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Sentenza

Sentenza del 17/07/2019 n. 19176 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IVA, IRPEG e IRAP per l'anno 2002, ricavi ritenuti non dichiarati sulla base degli studi di settore. Ha contestato, tra l'altro, vizi dell'appello dell'Ufficio, omesse pronunce, irregolarità nella verifica e nel contraddittorio, mancata comunicazione o allegazione dei verbali, difetto di motivazione dell'avviso e insufficienza degli elementi presuntivi utilizzati. Nel merito, ha sostenuto che le scritture contabili erano formalmente regolari, che lo scostamento dagli studi di settore non fosse sufficiente e che gli ulteriori elementi, tra cui l'antieconomicità e la percentuale di ricarico, fossero inidonei a dimostrare l'evasione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della contribuente. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi processuali, rilevando in particolare che alcune eccezioni non erano state tempestivamente proposte nei precedenti gradi di giudizio, che talune censure mancavano di autosufficienza e che la firma illeggibile del funzionario dell'Agenzia non determina di per sé l'inammissibilità dell'appello. Ha inoltre ritenuto legittimo l'accertamento fondato sugli studi di settore, poiché preceduto dal contraddittorio e corroborato da ulteriori presunzioni gravi, precise e concordanti, quali le perdite pluriennali e l'antieconomicità della gestione e la percentuale di ricarico determinata mediante media ponderata. La società è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente l'accertamento analitico-induttivo sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, quando gli elementi disponibili rendano inattendibili o non esaustive le risultanze contabili.

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, comma 3, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427

    Consente di utilizzare gli studi di settore nell'accertamento, ma lo scostamento dagli standard deve essere valutato nel contraddittorio e può essere corroborato da ulteriori elementi presuntivi.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, commi 2 e 7

    Le garanzie relative all'assistenza del contribuente e al termine per presentare osservazioni operano principalmente nell'ambito di verifiche svolte presso i locali dell'impresa; non sono state ritenute applicabili, nello stesso modo, a una verifica a tavolino preceduta soltanto da un accesso per acquisire documenti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    Disciplina la motivazione degli avvisi di accertamento. Le contestazioni relative alla motivazione per relationem devono essere sollevate tempestivamente nel ricorso introduttivo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 24 e 57

    Impongono di proporre tempestivamente le eccezioni e i motivi di impugnazione, impedendo normalmente l'introduzione di questioni nuove nei gradi successivi.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 5, e art. 149 c.p.c.

    La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale postale; chi eccepisce la tardività deve indicare gli elementi necessari per consentire la verifica della data.

  • Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare con specificità i motivi e il vizio denunciato. La confusione tra violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale o la mancata indicazione dei fatti rilevanti comporta l'inammissibilità.

  • Art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia riguarda le domande o eccezioni devolute al giudice; l'omessa rilevazione d'ufficio di una nullità o inammissibilità integra invece, in linea generale, la violazione della specifica regola processuale applicabile, non un vizio di omessa pronuncia.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131? No, art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che antieconomicità e percentuale di ricarico costituissero elementi ulteriori idonei a corroborare lo studio di settore.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.

Massime di principio

  • Lo scostamento dagli studi di settore, considerato isolatamente, non dovrebbe essere sufficiente: l'Amministrazione deve attivare il contraddittorio e valutare le spiegazioni del contribuente.
  • Lo studio di settore può però fondare l'accertamento quando sia corroborato da ulteriori elementi, come perdite pluriennali, gestione antieconomica, acquisti incompatibili con i ricavi dichiarati o ricarichi non coerenti.
  • La regolarità formale della contabilità non impedisce necessariamente un accertamento analitico-induttivo se emergono elementi oggettivi che ne rendono inattendibili i risultati economici.
  • Le eccezioni relative a notifiche, motivazione dell'avviso, mancata allegazione dei verbali e validità del contraddittorio devono essere formulate già nel ricorso introduttivo e riproposte tempestivamente in appello.
  • Nel ricorso per cassazione occorre distinguere chiaramente violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale, indicando con precisione i fatti e gli atti rilevanti; censure confuse o non autosufficienti sono inammissibili.
  • La firma illeggibile di un funzionario dell'Agenzia non rende automaticamente invalido l'atto: occorre contestare e dimostrare che il sottoscrittore non apparteneva all'ufficio o non aveva il potere di agire.
  • Una verifica a tavolino non coincide necessariamente con una verifica svolta nei locali dell'impresa; pertanto, le garanzie specifiche previste per gli accessi e le verifiche in azienda possono non essere applicabili nello stesso modo.

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