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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23079/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

I proprietari avevano promosso querela di falso contro un verbale di sopralluogo comunale del 25 novembre 2019, limitatamente alla parte in cui i tecnici comunali avrebbero indicato la presenza di un terrapieno ricoperto da geotessuto con la parte superiore arretrata di circa 170 cm rispetto al confine con un mappale confinante. Secondo i querelanti, la distanza effettiva sarebbe stata diversa e maggiore. Il Comune aveva eccepito l’inammissibilità o comunque l’infondatezza della querela, sostenendo che il verbale non conteneva una misurazione autonoma della distanza, ma solo la constatazione che lo stato dei luoghi era rimasto immutato rispetto a precedenti sopralluoghi e provvedimenti amministrativi. Il Tribunale aveva rigettato la querela e la Corte d’appello aveva confermato, rilevando che l’attacco non investiva un fatto attestato personalmente dal pubblico ufficiale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con un solo motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2700 c.c., sostenendo che la Corte d’appello aveva erroneamente escluso il falso ideologico: il verbale, pur senza misurazione strumentale, avrebbe comunque attestato una specifica distanza del manufatto dal confine, tratta o richiamata dai precedenti provvedimenti amministrativi. La Corte di cassazione ha però ritenuto che il verbale non recasse alcuna attestazione diretta della distanza come fatto personalmente percepito e verificato dai verbalizzanti, ma soltanto un richiamo allo stato dei luoghi già rilevato in precedenza; pertanto la querela colpiva una circostanza non coperta da fede privilegiata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato/inammissibile il motivo perché l’art. 2700 c.c. tutela con fede privilegiata solo i fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non anche valutazioni, ricostruzioni o contenuti che non derivino da una diretta e personale attestazione. Nel caso concreto il verbale non dimostrava che i tecnici avessero nuovamente misurato la distanza del terrapieno dal confine; esso si limitava a descrivere la situazione come identica a quella già verificata in precedenza. Di conseguenza la querela di falso non attingeva un fatto coperto da fede privilegiata. La Corte ha anche liquidato le spese del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti in solido e dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2700 c.c.

    "L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, ... delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti"

    La fede privilegiata dell’atto pubblico copre solo i fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale in quanto percepiti o compiuti da lui; non si estende a contenuti che non siano frutto di una personale e diretta attestazione, né a valutazioni o ricostruzioni non personalmente verificate.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto non fondato perché l’interpretazione dell’art. 2700 c.c. adottata dal giudice di merito è stata ritenuta corretta.

  • art. 221, secondo comma c.p.c.

    Richiamato dal resistente per eccepire la nullità/inammissibilità della querela di falso per difetto di elementi e prove idonei a sostenere la dedotta falsità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato in relazione all’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La querela di falso è inammissibile o comunque infondata quando investe un fatto che non risulta essere stato direttamente attestato dal pubblico ufficiale nell’atto pubblico, ma solo richiamato o desunto da precedenti atti o da una ricostruzione complessiva dello stato dei luoghi.
  • L’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico ex art. 2700 c.c. riguarda i fatti percepiti o compiuti dal pubblico ufficiale in sua presenza; resta invece suscettibile di contestazione il contenuto intrinseco dell’atto quando non sia frutto di una personale attestazione del pubblico ufficiale.
  • Per censurare un atto pubblico con querela di falso occorre colpire una specifica attestazione coperta da fede privilegiata; non è sufficiente contestare la veridicità di circostanze che l’atto non afferma direttamente come oggetto di percezione immediata.
  • Le valutazioni o le descrizioni non sorrette da un accertamento diretto del pubblico ufficiale non beneficiano della stessa intangibilità propria delle attestazioni pubbliche sui fatti personalmente verificati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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