DECRETO-LEGGE 27 aprile 1990, n. 90
Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto interviene su IRPEF/IRPEG, redditi agrari e fabbricati, IVA, catasto, riscossione e contenzioso tributario. Introduce molte norme transitorie e proroghe riferite soprattutto al 1990-1993 (con alcuni effetti fino al 1995), oltre a chiarimenti interpretativi e adeguamenti di termini e sanzioni. Diversi commi sono poi stati abrogati o sostituiti.
Disposizioni urgenti in materia tributaria, IVA, catasto e contenzioso tributario
Disposizioni urgenti in materia tributaria, catastale e di contenzioso
Il provvedimento contiene un insieme eterogeneo di modifiche a imposte dirette, IVA, catasto, riscossione e processo tributario. Molte previsioni hanno natura transitoria o valgono solo per specifici periodi d’imposta, soprattutto tra il 1988 e il 1993.
Redditi fondiari, agrari e immobili rurali
Vengono apportate modifiche al testo unico delle imposte sui redditi per chiarire la deducibilità di alcuni oneri e il trattamento di particolari redditi agricoli e immobiliari. In particolare:
- sono esclusi i contributi agricoli unificati tra gli oneri deducibili;
- la deduzione di alcuni contributi è limitata ai redditi dei terreni dichiarati;
- il credito d’imposta è computato in aumento del reddito complessivo ai soli fini dell’imposta;
- per serre e funghicoltura, in mancanza della specifica qualità catastale, si applica la tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia;
- il reddito agrario di tali superfici segue la stessa regola del reddito dominicale.
Per gli immobili rurali destinati ad abitazione sono precisate le condizioni di strumentalità: l’uso deve riguardare l’alloggio delle persone addette alle attività agricole e dei familiari conviventi a carico, purché l’immobile sia coerente con le esigenze dell’attività svolta.
Redditi di impresa, beni strumentali e ammortamenti
Sono introdotte varie correzioni al trattamento fiscale di beni strumentali e immobilizzazioni:
- per gli immobili strumentali degli esercenti arti o professioni è ammessa la deduzione di un importo pari alla rendita catastale;
- i canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili per competenza;
- sono modificate le regole sull’ammortamento anticipato, che può essere elevato fino al doppio in determinati casi e nei limiti fissati dal Ministro delle finanze;
- la durata minima dei contratti rilevante ai fini della deducibilità dei canoni può essere adeguata in relazione alle variazioni della misura massima di ammortamento.
Si chiarisce inoltre che alcuni immobili si considerano relativi all’impresa solo se indicati nell’inventario o, per determinati soggetti, nel registro dei beni ammortizzabili. Per i soggetti che svolgono allevamento si impone la tenuta di ulteriori scritture contabili.
Aggiornamento catastale e variazioni colturali
La disciplina interviene in modo rilevante sul catasto e sulle variazioni delle colture:
- in caso di mancata corrispondenza tra colture effettive e catasto, il reddito dominicale e agrario è determinato con la tariffa d’estimo media della coltura praticata;
- va allegata alla dichiarazione dei redditi la copia della denuncia delle variazioni di qualità di coltura;
- la mancata allegazione comporta una sanzione;
- le variazioni in aumento delle colture relative ai periodi d’imposta chiusi entro il 31 dicembre 1988 possono essere denunciate senza sanzioni né recupero di maggiori imposte;
- i termini per le denunce da presentare nel 1989 e 1990 sono differiti al 31 maggio 1990.
Le costruzioni rurali che in realtà sono adibite ad abitazione devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993, termine poi prorogato al 31 dicembre 1995. È inoltre autorizzata l’Amministrazione del catasto a stipulare convenzioni e affidamenti per accelerare l’aggiornamento catastale, con limiti di spesa e copertura finanziaria specificamente indicati.
Redditi dei fabbricati e conferimenti di aziende agricole
Per il solo anno 1990, i redditi dei fabbricati ai fini IRPEF, IRPEG e ILOR sono determinati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per il 1989.
Per i conferimenti di aziende agricole in società, effettuati tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 1991, si applicano specifiche disposizioni in materia di imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili.
IVA: cooperazione edilizia, trasporti, pubblicazioni, urbanizzazione e rimborsi
La disciplina IVA viene profondamente modificata e integrata. Tra i principali interventi:
- si individuano i momenti di effettuazione delle operazioni per le assegnazioni di case ai soci di cooperative edilizie, distinguendo tra proprietà divisa e indivisa;
- la base imponibile è ridotta delle somme versate dai soci alle cooperative fino al 31 dicembre 1989;
- dal 1° gennaio 1990 è detraibile l’IVA sugli acquisti di beni e servizi effettuati da cooperative a proprietà indivisa per le prestazioni rese ai soci assegnatari;
- si chiarisce l’esenzione IVA per taluni trasporti anche quando il vettore opera in base a contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore;
- sono escluse da IVA le cessioni e importazioni di pubblicazioni estere destinate alle biblioteche universitarie;
- vengono prorogate fino al 31 dicembre 1992 alcune agevolazioni IVA già previste dalla legge n. 48 del 1989;
- si estende l’applicazione della disciplina sui supporti integrativi di giornali e periodici anche alle operazioni anteriori al 1° gennaio 1990, senza rimborsi o variazioni in rettifica.
