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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20119/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento emesso dall’Amministrazione finanziaria per il recupero di maggiore accisa sull’energia elettrica relativa agli anni d’imposta 2009-2013, con contestuale sospensione degli effetti dell’atto in attesa di un atto confermativo. La società contribuente ha impugnato l’avviso, ma sia il giudice di primo grado sia la CTR hanno ritenuto inammissibile o improcedibile il ricorso, in particolare per mancata impugnazione dell’atto successivo confermativo della sospensione. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2-quater, comma 1-quinquies, del d.l. n. 564/1994 e dell’art. 24 Cost., sostenendo che l’avviso fosse autonomamente impugnabile e che l’omessa impugnazione dell’atto confermativo non rendesse inutile o improcedibile il ricorso originario; 2) violazione dell’art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995, dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999 e degli artt. 2602 ss. c.c., per il mancato riconoscimento della qualifica di autoproduttore e del relativo regime agevolativo; 3) e 4) violazione del legittimo affidamento e della disciplina dello Statuto del contribuente, assumendo che un interpello favorevole dovesse escludere non solo sanzioni e interessi, ma anche il tributo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che l’avviso di pagamento fosse atto impositivo autonomamente impugnabile perché portava a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata, con esplicitazione delle ragioni fattuali e giuridiche. La sospensione degli effetti dell’atto e la successiva conferma della sua efficacia non ne hanno mutato la natura né hanno fatto venir meno l’interesse attuale all’impugnazione. Di conseguenza, la statuizione della CTR sull’improcedibilità del ricorso è stata cassata. I motivi secondo, terzo e quarto sono rimasti assorbiti perché attinenti al merito della pretesa fiscale, non esaminato nei gradi di merito. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    L’elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma tale tassatività non impedisce l’impugnazione di atti atipici o prodromici che rendano nota una pretesa tributaria ben individuata e le relative ragioni.

  • art. 2-quater, comma 1-quinquies, d.l. n. 564/1994

    La sospensione degli effetti dell’atto cessa con la notificazione di un nuovo atto modificativo o confermativo; il contribuente può impugnare quest’ultimo insieme all’atto sospeso.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’utile tutela giurisdizionale avverso l’atto impositivo.

  • art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995

    Richiamato dalla ricorrente per rivendicare l’esenzione/agevolazione sull’energia elettrica in quanto autoproduttore.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la propria qualificazione soggettiva di autoproduttore.

  • artt. 2602 ss. c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per qualificare il rapporto consortile e sostenerne gli effetti ai fini dell’agevolazione.

  • art. 11 l. n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente in tema di affidamento ingenerato da interpello favorevole, sostenendo che l’effetto preclusivo riguardasse anche il tributo.

  • art. 10, comma 2, l. n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente a tutela dell’affidamento specificamente protetto del contribuente.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte richiama l’interesse ad agire del contribuente al momento della ricezione dell’atto che rende nota la pretesa tributaria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • legge n. 130/2022

    Richiamata per la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Massime di principio

  • L’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, pur contenendo un elenco tassativo degli atti impugnabili, consente l’impugnazione di atti atipici o comunque idonei a rendere conoscibile al contribuente una pretesa tributaria già determinata nelle sue ragioni fattuali e giuridiche.
  • Un atto impositivo resta autonomamente impugnabile anche se la sua efficacia sia sospesa in autotutela: la sospensione non incide sulla natura dell’atto né fa venir meno l’interesse a ricorrere.
  • La successiva notificazione di un atto modificativo o confermativo dell’atto sospeso non rende improcedibile il ricorso già tempestivamente proposto contro l’atto originario, quando quest’ultimo sia già un valido atto impositivo completo e lesivo.
  • L’interesse ad agire sussiste dal momento in cui la pretesa tributaria è portata a conoscenza del contribuente in modo univoco, senza che sia necessaria la forma di uno degli atti nominativamente indicati dall’art. 19 del processo tributario.
  • Se la decisione di merito è errata sulla preliminare questione dell’ammissibilità/procedibilità del ricorso, i motivi che investono il merito della pretesa fiscale restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per il riesame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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