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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07722/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società di leasing)

La controversia

La società utilizzatrice di un contratto di leasing ha agito per far accertare la nullità del contratto stipulato il 17/11/2010, sostenendo che la clausola sugli interessi moratori prevedesse un tasso superiore alla soglia antiusura. Ha chiesto la declaratoria di gratuità del contratto ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., con restituzione di tutti gli interessi versati, anche corrispettivi, oltre a domande subordinate di indeterminatezza della clausola sugli interessi, ammissione di CTU contabile e risarcimento del danno. La concedente ha resistito eccependo, tra l’altro, la nullità parziale della citazione e l’infondatezza della pretesa. Il Tribunale ha rigettato la domanda rilevando che gli interessi moratori, pur contestati come usurari, non erano mai stati richiesti né applicati nel rapporto; la Corte d’appello ha dichiarato l’appello inammissibile per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento. In Cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi, ma la resistente ha eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse, poiché la clausola contestata non aveva avuto alcuna incidenza pratica sul rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l’eccezione preliminare della controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure fossero prive di incidenza causale sulla decisione impugnata, perché la clausola sugli interessi moratori, oggetto delle doglianze, non era mai stata applicata tra le parti. Inoltre, il ricorso non aveva censurato la ratio decisiva della sentenza di merito, cioè la carenza di interesse a far valere la nullità di una pattuizione mai operante nel concreto. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente come conseguenza dell’asserita usurarietà degli interessi; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara inammissibile il ricorso per difetto di interesse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione che deduca violazioni di norme o vizi della decisione privi di incidenza effettiva sul contenuto della sentenza e sulla posizione sostanziale della parte.
  • Quando la clausola contrattuale contestata non ha mai trovato applicazione nel rapporto, la domanda volta a farne dichiarare la nullità può difettare di interesse concreto, se l’accertamento richiesto non produce alcun effetto pratico sul rapporto controverso.
  • Se la sentenza di merito è sorretta da una ratio autonoma e decisiva non specificamente censurata, le ulteriori doglianze risultano inammissibili perché, comunque, non potrebbero condurre alla cassazione della decisione.
  • La censura deve colpire la ragione portante della decisione impugnata; l’omessa impugnazione di tale autonoma ratio rende improduttive le altre contestazioni.
  • L’assenza di applicazione degli interessi moratori contestati esclude, nel caso concreto, la rilevanza pratica della domanda di nullità della relativa clausola, salvo che siano dedotti ulteriori effetti giuridici specifici e attuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLeasingUsura bancaria
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneEstinzione anticipata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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