Cassazione Civile, Ordinanza n. 07735/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda relativa al trasferimento di terreni agricoli siti in Matera, contrada San Giuliano, nell'ambito di una vicenda di prelazione agraria e di offerta reale del prezzo. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato trasferita la proprietà in favore dell'attore, subordinando però l'effetto al pagamento del prezzo a favore di uno dei convenuti entro tre mesi dal passaggio in giudicato. L'attore aveva appellato sostenendo, in sintesi, che la domanda fosse stata erroneamente qualificata come riscatto agrario invece che come esecuzione degli effetti di una prelazione agraria validamente esercitata; che fosse stata trascurata l'offerta reale del prezzo; che non fossero state accolte le domande di risarcimento danni. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla valutazione delle prove, dell'art. 2730 c.c., del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 1175 c.c., oltre a vizi di omessa/errata pronuncia; (2) violazione della disciplina sulla prelazione agraria ex art. 8 l. 590/1965, sulla procedura di offerta reale ex artt. 1208 ss. c.p.c. e art. 74 disp. att. c.c., nonché delle regole probatorie e del principio di non contestazione; (3) violazione delle norme sull'ammissione delle prove e omessa/contraddittoria motivazione sul rigetto delle richieste istruttorie e della domanda risarcitoria; (4) violazione dell'art. 96 c.p.c. per il mancato accoglimento della domanda di condanna per responsabilità aggravata nei confronti delle controparti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha ritenuto scrutinabile il controricorso degli eredi perché, pur sottoscritto anche da un avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, era stato sottoscritto pure da un difensore abilitato. Nel merito dei motivi, ha ritenuto il primo, il secondo e il terzo inammissibili perché, sotto l'apparente denuncia di violazioni di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità, oltre a essere formulati in modo generico e non autosufficiente, con violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non correlato alla motivazione della sentenza impugnata: essendo il ricorrente risultato soccombente nel merito, la questione della responsabilità aggravata delle controparti era assorbita. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione
invocato dal ricorrente in relazione alle asserite confessioni o ammissioni delle controparti, ma la censura è stata ritenuta generica e inidonea a superare il divieto di rivalutazione del fatto
richiamato per il principio di non contestazione; la Corte ha osservato che la censura, così come formulata, non denunciava un vero errore di diritto ma chiedeva una nuova lettura dei fatti
richiamato in tema di valutazione delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta sostanzialmente diretta a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio
invocato come dovere di buona fede e cooperazione, ma senza specifica localizzazione dei fatti asseritamente rilevanti
menzionato quale parametro formale dei motivi di ricorso, ma le censure sono state giudicate inammissibili per difetto di specificità e per richiesta di riesame del merito
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590
richiamato in tema di prelazione agraria; la censura è stata ritenuta inammissibile perché fondata su una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella accolta dai giudici di merito
citata quale norma modificativa della disciplina della prelazione agraria
richiamati con riferimento alla procedura di offerta reale; la doglianza è stata giudicata non autosufficiente e sostanzialmente fattuale
citato in tema di formalità dell'offerta reale; la censura è stata ritenuta non autosufficiente
richiamato dal ricorrente nel contesto della dedotta valutazione probatoria; la Corte non ha ravvisato un errore di diritto autonomamente scrutinabile
norma decisiva ai fini dell'inammissibilità: i motivi sono stati ritenuti carenti di specifica indicazione e localizzazione degli atti, dei documenti e delle risultanze processuali su cui si fondavano
invocato per la responsabilità aggravata, ma la relativa domanda è stata ritenuta assorbita dalla soccombenza nel merito
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
citato quale norma che ha inserito la previsione del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove: il ricorso deve confrontarsi con la motivazione impugnata e indicare un vero error in iudicando o in procedendo.
- Il principio di non contestazione e le doglianze fondate su confessioni o ammissioni devono essere dedotti con specificità e autosufficienza, individuando con precisione i fatti storici, gli atti e il momento processuale in cui essi emergono.
- Le censure che presuppongono l'esame di documenti o risultanze istruttorie sono inammissibili se non riportano e localizzano nel ricorso i relativi atti, in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.
- Quando la decisione di merito è sorretta da una ratio che assorbe ulteriori questioni, i motivi che non si misurano con tale ratio sono inammissibili per difetto di correlazione con la sentenza impugnata.
- La disciplina della prelazione agraria e dell'offerta reale può essere oggetto di sindacato di legittimità solo se la doglianza è costruita come violazione di legge e non come alternativa ricostruzione del fatto processuale e sostanziale.
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