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Sentenza

Sentenza del 23/09/2021 n. 25916 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

D.F.D. impugnava 22 cartelle esattoriali (IRAP, IVA, IRPEF, SSN, ICI, TARI/TARSU, diritti CCIAA, contributi previdenziali) per annualità 1998-2005 sostenendo di non aver mai ricevuto le notifiche; chiedeva l'annullamento per omessa/nulla notifica, difetto di motivazione e prescrizione. In primo grado la CTP dichiarò carenza di giurisdizione per crediti non tributari (contravvenzioni C.d.S., INPS) e accolse parzialmente il ricorso per due cartelle; la CTR, in appello, accolse parzialmente l'appello del contribuente accertando l'invalidità di molte notifiche (mancata raccomandata informativa dopo irreperibilità relativa, in violazione degli artt. 26 DPR 602/1973 e 60 DPR 600/1973 e del modello di cui all'art. 140 c.p.c.) e ritenendo valide altre notifiche. Equitalia impugnò in Cassazione sollevando sette motivi (tra cui inammissibilità dell'appello, carenza di interesse, errata valutazione delle notifiche, errata individuazione della legittimazione passiva e omissione di chiamata in causa di enti terzi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso (che denunciava che la CTR aveva statuìto anche su posizioni sulle quali la CTP aveva già rilevato carenza di giurisdizione e detta questione non era stata impugnata), ha dichiarato inammissibile il quarto motivo e ha respinto gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha confermato la carenza di giurisdizione del giudice tributario per le cartelle nella parte in cui recavano pretese relative a contributi INPS e a contravvenzioni al Codice della Strada. La Corte ha inoltre condannato la concessionaria al rimborso spese (Euro 5.000,00 oltre accessori) e ha compensato le spese del giudizio di merito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973

    L'art. 26 disciplina le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento; la Corte e la CTR hanno ritenuto che, in caso di irreperibilità relativa, deve essere seguita la procedura prevista (deposito, affissione e invio di raccomandata informativa con avviso di ricevimento), e la mancata produzione della seconda raccomandata rende la notifica viziata.

  • D.P.R. n. 600/1973

    L'art. 60 è richiamato per i casi di irreperibilità assoluta rispetto all'affissione e alla notifica mediante avviso; la Corte ha chiarito la distinzione tra irreperibilità assoluta (uso dell'art. 60) e irreperibilità temporanea/relativa (obbligo della raccomandata informativa secondo art. 140 c.p.c.).

  • Codice di Procedura Civile

    art. 140 c.p.c.; art. 143 c.p.c.; art. 100 c.p.c.; art. 360 c.p.c.; art. 366 c.p.c.; art. 369 c.p.c.

    Art. 140 c.p.c. (modello di relata per irreperibilità relativa) e art. 143 c.p.c. (irreperibilità assoluta) sono stati utilizzati per valutare correttezza delle procedure notificatorie; art. 100 c.p.c. citato in relazione all'interesse ad impugnare l'estratto ruolo; art. 360 ss. richiamati per i motivi di cassazione (vizi di diritto e motivazione). La Corte ha applicato i principi di individuabilità del petitum/causa petendi e i limiti di ammissibilità delle doglianze in Cassazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    L'art. 19 consente l'impugnazione dell'atto impositivo successivo per far valere vizi di notificazione dell'atto precedente; la Corte richiamando la giurisprudenza ha però riconosciuto che il contribuente può impugnare anticipatamente la cartella non notificata anche solo dopo averne avuto conoscenza tramite l'estratto di ruolo richiesto, senza dover aspettare ulteriori atti.

Massime di principio

  • Se il contribuente apprende dell'esistenza di una cartella solo tramite estratto di ruolo richiesto, può impugnarla immediatamente per vizi di notifica: non è sempre necessario attendere la notifica di un titolo esecutivo successivo.
  • Distinguere irreperibilità assoluta (residenza sconosciuta) da irreperibilità relativa/temporanea (residenza nota ma destinatario assente): per la seconda occorre deposito, affissione e invio della seconda raccomandata informativa con ricevuta di ritorno; la mancata seconda raccomandata rende la notifica invalida.
  • La legittimazione passiva per l'impugnazione della cartella esattoriale è primariamente dell'ente creditore (es. Erario, INPS), ma la concessionaria, se chiamata in giudizio, deve o difendersi o chiamare in causa l'ente; il giudice non è obbligato d'ufficio a integrare il contraddittorio.
  • Il giudicato sulla questione di giurisdizione formatosi in primo grado impedisce al giudice d'appello di riesaminare la stessa questione se non impugnata; pertanto, occorre porre attenzione a quali capi di sentenza vengono specificamente impugnati.
  • In cassazione le censure di indeterminatezza del petitum/causa petendi possono rendere inammissibile solo le parti dell'atto veramente inesatte, purché parti sufficientemente identificabili della domanda consentano la difesa della controparte; non sempre conducono alla nullità totale dell'appello.
  • La mancata vocatio in ius di enti terzi non determina automaticamente l'improcedibilità quando non si configura un litisconsorzio necessario; la concessionaria può essere chiamata a rifondere spese anche se in parte ha ottenuto pronunce favorevoli.

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