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Sentenza

Sentenza del 23/09/2021 n. 1073 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Accisa gravante sul gas naturale impiegato per la produzione ed autoproduzione di energia elettrica. Richiesta di rimborso. art. 14 D.Lgs n. 504/95 e art. 29 comma 4 Legge - 2911 211990, n.428.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Rimborso dell'accisa sul gas naturale impiegato per la produzione e autoproduzione di energia elettrica. L'Amministrazione ha contestato il diritto al rimborso sostenendo che l'imposta pagata dal ricorrente era stata riversata su altri soggetti mediante incorporazione nel prezzo praticato all'acquirente; perciò il ricorrente non avrebbe effettivamente sopportato l'onere fiscale richiesto a rimborso.

La decisione

Domanda di rimborso respinta. Il giudice ha ritenuto legittima la prova indiziaria fornita dall'Agenzia delle Dogane sulla traslazione dell'imposta. In particolare è stato ammesso che l'Amministrazione dimostri l'avvenuto riversamento mediante la produzione del bilancio d'esercizio (e altra documentazione contabile) dell'imprenditore, quando da tale documentazione emerga che gli esborsi fiscali sono stati considerati nella determinazione del prezzo finale praticato agli utenti. Poiché il ricorrente ha scaricato l'onere su terzi, non ha diritto al rimborso dallo Stato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1995, art. 14

    Norma che disciplina l'accisa sul gas naturale e le relative esclusioni e rimborsi; utilizzata come base per accertare le condizioni di diritto al rimborso dell'accisa imposta sull'uso per produzione di energia.

  • Legge n. 428/1990, art. 29 comma 4

    Prevede che l'Amministrazione possa provare la traslazione dell'imposta (fattore impeditivo del diritto al rimborso) anche con mezzi indiziari; nel caso concreto è stata ritenuta valida la prova tramite documentazione contabile (bilancio) che dimostra l'inclusione dell'onere fiscale nel prezzo praticato.

Massime di principio

  • Il diritto al rimborso dell'accisa sussiste solo se il richiedente ha effettivamente sopportato l'onere fiscale; se l'imposta è stata trasferita ad altri soggetti, il rimborso va negato.
  • L'Amministrazione ha l'onere di provare la traslazione dell'imposta, ma può farlo anche con prove indiziarie: bilanci, contabilità dei prezzi e altri documenti aziendali sono mezzi idonei per dimostrare che il costo fiscale è stato incorporato nel prezzo.
  • La semplice indicazione del pagamento dell'accisa non è sufficiente per ottenere il rimborso: è necessario dimostrare che il costo non è stato recuperato tramite prezzi praticati ai clienti/utenti.
  • Per le imprese che intendono richiedere rimborsi, è fondamentale conservare e predisporre documentazione che dimostri in modo chiaro che l'accisa non è stata trasferita (ad es. politiche di prezzo, contratti, fatture, schede di costo), mentre l'Amministrazione può controprovarne l'incorporazione con il bilancio e altri elementi contabili.
  • In caso di accise armonizzate, la prova indiziaria di traslazione prevista dall'art.29 L.428/1990 è applicabile e rilevante per valutare il diritto al rimborso.

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