Sentenza del 23/09/2021 n. 25928 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto il gravame dell'Agenzia delle Entrate avverso una precedente decisione favorevole al contribuente. Il tema centrale riguardava la legittimità di una verifica della Guardia di Finanza estesa alla "società di fatto" e al socio G.A.A.: il ricorrente contestava l'assenza dell'ordine di esecuzione o dell'autorizzazione del Comandante per l'estensione della verifica; la CTR aveva ritenuto invece che la sentenza delle S.U. n. 16424/02 non fosse applicabile, aveva accertato la sussistenza della società di fatto sulla base della documentazione e aveva qualificato il termine di trenta giorni per la durata della verifica come ordinatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in virtù dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018, art. 6, convertito in L. n. 136/2018, e della mancanza di presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine del 31 dicembre 2020. La Corte ha posto le spese a carico di chi le ha anticipate e ha richiamato il principio secondo cui la definizione agevolata comprende il pagamento delle spese processuali (cfr. Cass. n. 21826/2020).
Norme richiamate
D.L. n. 119 del 2018, art. 6 (conv. L. n. 136 del 2018)
"Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria ... possono essere definite ... con il pagamento di un importo pari al valore della controversia." e "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta ... In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita ... copia della domanda di definizione e del versamento ... il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020."
La norma consente la definizione agevolata delle controversie tributarie tramite pagamento e disciplina la sospensione processuale condizionata alla richiesta del contribuente; stabilisce inoltre che, in assenza di istanza di trattazione entro il 31/12/2020, il processo è dichiarato estinto.
D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12
"L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 ... Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni ..."
Prevede termini e modalità per la notifica del diniego di definizione e per i relativi rimedi impugnatori; disciplina anche la correlazione tra impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego.
D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13
"In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 ... il processo è dichiarato estinto ... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate."
Stabilisce la conseguenza estintiva per omissione dell'istanza di trattazione e la regola sulle spese processuali.
Cass. n. 21826 del 2020
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la definizione agevolata (art. 6 D.L. 119/2018) comprende il pagamento delle spese processuali, che quindi restano a carico di chi le ha anticipate e non vanno liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione.
Massime di principio
- La definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/2018 consente al contribuente di estinguere la lite tributaria pagando l'importo previsto; se si opta per la definizione occorre però rispettare i termini formali per la sospensione e per la successiva istanza di trattazione.
- La sospensione del processo a seguito della domanda di definizione non è automatica: il contribuente deve dichiarare al giudice di volersi avvalere dell'art. 6 e depositare copia della domanda e del versamento nei termini previsti per beneficiare della sospensione fino al 31/12/2020.
- Se il contribuente non presenta l'istanza di trattazione entro il 31/12/2020 (e non viene notificato diniego nei termini), il processo viene dichiarato estinto per cessata materia del contendere; l'estinzione non decide il merito delle questioni sostanziali.
- Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate: la definizione agevolata comprende il pagamento delle spese processuali, perciò il giudice che dichiara l'estinzione non procede alla loro liquidazione.
- Il diniego della definizione deve essere notificato entro il termine previsto (31/7/2020) ed è impugnabile entro 60 giorni; se la definizione è chiesta in pendenza del termine per impugnare una pronuncia, la pronuncia stessa può essere impugnata unitamente al diniego entro il termine di 60 giorni.
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