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Sentenza

Sentenza del 17/07/2019 n. 450 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava l'avviso di accertamento e irrogazione delle sanzioni relativo all'anno 2000, con cui la Regione pretendeva il pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, sostenendo l'esistenza di un versamento tardivo e insufficiente. In particolare, deduceva l'illegittima applicazione della normativa regionale sanzionatoria a un'annualità precedente alla sua entrata in vigore e contestava sia la prova delle differenze quantitative di rifiuti conferiti sia i calcoli posti a fondamento dell'accertamento.

La decisione

La Commissione, in sede di rinvio, ha accolto l'appello della società e annullato l'avviso impugnato. Ha rilevato che la legge regionale applicabile è stata emanata solo nel 2003, mentre l'accertamento riguardava l'anno 2000: in assenza della disciplina regionale necessaria a rendere concretamente esigibile il tributo, non potevano essere contestati né l'omesso o insufficiente versamento né potevano essere irrogate sanzioni. Inoltre, la Regione non aveva fornito la prova delle ragioni delle differenze nei quantitativi di rifiuti. Le spese di lite sono state poste a carico della Regione e liquidate in euro 6.000,00, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi 24, 30, 31 e 34

    Istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e previsione dell'intervento della legislazione regionale per la sua applicazione concreta.

    La legge statale individua il presupposto del tributo, ma la concreta esigibilità richiede la disciplina regionale prevista dalla stessa legge. In mancanza di tale disciplina, il tributo non può essere richiesto e non possono essere applicate sanzioni.

  • Legge regionale n. 1 del 2003

    La normativa regionale è stata approvata solo successivamente all'annualità oggetto dell'accertamento, rendendo illegittima la pretesa tributaria relativa all'anno 2000.

  • Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 3

    In applicazione del principio di legalità delle sanzioni tributarie, non è possibile irrogare sanzioni quando, al momento della condotta contestata, mancava una disciplina regionale valida e concretamente applicabile.

  • Decreto legislativo n. 473 del 1997, articolo 15

    Richiamato dalla società per contestare la disciplina sanzionatoria applicata all'annualità precedente all'entrata in vigore della normativa regionale.

  • Decreto legislativo n. 471 del 1997, articolo 13

    Richiamato dalla società in relazione alle sanzioni per omesso o insufficiente versamento, ritenute non applicabili in assenza di esigibilità del tributo.

  • Codice civile, articolo 2697

    L'onere della prova delle circostanze costitutive della pretesa tributaria, comprese le differenze quantitative poste a base dell'accertamento, grava sull'ente impositore.

  • Legge n. 241 del 1990, articolo 3

    Richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo e dell'accertamento.

  • Legge n. 212 del 2000, articolo 7

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti tributari e all'indicazione degli elementi posti a fondamento della pretesa.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42

    Richiamato dalla società per contestare i requisiti di motivazione e validità formale dell'atto di accertamento.

  • Costituzione, articolo 24

    Richiamato in relazione al diritto di difesa, che richiede che l'atto impositivo indichi in modo sufficientemente preciso le ragioni della pretesa.

Massime di principio

  • Quando un tributo statale richiede una disciplina regionale per diventare concretamente applicabile, la sola legge statale può non essere sufficiente a rendere esigibile il pagamento.
  • La disciplina regionale sopravvenuta non può essere utilizzata retroattivamente per fondare una pretesa relativa a periodi anteriori, soprattutto quando si tratta di sanzioni.
  • Le sanzioni tributarie presuppongono l'esistenza di un obbligo tributario già certo, vigente ed esigibile al momento della violazione.
  • L'ente impositore deve provare gli elementi fattuali dell'accertamento, inclusi i quantitativi contestati, le differenze rispetto a quelli dichiarati e i criteri di calcolo utilizzati.
  • Un avviso di accertamento può essere annullato se non consente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa o se l'amministrazione non dimostra adeguatamente i fatti posti a suo fondamento.

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