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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17764/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2014, con cui l’Ufficio ha recuperato costi ritenuti indeducibili perché riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti documentate da fatture emesse da un soggetto qualificato come "cartiera". La CTR ha respinto l’appello della società, ritenendo insussistente la violazione del contraddittorio endoprocedimentale per mancanza di prova di resistenza, ritenendo provata dall’Ufficio l’inesistenza delle operazioni sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, e considerando non assolto dalla contribuente l’onere di dimostrare l’effettività delle operazioni; ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sulle sanzioni perché proposta solo in appello. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria/apparente ex art. 132 c.p.c. sulla questione del contraddittorio preventivo e della buona fede/affidamento; (2) analoga nullità per la medesima ragione; (3) violazione delle norme tributarie sull’accertamento e del riparto dell’onere probatorio, sostenendo che le operazioni fatturate fossero reali e che la CTR avesse valorizzato indebitamente presunzioni dell’Ufficio senza considerare le prove difensive; (4) violazione di legge e omessa/contraddittoria motivazione per il mancato esame del motivo sulle sanzioni, ritenuto tardivo dalla CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la motivazione della CTR non era apparente né irriducibilmente contraddittoria e che, in ogni caso, per gli accertamenti "a tavolino" il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio solo per i tributi armonizzati, con necessità della prova di resistenza da parte del contribuente; ha escluso inoltre qualsiasi autonoma violazione dei principi di buona fede e affidamento, poiché il vizio procedimentale dedotto non sussisteva. Ha respinto il terzo motivo perché la CTR si era conformata ai principi in tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti: l’Amministrazione deve provare l’inesistenza anche per presunzioni, mentre il contribuente deve provare l’effettiva esistenza delle operazioni o, in subordine, che si trattava di operazioni soggettivamente inesistenti; il motivo mirava in realtà a una rivalutazione del fatto. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il quarto motivo, rilevando che la questione sulle sanzioni non era stata tempestivamente dedotta in primo grado e che la CTR aveva comunque motivato sulla sua inammissibilità. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria è configurabile solo in presenza di un’anomalia motivazionale tale da non rendere percepibile l’iter logico della decisione o da esprimere un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per vizio di motivazione o violazione di norme processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazioni o false applicazioni di norme sostanziali e tributarie.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre omessa o contraddittoria motivazione, ma la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    Il termine dilatorio di 60 giorni dopo il PVC opera solo nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; la sua violazione comporta illegittimità dell’atto, salvo urgenza.

  • art. 6-bis L. n. 212 del 2000

    È richiamato come previsione successiva che ha introdotto un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo a decorrere dal 29/05/2024, non applicabile al caso deciso.

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata nel motivo di ricorso sulla ripresa fiscale per costi relativi a operazioni ritenute inesistenti.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione all’accertamento tributario.

  • artt. 24 e 25 d.lgs. n. 446 del 1997

    Norme richiamate nel motivo di ricorso in relazione all’IRAP oggetto di accertamento.

  • artt. 54 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972

    Norme richiamate nel motivo di ricorso in relazione all’IVA oggetto di accertamento.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    Richiamato nel quarto motivo per il dovere di motivazione dell’azione amministrativa, ma la censura è stata respinta.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    Richiamato nel quarto motivo in tema di motivazione degli atti tributari, ma la censura è stata respinta.

  • artt. 112 e 115 c.p.c.

    Richiamati nel quarto motivo per omessa pronuncia e valutazione delle prove, ma la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato come fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, utilizzati per decidere nel merito questioni non bisognose di ulteriori accertamenti.

  • art. 384 c.p.c.

    Interpretato in modo costituzionalmente orientato per consentire alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando la questione sia già definibile in base ai fatti accertati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dell’impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato per avere introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la motivazione è nulla solo se è meramente apparente, perplessa, incomprensibile o esprime un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non è invece censurabile la sola insufficienza motivazionale nei limiti attuali dell’art. 360 c.p.c.
  • Nei controlli fiscali "a tavolino" non esiste, per i tributi non armonizzati, un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; per i tributi armonizzati l’obbligo sussiste, ma il contribuente deve allegare specificamente quali difese avrebbe potuto svolgere e dimostrare la c.d. prova di resistenza.
  • La violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente determina invalidità dell’avviso solo nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, non nelle verifiche svolte esclusivamente in ufficio.
  • In tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare l’inesistenza dell’operazione anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; una volta assolto tale onere, il contribuente deve provare l’effettiva esistenza delle operazioni o, in via subordinata, che si trattava di operazioni solo soggettivamente inesistenti.
  • La mera esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili e l’utilizzo di mezzi di pagamento non bastano, da soli, a dimostrare l’effettività di operazioni fiscali contestate come inesistenti.
  • Le doglianze che richiedono una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione se mirano a trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
  • La censura relativa a sanzioni o altre questioni deve risultare tempestivamente proposta nel grado di merito; se dedotta solo in appello, il giudice può correttamente dichiararla inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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