Cassazione Civile, Ordinanza n. 23064/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nell'esame dei motivi di ricorso principale e incidentale, perché ha preso atto dell'istanza congiunta di definizione agevolata della controversia e dell'accettazione da parte dell'ufficio. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le aveva anticipate, in applicazione della disciplina sulla definizione agevolata delle liti pendenti.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una verifica doganale su importazioni effettuate nel 2008 da una società importatrice per il tramite di uno spedizioniere. L'amministrazione contestava che, nel valore dichiarato in dogana, non fosse stato incluso l'importo corrisposto a titolo di royalties alla società licenziante per l'utilizzo di marchi del gruppo, ritenendo dovuti maggiori dazi, maggiore IVA all'importazione e sanzioni. Dopo alterne vicende di merito e un precedente rinvio della Corte di cassazione, la CTR in sede di rinvio accolse solo in parte l'appello dell'ufficio, annullando gli atti limitatamente alla rettifica IVA e alle sanzioni applicate allo spedizioniere. L'Agenzia propose ricorso per cassazione con tre motivi; le società resistettero con controricorso e proposero ricorso incidentale con undici motivi. Prima dell'adunanza camerale entrambe le parti chiesero la sospensione del processo ai fini della definizione agevolata della lite pendente ai sensi della L. n. 197 del 2022, depositando istanza congiunta e documentazione del pagamento.
Norme richiamate
art. 1, commi 186 e ss., L. 29 dicembre 2022, n. 197
ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, a domanda del contribuente
art. 1, commi 197 e 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione
il perfezionamento della domanda e il deposito della documentazione richiesta comportano l'estinzione del processo
art. 1, commi 200 e 201, L. 29 dicembre 2022, n. 197
disciplinano il diniego della definizione, la sua impugnazione e la revocazione dell'ordinanza di estinzione
art. 1, comma 202, L. 29 dicembre 2022, n. 197
la definizione perfezionata dal coobbligato giova anche agli altri coobbligati
Massime di principio
- Quando le parti di una controversia tributaria pendente in cassazione depositano domanda di definizione agevolata e la relativa documentazione di pagamento nei termini di legge, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
- L'accettazione della definizione da parte dell'amministrazione finanziaria è sufficiente, insieme alla domanda del contribuente, a determinare la cessazione della materia del contendere nei limiti previsti dalla disciplina speciale.
- Nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa regolazione normativa.
- La Corte, in presenza dei presupposti formali della definizione agevolata, non valuta i motivi di ricorso principale o incidentale, perché la controversia è definita per effetto della disciplina speciale.
- La definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati produce effetto favorevole anche per gli altri coobbligati, nei limiti stabiliti dalla legge.
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