Cassazione Civile, Ordinanza n. 07744/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce da contrapposte pretese tra proprietari confinanti relative a una stradella di accesso, a un manufatto edificato vicino al confine e a balconi/finestre dell’edificio vicino. Un soggetto, quale procuratore speciale del fratello, aveva chiesto la rimozione di un cancello posto all’estremità del percorso usato per il transito e la rimozione di un manufatto realizzato a distanza ritenuta non legale. I convenuti avevano negato l’esistenza di una servitù di passaggio e avevano proposto riconvenzionali per far accertare il loro diritto di transito, ottenere il rilascio di una porzione di cortile asseritamente occupata e la rimozione di due finestre dell’edificio avversario. Il Tribunale aveva rigettato le domande sulla stradella, accolto la domanda di arretramento del manufatto dei convenuti, rigettato la riconvenzionale sulla porzione di cortile e accolto la domanda riconvenzionale relativa ai balconi dell’attore, imponendo l’arretramento dei parapetti o in alternativa altra soluzione idonea a eliminare la veduta illegale. La Corte d’appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti denunciavano: 1) violazione degli artt. 9 d.m. 1444/1968 e 872 c.c., sostenendo che il condono edilizio avrebbe inciso sull’interesse pubblico sotteso alla distanza minima tra fabbricati; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte territoriale non avrebbe risposto alla richiesta di trasformare le finestre in luci invece di arretrare il fabbricato; 3) violazione degli artt. 1392 e 1393 c.c., per avere la sentenza ritenuto irrilevante l’autorizzazione scritta resa da un soggetto che agiva come procuratore, sulla quale i ricorrenti dicevano di aver fatto affidamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il condono/sanatoria edilizia incide solo nei rapporti pubblicistici con la P.A. e non elimina i diritti del vicino di chiedere la tutela ripristinatoria per la violazione delle distanze legali; ha inoltre ribadito che l’art. 9 d.m. 1444/1968 integra direttamente l’art. 873 c.c. ed è inderogabile anche tra privati. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la Corte d’appello aveva comunque mostrato di considerare irrilevante la conversione delle vedute in luci, poiché la disciplina sulle distanze tra pareti finestrate opera anche quando solo una delle pareti è finestrata e l’accertamento sulla presenza di finestre non è sindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di interesse, poiché la decisione di merito poggiava già su una prima autonoma ratio, ossia la nullità/irrilevanza di una convenzione derogatoria delle distanze. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e alla declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È la norma base sulle distanze legali tra costruzioni, integrata dalle prescrizioni urbanistiche e regolamentari.
Consente al vicino di ottenere tutela ripristinatoria per la violazione delle distanze previste dal codice civile e dalle norme integrative.
art. 9 d.m. n. 1444/1968
Costituisce disciplina integrativa dell’art. 873 c.c., immediatamente applicabile nei rapporti tra privati e inderogabile, anche in presenza di sanatoria edilizia.
art. 41-quinquies l. n. 1150/1942
È richiamato come fonte della forza cogente del d.m. n. 1444/1968.
La Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia perché la motivazione complessiva mostrava che la questione era stata sostanzialmente disattesa.
Richiamati per contestare la rilevanza dell’autorizzazione rilasciata dal preteso rappresentante; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La sanatoria o il condono edilizio non incidono sui rapporti tra privati e non precludono al vicino di agire per la tutela ripristinatoria contro la violazione delle distanze legali.
- Le norme urbanistiche e regolamentari in tema di distanze tra costruzioni, quando integrano l’art. 873 c.c., sono inderogabili dai privati perché poste anche a tutela di interessi generali.
- La distanza minima tra pareti finestrate opera anche se soltanto una delle pareti contrapposte è finestrata, poiché la disciplina tutela l’interesse pubblico-sanitario all’intercapedine e non la sola riservatezza.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non scalfisca una delle autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la questione dedotta sia stata comunque esaminata e disattesa implicitamente o attraverso il complessivo apparato argomentativo della sentenza.
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