Cassazione Civile, Ordinanza n. 23096/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia origina da una iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione su immobili del contribuente, in relazione a debiti tributari derivanti da avvisi di accertamento per le annualità 2005, 2006 e 2007, riferiti a omessa emissione di fatture da parte di una società di cui il contribuente era legale rappresentante. Dopo la notifica delle cartelle di pagamento, il contribuente impugnava l'iscrizione ipotecaria dinanzi al giudice tributario. La C.T.P. e poi la C.T.R. respingevano il ricorso e l'appello. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi: 1) violazione dell'art. 77 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che le cartelle relative al 2006 e 2007 sarebbero state annullate in altro giudizio e che comunque il debito 2005 era di importo troppo esiguo per giustificare l'ipoteca; 2) violazione degli artt. 7 e 17 L. n. 212/2000 e art. 3 L. n. 241/1990, deducendo difetto di motivazione del preavviso/comunicazione di iscrizione ipotecaria e mancata allegazione della nota di iscrizione; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non avere la C.T.R. esaminato la questione della mancanza dei presupposti per una misura cautelare ex art. 22 d.lgs. n. 472/1997. In via preliminare veniva anche chiesta la cessazione della materia del contendere per effetto di definizioni agevolate, richiesta respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non accoglibile la richiesta di cessazione della materia del contendere, osservando che la definizione agevolata intervenuta non incide sulla legittimità delle misure cautelari già iscritte e, comunque, non travolge il presente giudizio. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché generico e non autosufficiente: il ricorrente non aveva chiarito se e quando le sentenze invocate fossero passate in giudicato, né aveva dimostrato che l'eccezione fosse stata ritualmente sollevata nei gradi di merito; inoltre, se davvero la censura riguardava un giudicato formatosi in pendenza del giudizio, lo strumento corretto sarebbe stato la revocazione e non il ricorso per cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: per il preavviso di iscrizione ipotecaria non è richiesto un particolare onere motivazionale ulteriore rispetto alla pretesa tributaria, ed è sufficiente l'indicazione del credito; inoltre non esiste un obbligo di allegare la nota di iscrizione ipotecaria o la comunicazione di avvenuta iscrizione, poiché tale nota non costituisce il fondamento del provvedimento. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché l'omessa espressa statuizione integra omessa pronuncia solo se manca del tutto una decisione indispensabile, mentre nel caso di specie la conferma della legittimità dell'iscrizione ipotecaria implicava il rigetto della censura sui presupposti cautelari. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese in favore dell'agente della riscossione e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Per procedere all'iscrizione ipotecaria è sufficiente il decorso infruttuoso del termine previsto dalla legge; non è richiesto un ulteriore obbligo di motivazione o di allegazione della nota di iscrizione.
art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato insieme all'art. 77 per delimitare la disciplina del preavviso e dell'iscrizione ipotecaria; non impone un particolare contenuto motivazionale del preavviso oltre l'indicazione della pretesa tributaria.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte esclude che da tale norma derivi, per gli atti dell'agente della riscossione relativi al preavviso di ipoteca, un obbligo di motivazione diverso e più intenso rispetto a quello connesso alla pretesa tributaria sottostante.
art. 17 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ravvisa una violazione utile a invalidare l'atto impugnato.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ritiene comunque sufficiente la motivazione riferita alla pretesa fiscale presupposta.
Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata comporti un rigetto implicito della domanda o censura non espressamente esaminata.
art. 360, primo comma, num. 3), c.p.c.
Norma processuale invocata per i primi due motivi di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 360, primo comma, num. 4), c.p.c.
Norma processuale invocata per censurare la sentenza per nullità da omessa pronuncia.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 22 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza dei presupposti di una misura cautelare; la Corte ritiene la censura assorbita dal riconoscimento della legittimità dell'iscrizione ipotecaria.
art. 1, commi 186 ss., L. 29 dicembre 2022, n. 197
La definizione agevolata non determina, nel caso concreto, la cessazione della materia del contendere rispetto alla misura cautelare impugnata.
art. 1, comma 240, lett. c), L. 29 dicembre 2022, n. 197
Per i carichi definibili non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche, ma restano salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; pertanto la sopravvenuta definizione non incide sulla legittimità dell'ipoteca già iscritta.
art. 50, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato come termine il cui inutile decorso legittima il procedere all'iscrizione ipotecaria.
Se il giudicato esterno si è formato nel corso del giudizio di secondo grado o prima e non è stato dedotto, il rimedio è la revocazione straordinaria, non il ricorso per cassazione.
Richiamato indirettamente nel principio di autosufficienza e di allegazione del ricorrente, quanto all'onere di indicare e dimostrare il giudicato invocato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel preavviso di iscrizione ipotecaria ex d.P.R. n. 602/1973 non è richiesto un onere motivazionale autonomo e rafforzato: è sufficiente la riferibilità della comunicazione alla pretesa tributaria sottostante e l'indicazione del credito per cui si procede.
- Non esiste un obbligo legale di allegare alla comunicazione di iscrizione ipotecaria la nota di iscrizione o la comunicazione di avvenuta iscrizione; l'allegazione è richiesta solo per gli atti richiamati che costituiscono effettivo presupposto e fondamento della decisione impugnata.
- La deduzione in cassazione dell'esistenza di un giudicato esterno richiede specifica allegazione e autosufficienza: il ricorrente deve indicare l'esistenza del giudicato, il suo passaggio in giudicato e la rituale deduzione nei gradi di merito, altrimenti la censura è inammissibile.
- Se il giudicato esterno si è formato prima o durante il giudizio di appello e non è stato tempestivamente dedotto, la tutela dell'interessato passa, in linea di principio, dalla revocazione straordinaria ex art. 395 n. 5 c.p.c. e non dal ricorso per cassazione.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata, pur senza trattare espressamente un profilo, contenga una statuizione incompatibile con la censura non esaminata, da cui si ricava un rigetto implicito.
- Una sopravvenuta definizione agevolata del debito non travolge automaticamente le misure cautelari già iscritte, poiché la disciplina speciale salva gli atti già iscritti alla data della domanda di definizione.
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