Cassazione Civile, Ordinanza n. 07721/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento del danno per la lesione di una servitù di veduta, esercitata tramite una finestra che sarebbe stata interclusa da una nuova costruzione, e da una domanda di demolizione di un manufatto edificato su una striscia di terreno asseritamente di proprietà delle attrici originarie. Il Tribunale, in contumacia dei convenuti, aveva accolto le domande; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione le soccombenti articolano otto motivi: (1) nullità del procedimento per asserita indeterminatezza della domanda, sia quanto alla rivendicazione sia quanto all'actio confessoria servitutis; (2) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto precluse nuove produzioni documentali e richieste istruttorie; (3) omesso esame circa la pretesa natura esplorativa della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado; (4) omesso esame del fatto che il manufatto che avrebbe impedito la veduta esisteva dal 1986 e avrebbe estinto la servitù per impossibilità di esercizio; (5) omesso esame dell'interpretazione degli atti autorizzativi; (6) omesso esame del fatto che il vano scala sarebbe stato realizzato prima del 1967 e quindi senza necessità di autorizzazioni; (7) omesso esame della prova circa la proprietà della striscia di terreno rivendicata; (8) nullità per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla condanna risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la domanda era sufficientemente specifica perché dalla citazione emergevano chiaramente il bene della vita richiesto in tutela e i fatti costitutivi delle due azioni, mentre eventuali carenze di titolo o di precisa identificazione del bene attengono alla prova e non alla validità dell'atto introduttivo. Ha respinto il secondo motivo nella parte relativa alla preclusione delle nuove produzioni e lo ha dichiarato inammissibile nella parte relativa ai mezzi istruttori, richiamando il divieto di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti in appello, salvo prova dell'impossibilità di produrli prima per causa non imputabile, oltre al requisito di specificità del ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo per la presenza di doppia conforme, per la loro attinenza a una nuova valutazione del fatto e delle prove e, nel caso del terzo, anche perché l'omessa pronuncia non riguardava un fatto storico ma una questione istruttoria. Ha dichiarato inammissibile anche l'ottavo motivo per difetto di specificità; in ogni caso ha osservato che la conferma della sentenza di merito implicava la permanenza anche della condanna risarcitoria conseguente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La dedotta nullità dell'atto introduttivo è esclusa perché la domanda risultava sufficientemente determinata nei suoi elementi essenziali.
La nullità della citazione è funzionale a consentire al convenuto una difesa adeguata; qui tale esigenza era rispettata.
Richiamato dalla ricorrente, ma non vi era nullità processuale da rimettere al primo giudice.
La Corte esclude l'omessa pronuncia lamentata perché, comunque, la conferma del decisum di merito assorbiva anche la statuizione risarcitoria.
In appello è preclusa la produzione di nuovi documenti e la proposizione di nuovi mezzi di prova, salvo dimostrazione dell'impossibilità non imputabile di produrli prima; non basta qualificarli come mere difese.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
I motivi di ricorso sono scrutinati secondo i limiti del controllo di legittimità: le questioni che mirano a rivalutare il fatto o le prove sono inammissibili.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i motivi censurati; la mancanza di riproduzione testuale delle doglianze o delle richieste istruttorie rende il motivo inammissibile.
La doppia conforme preclude il sindacato sul vizio di omesso esame di fatti decisivi, nei limiti applicabili ratione temporis.
Richiamato per definire che il tema del titolo o della prova del diritto è distinto dall'individuazione del contenuto della domanda.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Dalla soccombenza deriva il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La domanda giudiziale è valida quando, dalla sua lettura complessiva, consenta di individuare con sufficiente chiarezza il petitum e la causa petendi; eventuali lacune sul titolo o sulla prova del diritto attengono al merito, non alla nullità dell'atto introduttivo.
- In appello non sono ammessi nuovi documenti e nuovi mezzi di prova, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli o proporli nel primo grado per causa ad essa non imputabile; non è sufficiente qualificarli come semplici difese per aggirare la preclusione.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve investire un fatto storico decisivo e controverso, non una questione giuridica, una valutazione istruttoria o una richiesta di diversa lettura delle prove.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo è ulteriormente limitato, e il ricorso non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente il requisito di specificità: il mancato richiamo puntuale degli atti, delle richieste istruttorie o dei motivi di appello impedisce il controllo di legittimità.
- La conferma della decisione di merito sulle domande principali comporta, di regola, la stabilità anche delle statuizioni consequenziali, come la condanna al risarcimento del danno.
- rami 00o
- Processo civile
- Diritti reali
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07718/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07722/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07725/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07735/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07744/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07749/2024 del 22/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →