Cassazione Civile, Ordinanza n. 35352/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'accertamento, confermato in appello, dell'obbligo per un avvocato di iscriversi alla Gestione Separata INPS e di versare i contributi sui redditi professionali conseguiti nell'anno 2009. La Corte territoriale ha ritenuto non prescritta la pretesa contributiva, considerando il termine quinquennale di prescrizione e il differimento del termine di versamento disposto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contributi relativi al 2009. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2, commi 25 e 26, L. 335/1995 e art. 18 L. 111/2011, sostenendo l'inesistenza dei presupposti per l'iscrizione obbligatoria o d'ufficio alla Gestione Separata; 2) violazione dell'art. 2935 c.c., deducendo la prescrizione del credito perché un D.P.C.M., quale fonte secondaria, non potrebbe incidere sul dies a quo della prescrizione; 3) ancora violazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il differimento del termine previsto dal D.P.C.M. non fosse applicabile ai professionisti non assoggettati agli studi di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Sul primo ha ribadito l'orientamento secondo cui gli avvocati che svolgono attività libero-professionale priva di abitualità, pur essendo iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e tenuti solo al contributo integrativo alla Cassa forense, devono iscriversi alla Gestione Separata INPS quando non maturino una posizione previdenziale a loro beneficio nel sistema categoriale. Ha richiamato anche la sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2022, valorizzando la funzione di chiusura del sistema e il principio di universalizzazione della copertura previdenziale. Sui motivi relativi alla prescrizione, la Corte ha affermato che per i contributi dovuti alla Gestione Separata la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che, quindi, rileva anche il differimento introdotto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contributi 2009. Ha inoltre escluso che fosse necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite e ha precisato che il differimento si applica a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dal regime fiscale concretamente adottato. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese nei confronti delle parti intimate e, in applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 25 e 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per i soggetti che esercitano abitualmente, ancorché non esclusivamente, attività di lavoro autonomo; opera come norma di chiusura del sistema previdenziale e rende dovuta l'iscrizione quando non vi sia una copertura pensionistica categoriale effettiva.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011
è richiamato come norma di interpretazione/attuazione dell'art. 2, comma 26, L. 335/1995, nel senso dell'estensione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; in materia previdenziale, ciò coincide con la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, comprensivo dell'eventuale differimento stabilito dal D.P.C.M.
art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010
con riferimento ai redditi del 2009, ha previsto il differimento del versamento dei contributi
il differimento del termine di versamento incide sul dies a quo della prescrizione dei contributi dovuti per l'anno 2009 e si applica a tutti i contribuenti indicati dalla norma.
art. 38, comma 2, Cost.
è evocato come parametro del principio di universalità delle tutele assicurative obbligatorie.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 112 c.p.c.
invocato dal ricorrente, ma ritenuto non fondato nel quadro della disciplina applicabile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, commi 96 ss., L. n. 244 del 2007
richiamato solo per escludere che il diverso regime fiscale incidesse sull'applicazione del differimento del termine di pagamento.
Massime di principio
- Gli avvocati iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, che svolgano attività libero-professionale abituale e non beneficino di una copertura pensionistica categoriale effettiva per quella attività, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata INPS, poiché il sistema della Gestione separata ha funzione integrativa e di chiusura del sistema previdenziale.
- Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione Separata, il termine decorre dalla scadenza del termine di pagamento; se un provvedimento generale differisce il termine di versamento, tale differimento sposta anche il dies a quo della prescrizione.
- Il differimento del termine di pagamento previsto per determinati contribuenti opera in base al tenore oggettivo della disposizione e non solo per chi abbia concretamente applicato un certo regime fiscale, quando la norma faccia riferimento alla categoria dei soggetti che esercitano le attività indicate.
- Non è necessario rimettere alle Sezioni Unite una questione già risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, specie se la successiva pronuncia della Corte costituzionale ne abbia confermato la tenuta sistematica.
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