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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25074/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita di un fondo, nel quale i promittenti venditori avevano dichiarato l'esistenza di un accesso al bene tramite una carrareccia posta a fianco della ferrovia Ostiglia e immettente su via Carbonare. Il promissario acquirente ha agito sostenendo che tale accesso non esistesse in fatto e in diritto, chiedendo la risoluzione del preliminare per inadempimento dei venditori e la restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata. I venditori hanno resistito affermando invece che l'accesso esisteva anche tramite la vecchia sede ferroviaria, trasformata in strada, e hanno proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'inadempimento dell'acquirente e per trattenere la caparra, o in subordine per la risoluzione del contratto con risarcimento del danno. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno ritenuto legittimo il recesso dell'acquirente e l'inadempimento dei venditori. In cassazione i venditori hanno dedotto: omesso esame di fatti decisivi relativi all'atto notarile, alla CTU e allo stato dei luoghi; falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per errato riparto dell'onere della prova sulla servitù di passaggio e sull'usucapione; nullità della sentenza d'appello per motivazione meramente per relationem; violazione dell'art. 1478 c.c.; omessa pronuncia sulla tesi dell'obbligo di garanzia assunto dai venditori circa l'effettiva esistenza del passaggio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e non a denunciare un vero omesso esame di fatto decisivo; infondato il secondo perché non vi è stata inversione dell'onere della prova, essendo stato correttamente posto a carico dei promittenti venditori dimostrare la sussistenza del diritto di passaggio o dei presupposti dell'usucapione; infondato il terzo perché la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado era accompagnata da una effettiva adesione ragionata e da risposta alle censure di appello; non dirimente il quarto perché il richiamo all'art. 1478 c.c. era usato solo come argomento a sostegno di un'altra ratio decidendi; inammissibile il quinto perché la doglianza di omessa pronuncia non era correttamente veicolata e, comunque, il contratto non conteneva un vero obbligo di garanzia nei termini prospettati. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1385 c.c.

    caparra confirmatoria e recesso per inadempimento

    richiamato come base della domanda dell'acquirente per ottenere la risoluzione del preliminare e il doppio della caparra a seguito dell'inadempimento dei promittenti venditori

  • art. 1453 c.c.

    domanda subordinata riconvenzionale di risoluzione per inadempimento

    invocato dai venditori in via subordinata per chiedere la risoluzione del preliminare per inadempimento dell'acquirente

  • art. 1478 c.c.

    il suo richiamo da parte del giudice di merito è considerato non decisivo; la norma è stata evocata per analogia al preliminare, ma il relativo passaggio motivazionale non era dirimente

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che la violazione della norma è configurabile solo se l'onere probatorio viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove

  • art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per i motivi di falsa applicazione di legge, ma la Corte distingue la violazione di legge dalla mera censura sulla valutazione del materiale istruttorio

  • art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza e per l'asserita omessa pronuncia; la Corte precisa che l'omessa pronuncia va dedotta come violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.

    la censura per omesso esame è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una rivalutazione delle prove e non denuncia un fatto storico decisivo non esaminato

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia ricorre solo in caso di totale carenza di decisione sulla domanda o eccezione ritualmente proposta

  • art. 348 ter comma 5 c.p.c.

    la Corte osserva che il divieto di dedurre il vizio di cui all'art. 360, n. 5, per doppia conforme non era applicabile ratione temporis nel caso concreto

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1 comma 17 l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove, perché in cassazione è censurabile solo la mancata considerazione di un fatto storico decisivo e non l'apprezzamento del materiale istruttorio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste soltanto se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre invece quando la censura investe la valutazione, in sé, della sufficienza o attendibilità delle prove acquisite.
  • In materia di responsabilità contrattuale, chi deduce di non essere inadempiente deve provare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa avversaria, mentre resta a carico della parte che ha assunto un'obbligazione contrattuale la dimostrazione della sua corretta esecuzione o dei presupposti che escludono l'inadempimento.
  • La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è legittima quando il giudice d'appello mostri di aver riesaminato le censure e di aderire in modo consapevole e non meramente acritico alle argomentazioni del primo giudice.
  • La deduzione di omessa pronuncia richiede la totale mancanza di decisione sulla domanda o sull'eccezione ritualmente proposta; non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia accolto o sviluppato una specifica tesi difensiva se la decisione contiene un apprezzamento, anche implicito, sul punto.
  • Il richiamo a una norma di diritto sostanziale può assumere mera funzione argomentativa e non essere decisivo quando la ratio decidendi della sentenza poggia su autonome valutazioni di fatto e di diritto.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareInadempimentoImpugnazioniProveCompravendita immobiliare
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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