Cassazione Civile, Ordinanza n. 00809/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia trae origine dalla notificazione di una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2005, per complessivi euro 9.055,71, emessa a seguito di controllo automatizzato. La contribuente ha impugnato la cartella dinanzi al giudice tributario, sostenendone l'illegittimità per tre ordini di ragioni: 1) difetto di legittimazione formale e sostanziale della società concessionaria della riscossione; 2) illegittimità della cartella per mancata sottoscrizione; 3) illegittimità della notifica della cartella per difetto di sottoscrizione dell'avviso di ricevimento o comunque per vizi della notificazione. La sentenza di appello ha respinto il gravame della contribuente, che ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo ai medesimi tre motivi. Nel primo motivo ha denunciato violazione di norme sul difetto di legittimazione del concessionario e sul rito tributario, ma la Corte ha rilevato che la censura era generica, cumulativa e in larga parte diretta contro l'atto impositivo più che contro la decisione impugnata. Nel secondo motivo ha dedotto la nullità della cartella per mancanza di sottoscrizione; nel terzo ha dedotto l'illegittimità della notifica per difetto di sottoscrizione. La Corte ha escluso che tali vizi comportassero invalidità dell'atto, richiamando la disciplina della cartella di pagamento e della notificazione a mezzo posta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e per mancata riferibilità al decisum della sentenza impugnata. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che la cartella di pagamento non richiede la sottoscrizione del funzionario competente e che la notificazione della cartella, ove eseguita dal concessionario a mezzo raccomandata, è valida anche senza l'indicazione delle generalità del consegnatario sull'avviso di ricevimento; inoltre, eventuali nullità della notificazione risultano comunque sanate per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., una volta che il contribuente abbia proposto ricorso. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e sono stati richiamati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del controllo automatizzato da cui era scaturita la cartella
art. 54 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come base del controllo automatizzato da cui era scaturita la cartella
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, pena inammissibilità
richiamato come norma che delimita i vizi deducibili in cassazione
art. 3 d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248
richiamato nel primo motivo a sostegno della censura di legittimazione del concessionario
art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel primo motivo in tema di legittimazione/processo tributario
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel primo motivo in tema di rito e legittimazione
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma sul ricorso per cassazione nel processo tributario
art. 12, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato nel secondo motivo a sostegno della censura di sottoscrizione della cartella
richiamato nel secondo motivo
richiamato nei secondi e terzi motivi per omessa pronuncia/motivazione
art. 26, primo comma, secondo periodo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato nel terzo motivo in tema di notifica della cartella
richiamato nel terzo motivo in tema di notificazioni
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
la cartella deve essere predisposta secondo il modello ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore
artt. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001
disciplinano la notifica a mezzo posta della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento
l'avviso di ricevimento, quale atto pubblico, fa piena prova delle attestazioni dell'ufficiale postale
le nullità della notificazione risultano sanate per raggiungimento dello scopo quando il contribuente propone ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, completi e immediatamente riferibili alla ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche, cumulative o dirette solo contro l'atto amministrativo senza confrontarsi con la decisione sono inammissibili.
- La cartella di pagamento non è nulla per la sola mancanza di sottoscrizione del funzionario competente quando il modello legale dell'atto non ne preveda l'autografia e la provenienza dall'organo emittente sia comunque desumibile dal documento.
- La notifica della cartella esattoriale a mezzo raccomandata è valida se la spedizione è regolarmente effettuata e l'avviso di ricevimento consente di riferire l'atto al destinatario; non è richiesto che l'avviso rechi ulteriori indicazioni non previste dalla legge, come le generalità del consegnatario.
- Le eventuali nullità della notificazione della cartella possono essere sanate dal raggiungimento dello scopo, in particolare quando il contribuente propone ricorso e dimostra così di aver avuto piena conoscenza dell'atto.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito sotto forma di denuncia di violazione di legge se la censura mira in realtà a ottenere un nuovo esame dei fatti.
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