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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23062/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società calcistica, pronunciata dal tribunale su istanza di alcuni calciatori non pagati e del pubblico ministero, dopo che era stata dichiarata improcedibile la domanda di concordato preventivo con riserva presentata dalla stessa società. Le società controllanti hanno reclamato la decisione, ma la Corte d'appello ha rigettato il reclamo ritenendo corretto il giudizio di improcedibilità del concordato, sia per l'assetto patrimoniale e finanziario reso indecifrabile dalle risultanze emerse, sia per i pagamenti eseguiti dopo il deposito della domanda senza autorizzazione e ritenuti non strumentali e lesivi della par condicio, sia per le perplessità sulla concreta fattibilità e sulla stessa esistenza di un valido piano concordatario. Con il ricorso per cassazione, le società hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 161 e 173 l. fall., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente desunto la necessità di preventiva autorizzazione e la natura lesiva dei pagamenti dalla sola loro asserita eccessività, senza verificare se essi fossero davvero atti di straordinaria amministrazione o comunque idonei a pregiudicare la massa; hanno inoltre affermato che il compenso dell'advisor era congruo, che altri pagamenti riguardavano debiti sorti o scaduti dopo la domanda o crediti privilegiati, e che l'importo complessivo era comunque trascurabile rispetto all'assetto patrimoniale complessivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che il motivo non aggrediva una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, costituita dall'accertamento della sostanziale impossibilità di dare corso al concordato per l'indecifrabilità della situazione patrimoniale e finanziaria e per l'inesistenza di un vero piano concordatario. In ogni caso, anche prescindendo da tale rilievo, il motivo è stato ritenuto carente di specificità perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, senza indicare puntualmente i fatti decisivi asseritamente omessi nei termini richiesti per il vizio motivazionale. La Corte ha quindi condannato le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese in favore del fallimento controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo previsto dal contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 161 l. fall.

    la domanda di concordato preventivo con riserva può essere dichiarata improcedibile ove emergano ragioni ostative collegate alla procedura e alla gestione dell'impresa nella fase prenotativa

  • art. 173 l. fall.

    le condotte dell'impresa, comprese operazioni non autorizzate e non funzionali alla procedura, possono incidere sulla procedibilità del concordato e sulla tutela della par condicio

  • art. 2409 c.c.

    il procedimento di controllo societario ha costituito il contesto in cui sono emerse irregolarità e carenze informative rilevanti ai fini della valutazione della crisi

  • art. 360, I comma n. 5 c.p.c.

    il vizio motivazionale richiede l'indicazione di fatti decisivi omessi, oggetto di discussione tra le parti

  • art. 366, I comma, n. 6 c.p.c.

    il ricorso deve specificare puntualmente i fatti e gli atti rilevanti su cui si fonda la censura

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    costituisce il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando non censura tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, poiché la mancata impugnazione di una ratio sufficiente da sola a sorreggere il decisum rende inutile l'esame delle altre doglianze.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per trasformare in censura di diritto una contestazione meramente fattuale: il motivo è inammissibile se mira a sovvertire l'apprezzamento del merito senza indicare specificamente gli errori di sussunzione o i fatti decisivi omessi.
  • Ai fini dell'ammissibilità del vizio motivazionale è necessario individuare in modo preciso i fatti storici decisivi, discussi tra le parti, che il giudice avrebbe omesso di esaminare e chiarire la loro decisività rispetto all'esito della controversia.
  • Nel concordato preventivo con riserva, pagamenti non autorizzati di debiti anteriori o di prestazioni non strumentali alla gestione ordinaria possono assumere rilievo ostativo quando incidano sulla par condicio e si inseriscano in un quadro di incertezza sulla fattibilità o persino sulla stessa esistenza di un piano concordatario.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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