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Sentenza

Sentenza del 17/07/2019 n. 449 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'obbligo di pagamento del contributo unificato per un giudizio amministrativo promosso da un'associazione di volontariato legittimata ad agire a tutela degli interessi collettivi di consumatori e utenti. La Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto applicabile l'esenzione prevista per le organizzazioni di volontariato. Il TAR e il Ministero della giustizia hanno impugnato tale decisione sostenendo che l'esenzione prevista dalla normativa riguarda gli atti e le attività sostanziali o procedimentali dell'associazione, ma non gli atti processuali e giudiziari. L'associazione ha contestato gli appelli, chiedendone l'inammissibilità o il rigetto.

La decisione

Gli appelli del TAR per il Molise e del Ministero della giustizia sono stati riuniti e accolti. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata, con conferma della pretesa erariale relativa al pagamento del contributo unificato. Il giudice ha chiarito che la qualità di associazione di volontariato, ONLUS o soggetto rappresentativo di interessi collettivi non comporta, di per sé, l'esenzione dal contributo unificato. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della particolarità della materia e della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • Articolo 118, quarto comma, della Costituzione

    Riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale e può fondare la legittimazione delle associazioni ad agire per la tutela di interessi collettivi, ma non determina automaticamente l'esenzione dal contributo unificato.

  • Articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266

    L'esenzione prevista per le organizzazioni di volontariato riguarda l'attività sostanziale ed extraprocessuale, comprese le attività procedimentali, e non si estende agli atti processuali e giudiziari.

  • Articolo 27-bis, Allegato B, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

    La disposizione sulle esenzioni fiscali non è stata interpretata come estensiva degli atti processuali e non consente di ricavare un'esenzione generale dal contributo unificato per le organizzazioni di volontariato.

  • Articolo 10 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Le esenzioni dal contributo unificato devono essere individuate secondo i criteri previsti dalla legge e, in particolare, in relazione all'oggetto e alla meritevolezza del giudizio, non alla sola qualità soggettiva della parte.

  • Ordinanza della Corte costituzionale n. 91 del 2015

    Ha ritenuto manifestamente inammissibile una questione di legittimità costituzionale relativa alla mancata esenzione degli atti processuali delle organizzazioni di volontariato, confermando che le agevolazioni tributarie sono soggette a interpretazione restrittiva.

  • Ordinanza della Corte di cassazione n. 14332 del 2018

    Ha affermato che le ONLUS non sono automaticamente esenti dal contributo unificato: il termine 'atti' nelle disposizioni agevolative si riferisce agli atti amministrativi e non necessariamente a quelli processuali, mentre l'esenzione deve dipendere dall'oggetto meritevole del giudizio e non dalla natura del soggetto.

  • Cassazione, sentenze n. 27331 del 2016 e n. 21522 del 2013

    Richiamano i principi di interpretazione restrittiva delle agevolazioni fiscali, di parità di trattamento e di non discriminazione, escludendo che la sola qualità soggettiva dell'associazione possa giustificare l'esenzione.

Massime di principio

  • Le esenzioni dal contributo unificato devono essere previste in modo espresso dalla legge e non possono essere estese per analogia a soggetti o procedimenti non espressamente contemplati.
  • La qualifica di associazione di volontariato, ONLUS o ente rappresentativo di interessi collettivi non comporta automaticamente l'esenzione dal contributo unificato per l'accesso alla giustizia.
  • Occorre distinguere tra attività amministrativa o procedimentale, eventualmente agevolata, e attività processuale: l'esenzione prevista per gli atti amministrativi non si estende necessariamente agli atti giudiziari.
  • Per valutare un'esenzione processuale è decisivo verificare l'oggetto del giudizio e la presenza di una specifica previsione normativa, non soltanto la natura o la finalità solidaristica del soggetto che agisce.
  • In caso di dubbio sull'applicazione di un'agevolazione tributaria, prevale un'interpretazione restrittiva, anche per garantire parità di trattamento tra chi agisce personalmente e chi agisce tramite un'associazione.

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