Cassazione Civile, Ordinanza n. 35348/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di trasporti per il pagamento del corrispettivo di un trasporto di merce eseguito su incarico di terzi e con destinazione alla società resistente. Quest'ultima ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo e il Giudice di pace ha accolto l'opposizione solo parzialmente, revocando il decreto e condannando l'opponente al pagamento di una somma minore, oltre interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, art. 5, con compensazione integrale delle spese. La società ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva d'ufficio che la sentenza del Giudice di pace, pubblicata nel 2020, era impugnabile con appello e non con ricorso per cassazione. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, per effetto del regime processuale applicabile alle sentenze del Giudice di pace pubblicate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza impugnata fosse appellabile e non direttamente ricorribile per cassazione. Di conseguenza ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la procedura camerale non partecipata e per la comunicazione della proposta del relatore
d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 1 e 27, comma 1
le sentenze del Giudice di pace pubblicate dopo l'entrata in vigore del decreto restano soggette al nuovo regime di impugnazione, quindi all'appello
nel testo applicabile ratione temporis, escludeva il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace in esame, imponendo l'appello
individua il giudice competente per l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace
menzionato come base per gli interessi riconosciuti sulla somma dovuta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Le sentenze del Giudice di pace pubblicate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 sono, in linea generale, soggette ad appello e non a ricorso diretto per cassazione, anche quando la causa sia stata iniziata prima.
- Se la sentenza del Giudice di pace è stata emessa dopo il 2 marzo 2006, la via dell'impugnazione ordinaria è l'appello; il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto del mezzo di impugnazione.
- L'eventuale decisione secondo equità non incide sul tipo di impugnazione quando la sentenza del Giudice di pace è stata pubblicata dopo la data di entrata in vigore del nuovo regime, ma solo sui motivi deducibili.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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