Cassazione Civile, Ordinanza n. 07718/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Nel giudizio di legittimità concluso con ordinanza n. 23909/2023 la Corte aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e condannato la medesima alle spese in favore del controricorrente, ma nel dispositivo non aveva disposto la distrazione delle spese in favore del difensore che si era dichiarato antistatario. Il difensore del controricorrente ha quindi proposto istanza di correzione dell'errore materiale, deducendo di aver chiesto la distrazione nella memoria conclusiva e precisando che l'istanza era stata sottoscritta per adesione anche dal difensore della controparte. La domanda mirava a ottenere la rettifica del dispositivo della precedente ordinanza, con sostituzione della formula di condanna alle spese 'in favore del controricorrente' con quella 'in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario'.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per correzione di errore materiale e lo ha accolto. Ha affermato che, in caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, il rimedio è quello della correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. Ha inoltre precisato che la richiesta di distrazione può essere formulata nella memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. e che non è necessaria una formula espressa sull'avvenuta anticipazione delle spese e sulla mancata riscossione degli onorari. La Corte ha quindi corretto l'ordinanza n. 23909/2023 nel senso indicato, senza statuire sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
è il rimedio processuale per la correzione dell'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, qualificata come errore materiale
art. 288 c.p.c.
disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali, ritenuto applicabile al caso
art. 93, comma 2, c.p.c.
la procedura di correzione è coerente con il meccanismo della distrazione delle spese e con la tutela del difensore antistatario
art. 378 c.p.c.
la richiesta di distrazione può essere formulata nella memoria illustrativa, che costituisce l'ultimo atto di interlocuzione in cassazione
art. 380-bis c.p.c.
richiamato quale atto di interlocuzione finale nel rito di legittimità
art. 391-bis c.p.c.
consente l'applicazione del procedimento di correzione degli errori materiali anche alle pronunce della Corte di cassazione
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non con i normali mezzi di impugnazione, poiché la richiesta di distrazione non ha natura di domanda autonoma.
- La richiesta di distrazione delle spese del giudizio di cassazione può essere formulata anche nella memoria illustrativa finale del giudizio di legittimità, trattandosi dell'ultimo momento utile di interlocuzione con il collegio.
- Ai fini della distrazione non è necessaria un'esplicita dichiarazione separata di anticipazione delle spese e di mancata riscossione degli onorari, poiché tale elemento può ritenersi implicitamente compreso nella domanda di distrazione.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale della sentenza o ordinanza di cassazione è esperibile anche senza notificazione alla parte assistita dal difensore antistatario, poiché l'istanza è proposta dal difensore in forza della procura originaria.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non opera, di regola, una vera soccombenza, sicché normalmente non vi è statuizione sulle spese del subprocedimento.
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