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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07725/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L’ente della riscossione notificava a un contribuente un’intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, relativa a cartelle non impugnate nei termini e rimaste insolute. Il contribuente impugnava l’intimazione, deducendo, tra l’altro, la prescrizione quinquennale dei crediti. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso; la CTR della Lombardia accoglieva l’appello del contribuente, ritenendo prescritti i crediti per decorso del termine, sul presupposto che la mancata impugnazione delle cartelle non producesse la conversione del termine breve in quello decennale ex art. 2953 c.c. Contro tale decisione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’Agenzia delle Entrate ricorrevano per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR applicato ai crediti erariali il termine quinquennale anziché quello decennale. La Corte osserva che la questione non riguardava la conversione ex art. 2953 c.c. in sé, ma la corretta individuazione del termine prescrizionale dei tributi erariali, distinto da quello dei tributi locali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse errato nel non distinguere tra tributi erariali e tributi locali: per i crediti erariali, in assenza di espressa previsione, opera il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non quello quinquennale dell’art. 2948 c.c. La sentenza d’appello è stata quindi cassata perché fondata su un presupposto giuridico errato, e il giudice del rinvio dovrà riesaminare la vicenda applicando il corretto regime di prescrizione ai crediti in riscossione.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come base dell’intimazione di pagamento notificata al contribuente, atto di riscossione collegato a cartelle non pagate e non impugnate nei termini.

  • art. 2948 c.c.

    la Corte esclude che il termine quinquennale previsto per le prestazioni periodiche si applichi in via trasversale ai crediti erariali oggetto di riscossione.

  • art. 2946 c.c.

    per i crediti erariali, in mancanza di una diversa previsione di legge, si applica il termine ordinario decennale di prescrizione.

  • art. 2953 c.c.

    la mancata impugnazione di una cartella non comporta automaticamente la conversione del termine prescrizionale breve in quello decennale, salvo titolo giudiziale definitivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato solo sul piano procedurale per la proposta di definizione e la successiva richiesta della parte di decisione del ricorso.

  • art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato come disposizione espressa che, per l’imposta di registro, conferma il termine decennale di prescrizione del credito erariale.

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione dei crediti tributari va individuato distinguendo tra tributi erariali e tributi locali: per i primi, in assenza di una previsione speciale, si applica il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.; per i secondi può operare il termine quinquennale.
  • La mera definitività della cartella per mancata impugnazione non determina, di per sé, la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale ex art. 2953 c.c.; tale effetto si produce solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
  • In sede di opposizione o impugnazione di un atto della riscossione, il giudice deve verificare la natura del tributo iscritto a ruolo e non può applicare in modo indistinto un unico termine prescrizionale a crediti di diversa specie.
  • Per i tributi erariali l’obbligazione d’imposta non è considerata prestazione periodica ai sensi dell’art. 2948 c.c., poiché il singolo debito annuale è autonomo e va accertato in relazione ai presupposti impositivi propri di ciascun anno d’imposta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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