretto con il prezzo del servizio. La censura relativa alle imposte dirette viene invece respinta, poiché i contributi al trasporto pubblico locale restano esclusi dalla base imponibile reddituale per effetto della disciplina speciale richiamata. Il ricorso incidentale della società sulle spese è assorbito, così come la richiesta di applicare la disciplina sanzionatoria più favorevole. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro di legittimità per la dedotta violazione di legge nel ricorso principale e nel ricorso incidentale

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    l’eccezione di inammissibilità è respinta perché non risultava una giurisprudenza di legittimità consolidata contraria alla tesi della ricorrente

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    ritenuto rispettato il requisito di esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni di ricorso

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dal ricorso incidentale per contestare la compensazione delle spese di lite

  • art. 36, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione apparente sulla compensazione delle spese

  • art. 53 Cost.

    richiamato nel motivo principale come parametro costituzionale

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo principale come parametro costituzionale

  • art. 114 Cost.

    richiamato nel motivo principale come parametro costituzionale

  • art. 116 Cost.

    richiamato nel motivo principale come parametro costituzionale

  • art. 117 Cost.

    richiamato nel motivo principale come parametro costituzionale

  • art. 12 preleggi

    richiamato nel motivo principale come criterio ermeneutico

  • art. 14 preleggi

    richiamato nel motivo principale come criterio ermeneutico

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo principale

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo principale

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per contestare la qualificazione del rapporto come contratto di servizio

  • art. 1325 c.c.

    richiamato per contestare la qualificazione del rapporto come contratto di servizio

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l’interpretazione della disciplina e del rapporto

  • art. 8 d.P.R. n. 670 del 1972

    richiamato nel motivo principale

  • art. 73 d.P.R. n. 670 del 1972

    richiamato nel motivo principale

  • art. 3 d.l. n. 833 del 1986, convertito dalla l. n. 18 del 1987

    considerato norma che esclude dall’imposizione diretta i contributi alle imprese di trasporto pubblico; ritenuta applicabile anche ai contributi provinciali

  • art. 14 L.P. Bolzano n. 16 del 1985

    richiamato per la determinazione dei contributi e della loro relazione con le tariffe

  • art. 17 L.P. Bolzano n. 16 del 1985

    richiamato quale base del contributo provinciale

  • art. 5 TUIR

    richiamato nel motivo principale

  • art. 85 TUIR

    richiamato nel motivo principale

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel motivo principale

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel motivo principale

  • art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel motivo principale

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel motivo principale

  • art. 30 d.lgs. n. 163 del 2006

    richiamato nel motivo principale

  • art. 8 Reg. (CE) n. 1370 del 2007

    richiamato nel motivo principale e considerato non decisivo ai fini della qualificazione della fattispecie

  • art. 12 Reg. (CE) n. 1370 del 2007

    richiamato per la decorrenza del regolamento

  • Direttiva 2004/18/CE

    richiamata quale parametro eurounitario

  • art. 3 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel motivo principale

  • art. 4 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel motivo principale

  • art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel motivo principale

  • art. 13 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come norma sulla base imponibile IVA, letta in conformità alla disciplina unionale

  • art. 2 Direttiva 2006/112/CE

    richiamato nel motivo principale

  • art. 24 Direttiva 2006/112/CE

    richiamato nel motivo principale

  • art. 25 Direttiva 2006/112/CE

    richiamato nel motivo principale

  • art. 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), sesta direttiva IVA

    richiamato come antecedente normativo dell’art. 73 della direttiva IVA e parametro per l’inclusione dei contributi nella base imponibile

  • art. 73 Direttiva 2006/112/CE

    interpretato nel senso che la base imponibile comprende anche somme versate da terzi se direttamente connesse col prezzo dell’operazione

  • art. 1, comma 310, l. n. 244 del 2007

    richiamato come norma interpretativa che conferma la perdurante operatività della disciplina escludente dall’imposizione diretta

  • art. 2112 c.c.

    citato solo indirettamente nel richiamo alla disciplina del trasferimento d’azienda, senza rilievo decisivo nella ratio

Massime di principio

  • I contributi pubblici erogati alle imprese di trasporto pubblico locale non vanno automaticamente trattati come corrispettivi imponibili: ai fini IVA occorre verificare in concreto se essi siano direttamente connessi al prezzo della prestazione e se consentano di offrire il servizio a un prezzo inferiore rispetto a quello che sarebbe altrimenti richiesto.
  • La qualificazione formale del rapporto tra amministrazione erogante e impresa beneficiaria non è di per sé decisiva per stabilire l’imponibilità IVA del contributo: ciò che conta è la funzione economica della somma e il suo nesso diretto con il prezzo del servizio reso.
  • Ai fini dell’IVA, anche somme versate da terzi possono entrare nella base imponibile quando siano collegate in modo diretto alla prestazione e incidano proporzionalmente sul prezzo richiesto al destinatario del servizio.
  • Per l’imposizione diretta, i contributi alle imprese di trasporto pubblico restano esclusi dal reddito quando una norma speciale li sottrae espressamente a tassazione, anche se la disciplina del rapporto concessorio o tariffario è stata modificata nel tempo.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale non consolidato in senso contrario, non può dichiararsi inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. solo perché esistono precedenti sfavorevoli alla tesi della parte ricorrente.
  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese richiede una motivazione effettiva e verificabile nei limiti imposti dalla disciplina applicabile; tuttavia, nel caso di accoglimento del ricorso principale sul punto decisivo, le censure sulla regolazione delle spese possono restare assorbite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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