Sono inoltre chiarite le aliquote IVA per opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per taluni interventi di recupero, anche se realizzati fuori dall’ambito urbano, senza diritto a rimborso per imposte già pagate.
Sul piano procedurale, si riformano le regole sui rimborsi IVA:
- il contribuente può riportare in detrazione l’eccedenza o chiederne il rimborso in determinati casi;
- il rimborso è ammesso, tra l’altro, per attività con aliquote inferiori agli acquisti, per prevalenza di operazioni non imponibili oltre il 25%, per acquisti di beni ammortizzabili e per alcune attività non soggette per territorialità;
- i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, con prestazione di idonea garanzia;
- maturano interessi al 9% annuo dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione;
- in presenza di determinati reati fiscali, il rimborso è sospeso fino alla definizione del procedimento penale.
Contenzioso tributario e riscossione provvisoria
Il decreto interviene anche sulla disciplina del contenzioso tributario:
- sono fissate udienze dedicate per controversie di maggiore rilevanza economica e per controversie riguardanti società con personalità giuridica;
- per alcuni appelli dell’ufficio tributario è richiesto, a pena di inammissibilità, il visto dell’ispettorato compartimentale;
- sono previste regole per la declaratoria di estinzione del processo per tardività o cessazione della materia del contendere;
- viene disciplinata la rimessione alle sezioni unite in presenza di possibili contrasti giurisprudenziali o questioni di massima.
Per le controversie pendenti di modesto importo è consentita la definizione agevolata mediante pagamento di una percentuale dei tributi e delle sanzioni; gli interessi vanno versati contestualmente. Sono inoltre aumentate le misure della riscossione provvisoria e del pagamento in pendenza di giudizio, e si precisa che anche gli interessi devono essere iscritti a ruolo.
Riscossione, versamenti e sanzioni
Sono introdotte varie misure sul versamento dei tributi:
- il termine di versamento IVA è anticipato al giorno 20 del mese per i contribuenti che pagano tramite soggetti della riscossione;
- sono previste esenzioni da sanzioni per irregolarità dei concessionari nel periodo 1 gennaio-30 aprile 1990, se regolarizzate entro il 15 maggio 1990;
- se il termine cade in giorno festivo o non lavorativo, il versamento si effettua il giorno lavorativo precedente;
- alcune ritenute di importo modesto possono essere versate cumulativamente a gennaio dell’anno successivo.
Attività non commerciali e regime contabile dei professionisti
Sono qualificate come non commerciali talune attività istituzionali dei consorzi di bonifica e le attività didattiche e culturali svolte da collegi universitari riconosciuti, con esclusione però del rimborso di imposte già pagate.
Per i professionisti e gli esercenti arti e professioni viene introdotto, dal 1° gennaio 1991, un regime di contabilità ordinaria al superamento di 360 milioni di lire di compensi nel periodo d’imposta precedente; è prevista anche la facoltà di opzione per alcuni soggetti sotto tale soglia. Per il 1990 è ammessa un’opzione anticipata entro il 30 settembre 1990. Le nuove scritture contabili devono evidenziare anche movimenti finanziari e compensi corrisposti a collaboratori non dipendenti.
Finanza locale, camere di commercio e altre entrate
Per il 1990 sono previste varie disposizioni finanziarie e di entrata:
- l’aliquota dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili è fissata al massimo in tutti i comuni;
- il diritto annuale camerale è aumentato del 60%;
- una quota delle somme destinate alle camere di commercio è ripartita secondo criteri di uguaglianza e di proporzione alle entrate sostitutive;
- per il 1990 alcuni compensi di riscossione sono posti a carico dello Stato;
- la riscossione di canoni e altre entrate patrimoniali può essere affidata al concessionario del servizio, con divieto per gli enti locali di ricorrere a soggetti diversi dal proprio tesoriere se non vi è affidamento al concessionario competente.
Adeguamento automatico di tributi e tariffe
Il decreto introduce un meccanismo di aggiornamento, tramite DPCM, di aliquote e importi fissi dei tributi, delle tariffe fisse e di alcune pene pecuniarie, in base all’andamento dell’indice dei prezzi al consumo. È anche prevista la selezione di tributi “indicativi” per la valutazione del recupero dell’evasione fiscale e la determinazione annuale delle entrate eccedenti da destinare alla riduzione del carico tributario.
Decorrenze e regime transitorio
Numerose disposizioni hanno efficacia limitata nel tempo o decorrenze differite:
- varie norme si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 1987;
- altre operano dal 1° gennaio 1990 o dal 1° gennaio 1991;
- alcune agevolazioni IVA sono prorogate fino al 31 dicembre 1992;
- il passaggio alla contabilità ordinaria per i professionisti decorre dal 1991, con opzione anticipata per il 1990;
- il termine per l’iscrizione al catasto urbano di alcune costruzioni rurali è stato prorogato al 31 dicembre 1995.
Molte disposizioni risultano nel tempo modificate, abrogate o superate da riforme successive, ma il nucleo del decreto resta riconducibile all’assetto transitorio della fiscalità e del contenzioso dei primi anni Novanta.
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