Cassazione Civile, Ordinanza n. 35349/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia di formazione specialistica dei medici, chiedendo in via principale la corresponsione di una adeguata remunerazione per gli anni di frequenza delle scuole di specializzazione, oltre interessi e maggior danno, nonché il riconoscimento del titolo e del punteggio spettante; in via alternativa avevano domandato il risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive e, solo subordinatamente, un equo indennizzo per arricchimento senza causa. Il Tribunale aveva rigettato la domanda nei confronti della Presidenza del Consiglio per prescrizione decennale, ritenendo decorso il termine dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 L. n. 370/1999, e aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di alcuni ministeri. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile. Nel ricorso per cassazione i medici deducevano, con il primo motivo, violazione di norme interne, eurounitarie e convenzionali, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere dal 1999 ma solo da quando si fossero chiariti, nella giurisprudenza interna, i profili incerti relativi a giurisdizione, azione esperibile, prescrizione e legittimazione passiva; chiedevano inoltre, se del caso, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Con il secondo motivo censuravano la statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza di appello ex art. 348-ter c.p.c., assumendo che le amministrazioni appellate non si fossero costituite e che, dunque, non potessero essere condannate alle spese, oltre a lamentare ultrapetizione e contrasto tra motivazione e dispositivo. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché contrario a una giurisprudenza di legittimità già consolidata: il diritto al risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive sulla specializzazione medica si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999; la successiva legge del 2011 non è retroattiva; le incertezze invocate su giurisdizione, azione e legittimazione passiva non incidono sulla decorrenza della prescrizione e non giustificano il rinvio pregiudiziale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'ordinanza d'appello era stata corretta dalla Corte territoriale con eliminazione della condanna alle spese nei confronti delle amministrazioni contumaci. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato e non conforme al diritto vivente il motivo sulla decorrenza della prescrizione del credito risarcitorio da mancata attuazione delle direttive comunitarie in tema di formazione medica specialistica, confermando che il termine decennale decorre dal 27 ottobre 1999. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non ravvisando alcuna incertezza interpretativa. Il secondo motivo, relativo alla condanna alle spese nel giudizio di appello, è stato dichiarato inammissibile perché il provvedimento impugnato era stato già corretto dalla Corte di merito mediante eliminazione della statuizione sulle spese. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione era già risolta in modo conforme dalla giurisprudenza consolidata.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
richiamato per l'ordinanza di inammissibilità dell'appello e per la successiva impugnazione della statuizione sulle spese.
art. 111, comma 7, Cost.
l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. è ricorribile per cassazione solo per vizi propri di violazione della legge processuale, compatibili con la struttura del giudizio.
la statuizione sulle spese dell'ordinanza può essere rimessa in discussione solo se l'impugnazione dell'ordinanza è accolta o se specificamente investa tale statuizione.
non sono stati ravvisati i presupposti per la condanna dei ricorrenti per პასუხისმგabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 10 Cost.
richiamato dai ricorrenti a fondamento della censura relativa al mancato recepimento delle direttive.
art. 19, comma 1, seconda parte, Trattato sull'Unione Europea
richiamato dai ricorrenti nel quadro delle norme eurounitarie dedotte.
art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'asserita necessità di un rimedio effettivo.
richiamati dai ricorrenti in tema di prescrizione; la Corte ha confermato che la prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999.
richiamato dai ricorrenti per domandare maggior danno e interessi.
art. 4 della L. n. 260 del 1958
richiamato per affermare che l'erronea evocazione di un organo statuale diverso non impedisce la sanatoria della costituzione del rapporto processuale.
art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370
considerato come dies a quo della prescrizione decennale del diritto al risarcimento da mancata attuazione delle direttive comunitarie.
art. 4, comma 43, L. 12 novembre 2011, n. 183
ritenuto non applicabile retroattivamente ai rapporti già esauriti prima del 10 gennaio 2012.
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina della formazione specialistica medica.
art. 11 Cost.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa necessità di conformità al diritto dell'Unione.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardivo o omesso recepimento delle direttive sulla formazione specialistica dei medici si prescrive in dieci anni e, per le fattispecie anteriori, il termine decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 L. n. 370/1999.
- La successiva disposizione dell'art. 4, comma 43, L. n. 183/2011 non opera retroattivamente sui rapporti già maturati, ma solo per i fatti successivi alla sua entrata in vigore.
- Le incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell'azione e individuazione del legittimato passivo non impediscono la decorrenza della prescrizione, poiché il danneggiato poteva comunque interrompere l'inerzia anche con atti stragiudiziali.
- La questione della giurisdizione non incide sulla possibilità di far valere il diritto e, in caso di errore, l'ordinamento offre il rimedio del regolamento di giurisdizione.
- L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. è impugnabile in cassazione solo per vizi propri processuali; la censura sulle spese è ammissibile solo se specificamente attinente a tale statuizione e se permane un concreto interesse a impugnarla.
- Se il provvedimento impugnato viene corretto in punto spese con eliminazione della condanna, il ricorso che censura quella statuizione diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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