Cassazione Civile, Ordinanza n. 36419/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008 con cui l’Ufficio recuperava a tassazione costi per carburante ritenuti indeducibili, perché riferiti a tre mezzi meccanici che, secondo l’Amministrazione, non erano di proprietà della società contribuente: le fatture di acquisto dei mezzi sarebbero state riferite a operazioni inesistenti e gli stessi sarebbero stati acquistati da una ditta individuale, non dalla società. L’accertamento comportava ricadute anche sui soci, con avvisi personali IRPEF. I contribuenti impugnavano gli atti e, soccombenti in primo e secondo grado, proponevano ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di norme costituzionali e tributarie per asserita modifica, da parte della CTR, della motivazione dell’atto impositivo, sostenendo che l’Ufficio avesse contestato solo l’inerenza dei costi e non la loro effettività; 2) violazione delle stesse norme per mancata rilevazione del preteso vizio motivazionale dell’avviso, poiché la ricostruzione temporale dell’Ufficio sarebbe stata contraddittoria quanto alla disponibilità di un escavatore; 3) nullità della sentenza per omessa/inesistente motivazione, poiché la CTR non avrebbe esaminato varie prove documentali addotte dai contribuenti (documentazione di trasporto, bancaria e una lettera di intimazione al riscatto dei mezzi) idonee, secondo i ricorrenti, a dimostrare l’effettività delle operazioni di acquisto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare, che non vi fosse una nullità del procedimento per mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, poiché le cause relative alla società e ai soci erano state decise in un contesto unitario, solo formalmente separato nei gradi di merito, e quindi la ricomposizione dell’unicità della causa evitava un inutile rinvio. Nel merito, ha escluso la fondatezza del primo motivo osservando che la CTR aveva deciso entro il perimetro delle contestazioni già formulate dall’Ufficio, il quale aveva negato la deducibilità sia per difetto di inerenza sia per difetto di prova dell’effettivo sostenimento dei costi. Ha respinto anche il secondo e il terzo motivo, rilevando che la CTR aveva motivato in modo sufficiente sulla non credibilità della ricostruzione dei contribuenti, valorizzando l’evidente discrasia cronologica delle operazioni e che il mancato esame di un singolo documento è censurabile in cassazione solo se esso avrebbe con certezza portato a una decisione diversa, circostanza non dimostrata nel caso di specie. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato per valorizzare la ragionevole durata del processo e giustificare la ricomposizione unitaria della causa senza regressione al merito
artt. 6 e 13 CEDU
richiamati insieme all'art. 111 Cost. per evitare un inutile dispendio di energie processuali e tutelare l'effettività del contraddittorio
art. 24, comma 2, Cost.
invocato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate; il motivo è stato ritenuto infondato
art. 97, comma 2, Cost.
invocato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate; il motivo è stato ritenuto infondato
invocato dai ricorrenti in tema di motivazione dell'atto; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze
invocato dai ricorrenti in tema di motivazione dell'atto impositivo; la Corte ha escluso la violazione
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dai ricorrenti a sostegno del dedotto vizio dell'avviso; il motivo è stato respinto
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dai ricorrenti a sostegno del dedotto vizio dell'avviso e della pretesa fiscale; censura respinta
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dai ricorrenti per contestare la decisione della CTR sulla prova e sulla motivazione; la Corte non ha ravvisato violazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare asserita nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente; motivo respinto
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per dedurre insufficienza della motivazione; censura rigettata
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per contestare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente
art. 111 Cost.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza; la Corte ha escluso che la motivazione fosse mancante o apparente
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per la nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per violazione di legge nei primi due motivi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di ultrapetizione o di mutamento della motivazione dell'atto impositivo non ricorre quando la decisione del giudice di merito rimane entro il perimetro delle contestazioni effettivamente formulate dall'Ufficio, anche se la qualificazione giuridica del disconoscimento del costo è articolata su più profili concorrenti.
- La censura di omesso esame di un documento è ammissibile solo se il documento trascurato avrebbe certamente condotto a una decisione diversa; non basta allegare una diversa lettura del materiale istruttorio o una mera possibilità di esito alternativo.
- Il controllo della Corte di cassazione non consente una nuova valutazione del merito o delle prove: è sindacabile solo la tenuta logica e giuridica della motivazione, non la scelta del giudice di merito di attribuire maggiore attendibilità ad alcuni elementi rispetto ad altri.
- In presenza di cause separatamente decise ma sostanzialmente unitarie, concernenti la società di persone e l'imputazione automatica del reddito ai soci, il giudizio di legittimità può ricomporre l'unicità della controversia per evitare un inutile rinvio, quando non vi sia pregiudizio del contraddittorio né rischio di giudicati contrastanti.
- Ai fini della deducibilità dei costi d'impresa, l'Amministrazione può contestare sia l'inerenza sia l'effettività del costo; se il giudice di merito accerta in fatto la mancata prova dell'esistenza del costo, tale apprezzamento, adeguatamente motivato, non è sovvertibile in cassazione.
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