Cassazione Civile, Ordinanza n. 07798/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuta adesione della società alla definizione agevolata della controversia tributaria e della regolarità della relativa domanda e dei pagamenti, come comunicato dall'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico delle parti, in coerenza con la definizione della lite.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, con cui erano state recuperate a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA. L'accertamento si fondava, da un lato, sul disconoscimento di costi ritenuti inesistenti o comunque non adeguatamente documentati, relativi a quattro fornitori, tre dei quali risultati evasori totali; dall'altro, sulla ripresa a tassazione di maggiori ricavi riferiti a cinque compravendite immobiliari, desunti da indagini specificamente svolte su tali cessioni, e a ulteriori dieci compravendite, valorizzando il prezzo medio emergente da indagini finanziarie. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso. La CTR aveva poi rigettato l'appello della società e accolto solo parzialmente quello incidentale dell'Ufficio, ritenendo insufficienti le prove dei costi dedotti e valorizzando, per i primi cinque immobili, elementi indiziari tra cui preliminari, dichiarazioni degli acquirenti e finanziamenti bancari. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme su deducibilità e detraibilità dei costi, ultrapetizione, errata ripartizione dell'onere della prova e omesso esame di documentazione; 2) nullità della sentenza per avere attribuito alle dichiarazioni di terzi valore di prova piena. L'Agenzia delle Entrate ha resistito e proposto ricorso incidentale, censurando il mancato riconoscimento dei maggiori ricavi relativi alle ulteriori dieci compravendite e sostenendo la piena utilizzabilità delle presunzioni nel processo tributario. Nel corso del giudizio la società ha però depositato memoria attestante l'adesione alla definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. n. 119/2018, con comunicazione dell'Ufficio sulla regolarità della domanda e dei pagamenti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Invocato dal ricorrente a sostegno della deducibilità/inerenza dei costi contestati.
artt. 19 e 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Invocati dal ricorrente in relazione alla detrazione/deduzione in materia IVA e alla documentazione fiscale.
Richiamati per dedurre ultrapetizione e valutazione della prova.
Richiamato da entrambe le parti sul riparto dell'onere probatorio.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente per contestare l'utilizzo delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario.
art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dall'Ufficio incidentale a sostegno dell'accertamento induttivo dei maggiori ricavi.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Richiamato quale base normativa della definizione agevolata della lite tributaria.
sentenza della Corte costituzionale n. 18/2000
Richiamata dal ricorrente in tema di prova nel processo tributario.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata della lite tributaria, quando risulti regolarmente perfezionata e comunicata dall'Ufficio, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Quando il processo si estingue per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso principale o incidentale nel merito.
- La dichiarazione di estinzione per cessazione della materia del contendere prevale sulla valutazione delle censure relative a riparto dell'onere della prova, presunzioni e utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi.
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