Cassazione Civile, Ordinanza n. 35446/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale per gli anni d’imposta dal 2005 al 2011, l’Ufficio emetteva avvisi di accertamento contestando al contribuente l’omessa dichiarazione di ricavi da provvigioni maturate nei confronti di una società con sede dichiarata nella Repubblica di San Marino e l’omessa fatturazione di operazioni imponibili ai fini IVA, IRAP e IRPEF. Secondo l’Amministrazione, la società estera operava in Italia attraverso società schermo e una struttura organizzativa radicata sul territorio nazionale, con conseguente imponibilità delle operazioni e tassazione delle provvigioni. La CTR confermava gli avvisi, ritenendo legittimi gli accertamenti anche alla luce di una sentenza penale che aveva confermato il meccanismo frodatorio. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e dell’art. 7 della l. n. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse deciso su un presupposto nuovo, ossia l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia della società estera, introdotto solo successivamente dall’Ufficio; 2) violazione delle norme su presunzioni e determinazione del reddito, censurando l’estensione ad altre annualità della percentuale di provvigione quantificata per il 2008 e lamentando altresì l’illegittimità del criterio usato per quel calcolo; 3) violazione delle norme IVA sulla non imponibilità, sostenendo che la presenza della merce in Italia fosse compatibile con un’ipotesi di importazione da Paesi extra UE e non escludesse il regime invocato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, osservando che la qualificazione della società estera come stabile organizzazione in Italia non introduceva un thema decidendum nuovo, ma costituiva soltanto una diversa qualificazione di elementi di fatto già contenuti negli avvisi; ha inoltre ribadito che, quando il contribuente invoca una deroga al regime ordinario di territorialità dell’imposta, l’onere di provare i relativi presupposti grava su di lui. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, nella parte in cui mirava a contestare la quantificazione della provvigione per il 2008 e a sollecitare una rivalutazione del merito, e in parte infondato, perché il divieto di doppia presunzione non è configurabile nel sistema e, nel caso concreto, la CTR aveva fondato il ragionamento presuntivo su fatti noti logicamente collegati, mentre il contribuente non aveva offerto prova contraria. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la presenza della merce nel magazzino italiano e il ruolo della società logistica. Il ricorso è stato quindi rigettato e il contribuente condannato alle spese processuali, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato quale parametro del primo motivo di ricorso per denunciare nullità della sentenza; la Corte esamina la censura e la respinge perché non vi era mutatio libelli ma solo diversa qualificazione dei fatti.
È richiamato quale parametro dei motivi di violazione di legge; la Corte distingue tra censure di diritto e doglianze che in realtà mirano a rivalutare il merito, dichiarando inammissibili queste ultime.
Invocato dal ricorrente in relazione al principio del contraddittorio; la Corte esclude la violazione perché la questione della stabile organizzazione non introduceva un fatto nuovo rispetto agli avvisi di accertamento.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro del contraddittorio e del giusto processo; la Corte non ravvisa alcuna lesione.
Richiamato con riferimento alle presunzioni; la Corte afferma che il divieto di doppia presunzione non esiste come regola generale nel sistema.
art. 39, primo comma, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente in tema di accertamento presuntivo del reddito; la Corte non accoglie la censura.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla territorialità e alla tassazione dei redditi; la Corte non accoglie la censura.
art. 54, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente in tema di accertamento IVA e utilizzazione di presunzioni; la Corte non ritiene fondata la doglianza.
La Corte lo assume come norma che disciplina la territorialità delle prestazioni: se l’Ufficio contesta la non imponibilità, spetta al contribuente provare i presupposti della deroga al regime ordinario.
art. 7, ultimo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente in materia di non imponibilità IVA; la Corte rileva che la CTR ha escluso l’operatività della deroga sulla base dei fatti accertati in merito alla gestione italiana della merce.
art. 9, primo comma, punto 7, d.P.R. n. 633 del 1972
Invocato dal ricorrente per sostenere la non imponibilità delle operazioni; la Corte non accoglie la censura, ritenendola diretta a rimettere in discussione accertamenti di fatto.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Non vi è mutatio libelli quando il giudice o l’Ufficio valorizzano una diversa qualificazione giuridica di fatti già indicati nell’originario avviso o atto impositivo; la nullità sussiste solo se viene introdotto un fatto costitutivo nuovo e diverso.
- Quando il contribuente invoca una deroga al regime ordinario di imposizione o territorialità, l’onere di dimostrarne i presupposti grava su di lui; l’Ufficio può limitarsi a contestare la non imponibilità e a fornire elementi di riscontro.
- Il preteso divieto di doppia presunzione non costituisce un principio generale del sistema: un fatto noto accertato anche presuntivamente può essere la premessa di ulteriori presunzioni, purché ciascun passaggio inferenziale sia logicamente e adeguatamente fondato.
- Le censure di cassazione non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito, specialmente quando investono l’apprezzamento di fatti, documenti o attendibilità della ricostruzione operata dal giudice di merito.
- In materia IVA, la presenza di merce, la gestione del magazzino e il ruolo delle strutture operative sul territorio possono essere elementi decisivi per escludere la riconducibilità dell’operazione a un’ipotesi di importazione o di non imponibilità, se il giudice di merito li accerta in fatto.
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