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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23069/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di espropriazione forzata immobiliare iniziata nel 1997. Il giudice dell'esecuzione aveva dapprima dichiarato inefficace l'esecuzione limitatamente a un immobile e ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento, ritenendo che la documentazione ipocatastale depositata ai sensi dell'art. 567 c.p.c. riguardasse un bene diverso da quello pignorato; poi aveva confermato l'estinzione; infine aveva revocato l'estinzione dopo avere rilevato che la documentazione era stata inserita per errore in altro fascicolo. I soggetti oggi ricorrenti avevano reclamato contro la revoca dell'estinzione, il tribunale aveva rigettato il reclamo e la corte d'appello, preso atto dell'improseguibilità dell'esecuzione per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo l'impugnazione virtualmente infondata e compensando le spese. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 487 e 630, terzo comma, c.p.c., in relazione all'art. 567, terzo comma, e agli artt. 487, secondo comma, e 177, terzo comma, n. 3, c.p.c., sostenendo che l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione tipica ex art. 567, terzo comma, c.p.c. non fosse revocabile, essendo impugnabile solo con reclamo.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito della doglianza sulla revocabilità dell'ordinanza di estinzione. Ha ritenuto il ricorso inammissibile perché privo del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.: il ricorso si limitava in gran parte a trascrivere stralci delle sentenze di merito, senza descrivere in modo chiaro la posizione processuale dei soggetti coinvolti, il ruolo dei ricorrenti nella procedura esecutiva, quello della debitrice esecutata e quello del condominio. Tale lacunosità impediva alla Corte di verificare la legittimazione e l'interesse ad agire dei ricorrenti, precludendo l'esame del motivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 567 c.p.c.

    richiamato come base dell'ordinanza di estinzione tipica e quale norma rispetto alla quale i ricorrenti contestavano la revocabilità del provvedimento

  • art. 630 c.p.c.

    richiamato nel motivo per sostenere il rimedio del reclamo avverso l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione

  • art. 487 c.p.c.

    invocato in combinato con l'art. 177 c.p.c. per affermare l'irrevocabilità del provvedimento del giudice dell'esecuzione

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato nel motivo quale parametro sulla revocabilità dei provvedimenti del giudice

  • art. 360 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione

  • art. 366 c.p.c.

    fonte del requisito di ammissibilità dell'esposizione sommaria dei fatti, ritenuto non rispettato

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    richiamati per affermare che il giudice deve evitare formalità superflue e attività processuali inutili, in funzione della ragionevole durata del processo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato quanto alla deliberazione in camera di consiglio e al termine per il deposito dell'ordinanza

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 1 d.P.R. 115/2002

    richiamato in relazione al contributo unificato

  • art. 602 c.p.c.

    citato solo come riferimento alla possibilità che il pignoramento colpisca il terzo proprietario nell'espropriazione immobiliare

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente tramite la nozione di onere della prova, ma non oggetto di decisione autonoma

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, n. 3, c.p.c. impone una narrazione chiara e completa della vicenda sostanziale e processuale, tale da consentire alla Corte di comprendere, senza ricorrere agli atti, le posizioni delle parti, le eccezioni, il percorso dei gradi di merito e la portata effettiva delle censure.
  • La mancata indicazione del ruolo processuale dei soggetti e dei presupposti di legittimazione e interesse ad agire può rendere inammissibile il ricorso per cassazione, quando impedisce alla Corte di verificare la riferibilità della decisione impugnata e dei motivi dedotti alle parti effettivamente legittimate.
  • Quando il ricorso è prima facie inammissibile o comunque non scrutinabile, è superflua l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notifica a eventuali litisconsorti pretermessi, poiché ciò comporterebbe un inutile aggravio processuale senza beneficio per l'effettività della tutela.
  • Il principio di ragionevole durata del processo consente di evitare formalità non necessarie e attività istruttorie o integrative prive di concreta utilità, specialmente nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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