Sentenza del 17/07/2019 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IVA - Chirurgia plastica - Interventi - Finalità estetica - Assoggettamento - Sussiste - Consulenze - Sussiste - Prova - Inversione onere - Ufficio - Spetta -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'emissione, nel 2015, di ricevute fiscali senza applicazione dell'IVA per due categorie di prestazioni: perizie e consulenze medico-legali, ritenute prive di finalità terapeutica, e interventi chirurgici indicati genericamente come tali, ritenuti dall'Ufficio prevalentemente estetici e quindi imponibili secondo la sentenza della Corte di giustizia UE, causa C-91/12. Il contribuente sosteneva invece che gli interventi di chirurgia plastica fossero connessi alla tutela della salute, intesa anche come benessere fisico, mentale e sociale, e quindi esenti da IVA.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato il recupero dell'IVA sulle perizie e consulenze medico-legali, poiché finalizzate a fornire valutazioni destinate a produrre effetti giuridici o contrattuali e non alla diagnosi o cura del paziente. Ha invece confermato l'esenzione per gli interventi chirurgici, ritenendo che la chirurgia estetica possa contribuire al benessere psico-fisico e sociale e che, nel caso concreto, l'Ufficio non avesse fornito una prova sufficientemente concreta della finalità puramente estetica degli interventi. Il Collegio ha ritenuto gravante sull'Ufficio la prova contraria necessaria per negare l'esenzione, anche perché il medico aveva fornito dettagli sugli interventi e l'Amministrazione avrebbe potuto svolgere ulteriori verifiche. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 10, n. 18, D.P.R. 633/1972
Esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona.
L'esenzione riguarda le prestazioni aventi finalità sanitaria effettiva; non si estende alle perizie e consulenze medico-legali, che perseguono principalmente una finalità conoscitiva, legale o contrattuale.
Art. 13, parte A, n. 1, lett. c), Sesta direttiva IVA
Esenzione per le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche.
L'esenzione deve essere interpretata in relazione allo scopo principale della prestazione: sono comprese le attività dirette alla diagnosi, cura o guarigione di malattie e problemi di salute.
Corte di giustizia UE, causa C-91/12, sentenza 21 marzo 2013
Le prestazioni di natura puramente estetica non rientrano nell'esenzione IVA.
La chirurgia plastica è esente quando è diretta alla tutela della salute o al miglioramento del benessere psico-fisico; è imponibile quando ha una finalità esclusivamente estetica, priva di collegamento con una condizione di salute.
Corte di giustizia UE, cause C-307/01 e C-212/01
L'esenzione riguarda le prestazioni mediche dirette alla diagnosi, alla cura e, nella misura possibile, alla guarigione di malattie e problemi di salute.
Non tutte le attività svolte da un professionista sanitario sono automaticamente esenti: occorre valutare la finalità concreta e principale della prestazione.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/2015, art. 8
Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da IVA in quanto ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto e quindi alla tutela della salute.
La sentenza valorizza l'orientamento amministrativo secondo cui la chirurgia estetica può essere esente, salvo prova concreta dell'Ufficio circa la natura esclusivamente estetica della prestazione.
Cassazione, sentenze n. 8184/2015, n. 13991/2014, n. 5679/2014, n. 20575/2011 e n. 21435/2009
In materia di esenzioni, l'onere della prova grava ordinariamente sul contribuente.
L'Agenzia aveva richiamato il principio generale, ma il Collegio, alla luce della documentazione e della specifica circolare amministrativa, ha ritenuto che nel caso concreto spettasse all'Ufficio dimostrare la finalità esclusivamente estetica per negare l'esenzione.
Massime di principio
- Per stabilire il regime IVA di un intervento di chirurgia plastica non è sufficiente la denominazione commerciale o generica della prestazione: occorre individuarne la finalità concreta e principale.
- Gli interventi puramente estetici, destinati soltanto a migliorare l'aspetto senza una funzione terapeutica o di tutela del benessere psico-fisico, sono normalmente soggetti a IVA.
- L'esenzione può essere riconosciuta quando l'intervento corregge una patologia, una malformazione, gli esiti di traumi o una condizione capace di incidere sul benessere fisico, mentale o sociale del paziente.
- Perizie medico-legali, certificazioni e consulenze rese per finalità assicurative, giudiziarie, contrattuali o amministrative sono imponibili, anche se effettuate da un medico specialista, perché non hanno come scopo principale la cura o la tutela della salute.
- Il professionista dovrebbe documentare in modo analitico la natura e la finalità sanitaria degli interventi, evitando descrizioni generiche nelle ricevute e conservando cartelle, prescrizioni, diagnosi e altra documentazione idonea.
- In caso di contestazione, l'Amministrazione non può fondarsi soltanto su valutazioni generiche o presuntive circa la natura estetica degli interventi: deve svolgere una verifica concreta e fornire elementi specifici, soprattutto quando il contribuente ha collaborato e ha messo a disposizione i dettagli delle prestazioni.
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