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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23084/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior imponibile, con maggiori imposte IRAP e IVA, ritenendo che alcune operazioni di vendita di merci effettuate tramite canale on-line non fossero state correttamente assoggettate a imposizione. La CTR aveva annullato l’atto ritenendo che si trattasse di cessioni al minuto per le quali era sufficiente lo scontrino fiscale e non era necessaria la fattura, valorizzando la documentazione prodotta dalla società e negando la configurabilità di un mandato/commissione. L’Agenzia delle Entrate ha ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 13 e 22 d.P.R. n. 633/1972, degli artt. 39 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 1731, 2727, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che i rapporti tra la società e il soggetto che operava sul portale eBay dovessero essere qualificati come contratto di commissione; che, quindi, il passaggio dei beni dal committente al commissionario integrasse comunque una cessione rilevante ai fini IVA; che la vendita on-line non consentisse di applicare automaticamente la disciplina del commercio al minuto ex art. 22 d.P.R. n. 633/1972; e che la CTR avesse omesso di verificare la concreta sequenza delle operazioni e la natura soggettiva degli acquirenti, limitandosi a valorizzare scontrini e documenti ritenuti dall’Ufficio non decisivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza impugnata, affermando che, ai fini IVA, il passaggio dei beni dal committente al commissionario non è escluso dal fatto che il commissionario rivenda i beni su un sito di vendita on-line negoziando in proprio cessione e prezzo. Ha quindi rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 2, comma 2, n. 3, d.P.R. n. 633/1972

    Comprende tra le cessioni di beni anche i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente eseguiti in forza di contratti di commissione.

  • art. 3 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente per ricondurre la disciplina fiscale delle operazioni intermedie alla nozione di prestazione di servizi assimilata.

  • art. 6, primo comma, d.P.R. n. 633/1972

    Indica il momento di effettuazione delle cessioni di beni mobili, richiamato dalla ricorrente per sostenere l’esigibilità dell’imposta.

  • art. 13 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente per la base imponibile nelle operazioni di commissione.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente per il momento di emissione della fattura in relazione all’effettuazione dell’operazione.

  • art. 22 d.P.R. n. 633/1972

    La Corte esclude che la sola rivendita on-line consenta di applicare automaticamente la disciplina delle vendite al minuto, che presuppone normalmente clienti non soggetti passivi IVA e giustifica lo scontrino in luogo della fattura.

  • art. 24 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nella decisione di merito come norma sulla registrazione dei corrispettivi nelle vendite al minuto.

  • art. 39, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente come base per l’accertamento induttivo.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente come ulteriore norma sull’accertamento fiscale.

  • art. 1731 c.c.

    La Corte precisa che il contratto di commissione è un mandato avente a oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente in tema di presunzioni e prova indiziaria.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova.

Massime di principio

  • Nel contratto di commissione, ai fini IVA, il passaggio dei beni dal committente al commissionario costituisce comunque operazione imponibile, anche se il commissionario rivende poi i beni a terzi in proprio nome e tramite piattaforme on-line.
  • L’applicazione della disciplina delle vendite al minuto ex art. 22 d.P.R. n. 633/1972 non può essere affermata automaticamente quando l’operazione si inserisce in un rapporto di commissione o comunque in un circuito commerciale rivolto a soggetti non riconducibili al normale consumatore finale.
  • Per escludere la natura commissionaria di un’operazione non è decisivo il solo fatto che la rivendita avvenga tramite e-commerce o che il soggetto intermediario negozi direttamente prezzo e condizioni, dovendosi verificare la sostanza economico-giuridica del rapporto e la sequenza effettiva dei passaggi dei beni.
  • In presenza di operazioni commerciali documentate in modo non univoco, il giudice di merito deve verificare con precisione la ricostruzione fattuale dell’Ufficio e la compatibilità dei documenti prodotti con la tesi difensiva, senza arrestarsi a una qualificazione meramente formale degli scontrini.
  • Lo scontrino fiscale, per sua natura, è strumento tipico delle vendite al dettaglio e non identifica il contraente; esso è coerente con operazioni rivolte a clientela retail, non con rapporti in cui l’acquirente sia un soggetto passivo IVA o un intermediario che rivenda beni per conto altrui.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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