Cassazione Civile, Ordinanza n. 35350/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 36059/2021, sostituendo, a p. 13 e nel dispositivo, le parole "in favore dei controricorrenti" con "in favore dello Stato", lasciando fermo il resto del provvedimento. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese di questo procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte ammessa al patrocinio)
La controversia
Le parti ricorrenti hanno proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di controparte e aveva condannato i ricorrenti di allora alla rifusione delle spese. Le odierne ricorrenti hanno dedotto di essere state ammesse al patrocinio a spese dello Stato e hanno chiesto di correggere sia la motivazione sia il dispositivo della precedente ordinanza, nella parte in cui la condanna alle spese era stata disposta in favore dei controricorrenti, anziché in favore dello Stato come imposto dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato. La doglianza verteva quindi sulla mancata conformazione del provvedimento al disposto dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di statuizione consequenziale obbligatoria.
Norme richiamate
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
«Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»
Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese non può essere pronunciata in suo favore, ma deve essere disposta a favore dello Stato; si tratta di effetto legale vincolato, senza margini di discrezionalità per il giudice.
È il rimedio processuale utilizzabile per la correzione degli errori materiali anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
È la norma richiamata per il procedimento camerale non partecipato relativo alla correzione dell'errore materiale.
art. 115 del 2002
La sentenza richiama il patrocinio a spese dello Stato disciplinato dal d.P.R. n. 115 del 2002, rilevante ai fini della statuizione sulle spese.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione di errore materiale è emendabile anche l'omessa o erronea introduzione nel provvedimento di una statuizione obbligatoria consequenziale, quando il contenuto della statuizione sia predeterminato dalla legge.
- Se la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese del soccombente deve essere formulata in favore dello Stato e non della parte ammessa.
- La correzione dell'errore materiale è esperibile anche contro le ordinanze della Corte di cassazione mediante il rito previsto dall'art. 391-bis c.p.c., in funzione di tutela della ragionevole durata del processo.
- Quando il rimedio di correzione riguarda un mero errore materiale su una statuizione accessoria vincolata, la Corte può provvedere senza regolazione delle spese del procedimento di correzione.
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