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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00809/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia trae origine dalla notificazione di una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2005, per complessivi euro 9.055,71, emessa a seguito di controllo automatizzato. La contribuente ha impugnato la cartella dinanzi al giudice tributario, sostenendone l'illegittimità per tre ordini di ragioni: 1) difetto di legittimazione formale e sostanziale della società concessionaria della riscossione; 2) illegittimità della cartella per mancata sottoscrizione; 3) illegittimità della notifica della cartella per difetto di sottoscrizione dell'avviso di ricevimento o comunque per vizi della notificazione. La sentenza di appello ha respinto il gravame della contribuente, che ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo ai medesimi tre motivi. Nel primo motivo ha denunciato violazione di norme sul difetto di legittimazione del concessionario e sul rito tributario, ma la Corte ha rilevato che la censura era generica, cumulativa e in larga parte diretta contro l'atto impositivo più che contro la decisione impugnata. Nel secondo motivo ha dedotto la nullità della cartella per mancanza di sottoscrizione; nel terzo ha dedotto l'illegittimità della notifica per difetto di sottoscrizione. La Corte ha escluso che tali vizi comportassero invalidità dell'atto, richiamando la disciplina della cartella di pagamento e della notificazione a mezzo posta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e per mancata riferibilità al decisum della sentenza impugnata. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che la cartella di pagamento non richiede la sottoscrizione del funzionario competente e che la notificazione della cartella, ove eseguita dal concessionario a mezzo raccomandata, è valida anche senza l'indicazione delle generalità del consegnatario sull'avviso di ricevimento; inoltre, eventuali nullità della notificazione risultano comunque sanate per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., una volta che il contribuente abbia proposto ricorso. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e sono stati richiamati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, completi e immediatamente riferibili alla ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche, cumulative o dirette solo contro l'atto amministrativo senza confrontarsi con la decisione sono inammissibili.
  • La cartella di pagamento non è nulla per la sola mancanza di sottoscrizione del funzionario competente quando il modello legale dell'atto non ne preveda l'autografia e la provenienza dall'organo emittente sia comunque desumibile dal documento.
  • La notifica della cartella esattoriale a mezzo raccomandata è valida se la spedizione è regolarmente effettuata e l'avviso di ricevimento consente di riferire l'atto al destinatario; non è richiesto che l'avviso rechi ulteriori indicazioni non previste dalla legge, come le generalità del consegnatario.
  • Le eventuali nullità della notificazione della cartella possono essere sanate dal raggiungimento dello scopo, in particolare quando il contribuente propone ricorso e dimostra così di aver avuto piena conoscenza dell'atto.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito sotto forma di denuncia di violazione di legge se la censura mira in realtà a ottenere un nuovo esame dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieCartella di pagamentoNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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