Cassazione Civile, Ordinanza n. 14960/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui, per l’anno d’imposta 2009, l’Ufficio aveva determinato presuntivamente il reddito IRPEF sulla base di indagini bancarie e del disconoscimento di alcune poste passive. In primo grado la pretesa era stata accolta solo in parte. La Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l’appello del contribuente, ritenendo legittimo l’accertamento presuntivo ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e non adeguata la prova contraria. In cassazione il contribuente proponeva sei motivi: (1) nullità dell’atto per mancata redazione del processo verbale al termine della verifica finanziaria, richiamando l’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 e gli artt. 32 e 33 d.P.R. n. 600/1973; (2) nullità dell’avviso per difetto di prova della delega del funzionario sottoscrittore, ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600/1973; (3)-(5) violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c. per non avere l’Ufficio considerato l’asserita mancata disponibilità della documentazione bancaria relativa ad alcune operazioni, tra cui prelievi, pagamenti e incassi in contanti; (6) omessa pronuncia e violazione degli artt. 47, comma 1, TUIR e 27, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 in tema di tassazione al 12,50% di redditi da capitale.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di merito perché ha rilevato d’ufficio la tardività del ricorso per cassazione. Ha applicato il termine semestrale di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c. decorrente dal deposito della sentenza d’appello del 13 dicembre 2018, e ha escluso che alla sospensione speciale prevista per le controversie definibili ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018 potesse aggiungersi anche la sospensione feriale, trattandosi di un periodo già compreso nella sospensione ope legis. Ha quindi ritenuto che il ricorso, notificato il 15 giugno 2020, fosse tardivo e dunque inammissibile. Ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi della necessità del processo verbale finale; la Corte non ne ha riconosciuto l’incidenza decisiva perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
artt. 32 e 33 d.P.R. n. 600/1973
richiamati in relazione all’accertamento bancario e al regime presuntivo delle movimentazioni finanziarie; non esaminati nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
invocato per contestare la validità della sottoscrizione dell’atto impositivo in assenza di delega del funzionario; motivo non scrutinato nel merito.
richiamato per sostenere una censura sul riparto dell’onere probatorio nelle contestazioni sulle movimentazioni bancarie; la Corte non è entrata nel merito.
invocato dal ricorrente sulla tassazione di redditi da capitale al 12,50%; motivo non esaminato per tardività.
art. 27, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
richiamato insieme al TUIR per la disciplina della tassazione dei redditi da capitale; non esaminato nel merito.
fonte del termine semestrale per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello.
art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018
ha determinato una sospensione ope legis dei termini di impugnazione per nove mesi nelle controversie definibili; la Corte ha affermato che tale sospensione assorbe quella feriale e non si cumula con essa.
legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata per il regime di sospensione dei termini.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
base per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La sospensione dei termini di impugnazione prevista in via speciale per le controversie definibili ex lege assorbe la sospensione feriale quando i relativi periodi si sovrappongono, poiché non è consentita una duplicazione della stessa frazione temporale in assenza di espressa previsione.
- Il termine lungo per impugnare la sentenza d’appello decorre dal deposito della decisione e, se il ricorso per cassazione viene notificato oltre la scadenza calcolata tenendo conto della sola sospensione normativa applicabile, il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, i motivi di merito restano assorbiti e non vengono scrutinati.
- La proroga dei termini connessa all’emergenza epidemiologica ha natura diversa dalla sospensione speciale prevista per la definizione agevolata e può operare secondo un regime autonomo, ma ciò non comporta automaticamente il cumulo anche con la sospensione feriale se la disciplina speciale già copre il medesimo intervallo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14904/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14906/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14907/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14908/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14909/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14911/2025 del 04/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →