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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23080/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di classamento con attribuzione di nuova rendita catastale, emesso all’esito di procedura DOCFA su una centrale geotermica sita in Comune di Monterotondo Marittimo. La rendita era stata aumentata da euro 96.108,00 a euro 447.620,00. Il giudice regionale aveva parzialmente accolto l’appello della società proprietaria, ritenendo che i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione non dovessero essere considerati nella stima, perché assimilabili alle miniere, mentre vapordotti, alternatori e trasformatori dovevano invece essere inclusi. L’Agenzia ha proposto ricorso principale deducendo falsa applicazione delle norme catastali e minerarie, sostenendo che i pozzi geotermici fossero componenti strutturali della centrale, dotate di stabilità e immobilizzazione al suolo e quindi rilevanti ai fini della rendita. Le società hanno resistito e proposto ricorso incidentale con quattro motivi: difetto di motivazione dell’avviso e violazione dell’onere probatorio, errata inclusione dei vapordotti nella stima, errata inclusione di alternatori e trasformatori perché non stabilmente infissi al suolo, e nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. sul trattamento delle critiche alla stima e alla quantificazione dei costi e del deprezzamento. La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia, ha rigettato i primi tre motivi del ricorso incidentale e dichiarato inammissibile il quarto, cassando la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana per nuovo esame e per le spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia perché, in tema di centrali geotermiche e per fattispecie anteriori alla riforma del 2015, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori devono essere considerati componenti non separabili e funzionali alla produzione di energia elettrica, quindi rilevanti nella determinazione della rendita catastale. Ha inoltre stabilito che l’avviso DOCFA era adeguatamente motivato, poiché i dati forniti dal contribuente non erano stati disattesi ma solo rivalutati tecnicamente; la diversa rendita derivava da una differente qualificazione dei medesimi elementi di fatto. Il ricorso incidentale è stato respinto nei motivi sulla motivazione e sulla stima di vapordotti, alternatori e trasformatori, mentre il motivo ex art. 115 c.p.c. è stato dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, r.d. 8 ottobre 1932, n. 1572

    richiamato dal ricorrente principale come norma catastale/mineraria nella censura sulla rilevanza dei pozzi geotermici

  • artt. 1 e 2 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443

    richiamati dal ricorrente principale; la Corte esclude che disciplinino i pozzi incorporati in una centrale geotermica come pozzi di miniera

  • artt. 4 e 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    norme fondative della nozione di immobile urbano e della determinazione catastale richiamate per affermare la rilevanza strutturale dei componenti della centrale

  • art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    applicabile ratione temporis; valorizzato come base normativa per includere nella rendita gli impianti strutturalmente e funzionalmente connessi alla centrale

  • art. 1, comma 244, legge 23 dicembre 2014, n. 190

    richiamato come conferma interpretativa, sebbene non applicabile ratione temporis, della rilevanza degli impianti funzionali al processo produttivo

  • art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212

    invocato nel ricorso incidentale per contestare l’adeguatezza motivazionale dell’avviso di classamento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale; la Corte ribadisce che la rilevanza catastale non dipende dall’onere della prova ma dalla soluzione di questioni giuridiche, pur spettando all’amministrazione provare gli elementi di fatto posti a base della pretesa

  • art. 10, legge 11 luglio 1942, n. 843

    richiamato nei motivi incidentali sulla stima dei vapordotti e degli altri impianti; utilizzato nel quadro delle regole di determinazione della rendita

  • art. 115 c.p.c.

    la censura è stata dichiarata inammissibile perché non denunciava l’uso di prove non introdotte, ma mirava a una rivalutazione del merito

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del ricorso per i motivi di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    base del motivo incidentale sulla pretesa nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte nel delimitare l’ammissibilità delle censure sulle violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c.

  • art. 20 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    richiamato per la disciplina della dichiarazione di variazione catastale

  • art. 56 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    richiamato per la disciplina catastale della dichiarazione di variazione

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    richiamato quale disciplina della procedura DOCFA

  • art. 2 d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    utilizzato per definire l’unità immobiliare come porzione o insieme di fabbricati con autonomia funzionale e reddituale

  • art. 1, comma 1, lett. a, legge 31 agosto 2022, n. 130

    richiamato quale base del rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico delle ricorrenti incidentali, se dovuto

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA, l’avviso di classamento è sufficientemente motivato con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l’amministrazione non disattenda i fatti dichiarati dal contribuente, ma si limiti a una diversa valutazione tecnica degli stessi; se invece vi è divergenza sugli elementi di fatto, la motivazione deve essere più analitica.
  • Nelle controversie sul classamento catastale, l’amministrazione finanziaria deve provare gli elementi di fatto posti a base della propria pretesa; tuttavia la rilevanza catastale dei beni dipende in ultima analisi dalla corretta qualificazione giuridica degli elementi oggetto di stima, non dalla sola dinamica dell’onere della prova.
  • Per le centrali geotermiche, nella disciplina previgente alla riforma del 2015, sono da includere nella rendita i componenti strutturalmente e funzionalmente inscindibili dalla centrale, anche se amovibili in sé, quando siano essenziali al ciclo produttivo di energia.
  • I pozzi di estrazione e reiniezione inseriti in una centrale geotermica non vanno assimilati ai pozzi minerari se, in concreto, sono funzionali non allo sfruttamento della miniera ma alla produzione di energia elettrica della centrale.
  • I vapordotti, gli alternatori e i trasformatori, quando indispensabili al funzionamento della centrale, concorrono alla determinazione della rendita catastale perché integrano parti stabilmente connesse al complesso immobiliare e ne assicurano l’autonomia funzionale e reddituale.
  • La denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo se si allega che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non è consentita una semplice critica alla valutazione delle prove o una richiesta di riesame del merito.
  • La consulenza tecnica di parte e la perizia stragiudiziale sono mere allegazioni difensive prive di autonoma forza probatoria; il giudice non è tenuto a confutarle analiticamente se fonda la decisione su valutazioni incompatibili con esse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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