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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23064/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non è entrata nell'esame dei motivi di ricorso principale e incidentale, perché ha preso atto dell'istanza congiunta di definizione agevolata della controversia e dell'accettazione da parte dell'ufficio. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le aveva anticipate, in applicazione della disciplina sulla definizione agevolata delle liti pendenti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una verifica doganale su importazioni effettuate nel 2008 da una società importatrice per il tramite di uno spedizioniere. L'amministrazione contestava che, nel valore dichiarato in dogana, non fosse stato incluso l'importo corrisposto a titolo di royalties alla società licenziante per l'utilizzo di marchi del gruppo, ritenendo dovuti maggiori dazi, maggiore IVA all'importazione e sanzioni. Dopo alterne vicende di merito e un precedente rinvio della Corte di cassazione, la CTR in sede di rinvio accolse solo in parte l'appello dell'ufficio, annullando gli atti limitatamente alla rettifica IVA e alle sanzioni applicate allo spedizioniere. L'Agenzia propose ricorso per cassazione con tre motivi; le società resistettero con controricorso e proposero ricorso incidentale con undici motivi. Prima dell'adunanza camerale entrambe le parti chiesero la sospensione del processo ai fini della definizione agevolata della lite pendente ai sensi della L. n. 197 del 2022, depositando istanza congiunta e documentazione del pagamento.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando le parti di una controversia tributaria pendente in cassazione depositano domanda di definizione agevolata e la relativa documentazione di pagamento nei termini di legge, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
  • L'accettazione della definizione da parte dell'amministrazione finanziaria è sufficiente, insieme alla domanda del contribuente, a determinare la cessazione della materia del contendere nei limiti previsti dalla disciplina speciale.
  • Nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa regolazione normativa.
  • La Corte, in presenza dei presupposti formali della definizione agevolata, non valuta i motivi di ricorso principale o incidentale, perché la controversia è definita per effetto della disciplina speciale.
  • La definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati produce effetto favorevole anche per gli altri coobbligati, nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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