Sentenza del 23/09/2021 n. 25804 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al 2006 basato su indagine bancaria ex art. 32 DPR 600/1973: l'Amministrazione aveva ricostruito maggiori ricavi da movimentazioni di conto e disconosciuto costi. Il ricorrente ha dedotto (i) l'effetto assolutorio della sentenza penale (formula "il fatto non sussiste") e violazione del ne bis in idem; (ii) la parziale incostituzionalità/limitazione della presunzione bancaria per i lavoratori autonomi dopo la sentenza Corte Cost. n.228/2014; (iii) carenza/erronea valutazione delle prove fornite (dichiarazioni di terzi, versamenti/prelievi); (iv) mancato riconoscimento dei maggiori costi a compensazione dei maggiori ricavi.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo: inammissibile per difetto di autosufficienza (il ricorrente non ha specificato quali fatti accertati penalmente dovessero rilevare nel processo tributario) e ne bis in idem non applicabile perché non c'è stata condanna penale né sanzione penale. Secondo: infondato perché il ricorrente è imprenditore in contabilità ordinaria e dunque la limitazione prevista da Corte Cost. 228/2014 per i lavoratori autonomi sui prelievi non si applica. Terzo: valutazione di merito delle dichiarazioni di terzi corretta (dichiarazioni da familiari, senza data certa e senza riscontri ulteriori non superano la presunzione). Quarto: l'accertamento era di tipo analitico-induttivo, quindi non operava l'obbligo applicativo tipico dell'accertamento induttivo puro di riconsiderare tutte le componenti negative; complessivamente confermata l'imposizione. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art. 32
presunzione di riconducibilità a reddito delle operazioni di accredito/addebito sui conti
La presunzione è applicabile all'imprenditore in contabilità ordinaria; la declaratoria parziale di incostituzionalità (Corte Cost. 228/2014) ha limitato la presunzione solo con riferimento ai prelievi dei lavoratori autonomi, non agli imprenditori
Corte Costituzionale, sentenza n. 228/2014
limitazione delle parole "o compensi"
Ha escluso l'automatica equiparazione tra attività imprenditoriale e professionale relativamente ai prelievi, incidendo sulla presunzione per i lavoratori autonomi ma non abrogandola per gli imprenditori
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 51
Citato in tema di prova e documentazione relativa a operazioni bancarie e imponibilità IVA/redditi, valutato insieme ad art. 32 per la prova delle operazioni
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 art. 75
Norma sul reddito d'impresa (menzionata nel contesto del riconoscimento di componenti negative), ma nel caso di accertamento analitico-induttivo non si applica l'obbligo tipico dell'accertamento induttivo puro
D.L. 26 aprile 1990, n. 90 art. 2, comma 6-bis conv. L. 165/1990
Richiamato in relazione alla determinazione dei componenti negativi e costi deducibili, valutato nel quadro dell'accertamento
Codice di procedura penale, art. 324 c.p.p.
Richiamato nella censura riguardo agli effetti della sentenza penale nel processo civile/tributario; la Corte ricorda che la sentenza penale assolutoria non ha automatica efficacia di giudicato nel processo tributario
Richiamato nel contesto degli effetti della sentenza penale sul giudicato civile/tributario, ma la Corte ritiene la censura generica
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma utilizzata per i motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto alcuni motivi inammissibili e gli altri infondati
Costituzione, art. 53
Richiamato in riferimento al principio di capacità contributiva e alla necessità, in accertamenti induttivi puri, di considerare le componenti negative per non tassare il profitto lordo
Costituzione, art. 111
Richiamato in riferimento al giusto processo e al diritto di produrre prove (dichiarazioni di terzi) nel processo tributario
Massime di principio
- Una sentenza penale di assoluzione (anche con formula "il fatto non sussiste") non produce automaticamente giudicato nel processo tributario: può costituire elemento di prova ma il contribuente deve indicare specificamente i fatti acclarati penalmente e come incidono sulla controversia tributaria
- La presunzione di cui all'art. 32 DPR 600/1973 conserva efficacia per gli imprenditori in contabilità ordinaria; la limitazione introdotta dalla Corte Cost. n.228/2014 riguarda i lavoratori autonomi e i prelievi non giustificati
- Le dichiarazioni scritte di terzi sono ammissibili nel processo tributario ma assumono valore indiziario: la loro efficacia dipende da attendibilità, assenza di conflitto d'interessi (es. parentela), data certa e riscontri oggettivi
- Il principio del ne bis in idem che vieta la doppia punizione richiede che si sia concretamente applicata una sanzione penale o sia intervenuta condanna; l'esistenza di un procedimento penale concluso con assoluzione non di per sé impedisce l'accertamento fiscale
- Nel caso di accertamento analitico-induttivo l'Amministrazione non è obbligata a ricostruire le componenti negative nella stessa maniera prevista per l'accertamento induttivo puro; ciò può incidere sulla possibilità di ottenere riconoscimento dei maggiori costi
- Per contrastare efficacemente un accertamento basato su indagini bancarie è necessario presentare documentazione probatoria puntuale e circostanziata (contratti, fatture, ricevute, evidenze di terzi con modalità documentali attendibili) e, in sede di impugnazione, indicare con precisione i profili fattuali che si intendono collegare ad eventuali provvedimenti penali
- In sede di impugnazione tributaria è poco efficace limitarsi a enunciazioni di principio: le doglianze devono essere autosufficienti e riferite a fatti e prove specifiche per non essere dichiarate inammissibili
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