Cassazione Civile, Ordinanza n. 25069/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento emesso per l’anno 2012 nei confronti di una società esercente trasporto pubblico locale, con recupero a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, dei contributi percepiti dalla Provincia Autonoma di Bolzano per l’attività svolta. La società aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia ritenendo, in sintesi, che i contributi provinciali non fossero imponibili né ai fini reddituali né ai fini IVA, valorizzando la disciplina provinciale, la persistenza del regime concessorio e l’assenza di un vero contratto sinallagmatico di servizio. L’Agenzia ricorre per cassazione con un unico articolato motivo, denunciando violazione di numerose norme costituzionali, civilistiche, tributarie e unionale, sostenendo che i contributi costituiscano ricavi imponibili e, quanto all’IVA, corrispettivi direttamente connessi al prezzo del servizio, indipendentemente dalla qualificazione formale del rapporto. La società resiste e propone ricorso incidentale sulle spese di lite; la Provincia Autonoma resiste a sua volta. La società eccepisce anche l’inammissibilità del ricorso principale, ma la Corte la disattende. La Cassazione accoglie il ricorso principale limitatamente al profilo IVA, cassando sul punto la sentenza impugnata perché la CTR non ha verificato in concreto se il contributo fosse direttamente connesso al prezzo del servizio e se consentisse di praticare tariffe inferiori; rigetta invece la censura relativa all’imposizione diretta, ritenendo i contributi esclusi dal reddito per previsione di legge. Il ricorso incidentale della società viene dichiarato assorbito, così come la doglianza sulla rideterminazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate solo in parte, limitatamente alla questione IVA, e cassa la sentenza della CTR di Bolzano sul punto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, perché accerti in concreto la funzione dei contributi e il loro eventuale nesso diretto con il prezzo del servizio. La censura relativa alle imposte dirette viene invece respinta, poiché i contributi al trasporto pubblico locale restano esclusi dalla base imponibile reddituale per effetto della disciplina speciale richiamata. Il ricorso incidentale della società sulle spese è assorbito, così come la richiesta di applicare la disciplina sanzionatoria più favorevole. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro di legittimità per la dedotta violazione di legge nel ricorso principale e nel ricorso incidentale
l’eccezione di inammissibilità è respinta perché non risultava una giurisprudenza di legittimità consolidata contraria alla tesi della ricorrente
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
ritenuto rispettato il requisito di esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni di ricorso
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorso incidentale per contestare la compensazione delle spese di lite
art. 36, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione apparente sulla compensazione delle spese
art. 53 Cost.
richiamato nel motivo principale come parametro costituzionale
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo principale come parametro costituzionale
art. 114 Cost.
richiamato nel motivo principale come parametro costituzionale
art. 116 Cost.
richiamato nel motivo principale come parametro costituzionale
art. 117 Cost.
richiamato nel motivo principale come parametro costituzionale
art. 12 preleggi
richiamato nel motivo principale come criterio ermeneutico
art. 14 preleggi
richiamato nel motivo principale come criterio ermeneutico
richiamato nel motivo principale
richiamato nel motivo principale
richiamato per contestare la qualificazione del rapporto come contratto di servizio
richiamato per contestare la qualificazione del rapporto come contratto di servizio
richiamato per l’interpretazione della disciplina e del rapporto
richiamato nel motivo principale
art. 73 d.P.R. n. 670 del 1972
richiamato nel motivo principale
art. 3 d.l. n. 833 del 1986, convertito dalla l. n. 18 del 1987
considerato norma che esclude dall’imposizione diretta i contributi alle imprese di trasporto pubblico; ritenuta applicabile anche ai contributi provinciali
art. 14 L.P. Bolzano n. 16 del 1985
richiamato per la determinazione dei contributi e della loro relazione con le tariffe
art. 17 L.P. Bolzano n. 16 del 1985
richiamato quale base del contributo provinciale
richiamato nel motivo principale
richiamato nel motivo principale
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo principale
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo principale
art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo principale
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo principale
art. 30 d.lgs. n. 163 del 2006
richiamato nel motivo principale
art. 8 Reg. (CE) n. 1370 del 2007
richiamato nel motivo principale e considerato non decisivo ai fini della qualificazione della fattispecie
art. 12 Reg. (CE) n. 1370 del 2007
richiamato per la decorrenza del regolamento
Direttiva 2004/18/CE
richiamata quale parametro eurounitario
richiamato nel motivo principale
richiamato nel motivo principale
art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo principale
art. 13 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma sulla base imponibile IVA, letta in conformità alla disciplina unionale
art. 2 Direttiva 2006/112/CE
richiamato nel motivo principale
art. 24 Direttiva 2006/112/CE
richiamato nel motivo principale
art. 25 Direttiva 2006/112/CE
richiamato nel motivo principale
art. 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), sesta direttiva IVA
richiamato come antecedente normativo dell’art. 73 della direttiva IVA e parametro per l’inclusione dei contributi nella base imponibile
art. 73 Direttiva 2006/112/CE
interpretato nel senso che la base imponibile comprende anche somme versate da terzi se direttamente connesse col prezzo dell’operazione
art. 1, comma 310, l. n. 244 del 2007
richiamato come norma interpretativa che conferma la perdurante operatività della disciplina escludente dall’imposizione diretta
citato solo indirettamente nel richiamo alla disciplina del trasferimento d’azienda, senza rilievo decisivo nella ratio
Massime di principio
- I contributi pubblici erogati alle imprese di trasporto pubblico locale non vanno automaticamente trattati come corrispettivi imponibili: ai fini IVA occorre verificare in concreto se essi siano direttamente connessi al prezzo della prestazione e se consentano di offrire il servizio a un prezzo inferiore rispetto a quello che sarebbe altrimenti richiesto.
- La qualificazione formale del rapporto tra amministrazione erogante e impresa beneficiaria non è di per sé decisiva per stabilire l’imponibilità IVA del contributo: ciò che conta è la funzione economica della somma e il suo nesso diretto con il prezzo del servizio reso.
- Ai fini dell’IVA, anche somme versate da terzi possono entrare nella base imponibile quando siano collegate in modo diretto alla prestazione e incidano proporzionalmente sul prezzo richiesto al destinatario del servizio.
- Per l’imposizione diretta, i contributi alle imprese di trasporto pubblico restano esclusi dal reddito quando una norma speciale li sottrae espressamente a tassazione, anche se la disciplina del rapporto concessorio o tariffario è stata modificata nel tempo.
- In presenza di un orientamento giurisprudenziale non consolidato in senso contrario, non può dichiararsi inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. solo perché esistono precedenti sfavorevoli alla tesi della parte ricorrente.
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese richiede una motivazione effettiva e verificabile nei limiti imposti dalla disciplina applicabile; tuttavia, nel caso di accoglimento del ricorso principale sul punto decisivo, le censure sulla regolazione delle spese possono restare assorbite.
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