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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35351/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa dell'INPS di ottenere l'iscrizione alla Gestione separata e il versamento dei contributi da parte di un avvocato iscritto all'albo forense ma non alla cassa professionale di categoria, per l'attività svolta negli anni 2009 e 2010. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo contributivo ritenendo decisivo che i redditi percepiti in quegli anni fossero inferiori a 5.000 euro e quindi indice di attività non abituale. Con un unico motivo di ricorso l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sulla Gestione separata, sostenendo che per i professionisti iscritti ad albo l'obbligo sorge in relazione all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione, mentre la soglia dei 5.000 euro riguarda soltanto il lavoro autonomo occasionale; pertanto, una volta pacifico lo svolgimento della professione forense e in assenza di una corretta verifica dell'abitualità, la domanda dell'Istituto avrebbe dovuto essere accolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza d'appello e rinviando la causa alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il giudice di merito ha errato nel considerare la soglia reddituale di 5.000 euro come elemento automaticamente decisivo per escludere l'obbligo di iscrizione, senza prima accertare se l'attività professionale fosse svolta con caratteri di abitualità o di occasionalità alla luce di tutti gli indici rilevanti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata dei professionisti iscritti ad albo, il criterio decisivo è l'abitualità dell'esercizio della professione, anche se non esclusiva, quando l'attività non sia già assoggettata a contribuzione presso una cassa di categoria.
  • La soglia di reddito annuo inferiore o superiore a 5.000 euro non costituisce, di per sé, parametro risolutivo per escludere o affermare l'obbligo contributivo: essa rileva, eventualmente, solo nell'ipotesi di lavoro autonomo occasionale.
  • L'accertamento dell'abitualità o occasionalità dell'attività professionale deve essere compiuto sulla base di un complesso di indici, tra i quali possono rilevare iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione materiale dell'attività e livello dei redditi, senza che uno solo di essi assuma valore automaticamente decisivo.
  • È censurabile la decisione di merito che trasformi un indice probatorio in una presunzione assoluta, omettendo la verifica complessiva del concreto modo di svolgimento dell'attività professionale.

Come è indicizzato

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