Cassazione Civile, Ordinanza n. 35345/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un istituto ecclesiastico aveva convenuto davanti alla Sezione Specializzata Agraria un soggetto indicato come figlio ed erede del precedente conduttore di un fondo agricolo di proprietà dell'ente. L'attore chiedeva, in via principale, il rilascio dei fondi per risoluzione di un contratto di affitto agrario, deducendo il mancato pagamento di diverse annualità di canone e l'infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione davanti all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; in via subordinata chiedeva il rilascio dei fondi come detenuti sine titulo e, in ogni caso, il pagamento dei canoni arretrati. Il convenuto si costituiva proponendo domanda riconvenzionale di usucapione. Il Tribunale, però, dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale ordinario. Contro tale ordinanza l'istituto proponeva regolamento di competenza, deducendo che la controversia rientrava nella competenza funzionale inderogabile della Sezione Specializzata Agraria, perché la domanda principale presupponeva l'accertamento di un rapporto agrario e il giudice specializzato è competente anche quando occorra qualificare il rapporto, persino se la lite possa poi risolversi nella negazione della natura agraria o nell'accertamento di una detenzione sine titulo. La Corte ha anche verificato la tempestività del ricorso, ritenendo rispettato il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha cassato l'ordinanza del Tribunale che aveva declinato la competenza e ha dichiarato la competenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Lamezia Terme, davanti alla quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge. Le spese del procedimento sono state rimesse al giudice dichiarato competente. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, per effetto dell'accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
È il parametro dedotto per denunciare la violazione delle norme sulla competenza.
Il termine per proporre il regolamento di competenza decorre dalla comunicazione del provvedimento impugnato; nel caso concreto è stato ritenuto rispettato.
In caso di declaratoria di incompetenza, la causa va riassunta davanti al giudice dichiarato competente nel termine perentorio fissato dal giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il ricorso è accolto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Costituisce il parametro di riferimento per la misura del contributo unificato richiamato nel comma 1-quater.
Massime di principio
- La competenza delle sezioni specializzate agrarie è funzionale e inderogabile, sia per materia sia per territorio, quando la controversia richieda l'accertamento, positivo o negativo, di un rapporto soggetto alla disciplina dei contratti agrari.
- Per radicare la competenza agraria non è necessario che l'attore qualifichi in modo analitico il rapporto dedotto: è sufficiente che la domanda implichi, anche solo in via preliminare, la verifica della natura agraria del rapporto controverso.
- La sezione specializzata agraria resta competente anche se, all'esito del giudizio, il rapporto venga qualificato come non agrario o si accerti una detenzione sine titulo, senza che ciò faccia venir meno retroattivamente la competenza originaria.
- In tema di regolamento di competenza, il rispetto del termine per impugnare va verificato dalla data di comunicazione del provvedimento alle parti.
- Quando il ricorso per regolamento di competenza è accolto, la causa prosegue davanti al giudice dichiarato competente e non è dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto per l'inammissibilità o il rigetto.
Come è indicizzato
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